Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1170 Codice della Navigazione – Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

In sintesi

  • Obbligo del pilota obbligatorio: nei porti e nelle acque in cui è istituito il servizio di pilotaggio obbligatorio, il comandante della nave ha l'obbligo di assumere un pilota abilitato prima di accedere a tali acque.
  • Soggetto attivo: la responsabilità è personale del comandante: è lui - e non l'armatore o l'agente marittimo - che risponde della violazione dell'obbligo.
  • Depenalizzazione: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la sanzione originaria (penale) in sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
  • Pilotaggio obbligatorio: l'obbligo è stabilito da ordinanze della Capitaneria di porto per ciascun porto o area di navigazione, con elenco delle categorie di navi obbligate e delle acque interessate.
  • Rischi tutelati: la norma mira a prevenire abbordi, incagli e incidenti nelle acque ristrette o di difficile navigazione, ove la conoscenza locale del pilota è essenziale per la sicurezza.
Indice dei contenuti

Il pilotaggio obbligatorio: disciplina e ratio

L'art. 1170 Cod. Nav. sanziona la condotta del comandante di nave che accede a un porto o percorre acque in cui il pilotaggio è obbligatorio senza avere assunto un pilota abilitato. Il pilotaggio marittimo è il servizio mediante il quale un professionista dotato di profonda conoscenza locale delle acque, dei fondali, dei correnti, degli usi e delle segnalazioni di un determinato porto assiste o guida la nave nelle manovre di ingresso, uscita e navigazione nelle acque portuali. Nelle acque con pilotaggio obbligatorio, l'imbarco del pilota non è rimesso alla discrezione del comandante ma è imposto dalla legge: l'esperienza ha dimostrato che la navigazione in porti complessi, con fondali irregolari, correnti forti o traffico intenso, richiede una competenza locale che il comandante straniero o non familiare con quel porto tipicamente non possiede.

La fonte dell'obbligo e le acque interessate

Il pilotaggio obbligatorio è istituito dalla Capitaneria di porto - o dall'ENAC per i canali di accesso agli idroscali - mediante ordinanze specifiche per ciascun porto o area di navigazione. Le ordinanze individuano le categorie di navi soggette all'obbligo (in genere in base a stazza, lunghezza e tipo di carico), le acque nelle quali l'obbligo vige (di norma dalla boa di avvisamento fino all'ormeggio) e le eccezioni (es. navi di piccola stazza o comandanti titolari di esenzione). Il servizio di pilotaggio è organizzato in corporazioni di piloti, istituite ai sensi degli artt. 87-99 Cod. Nav., che operano in regime di esclusiva per il porto di competenza. Il pilota, una volta imbarcato, conduce o assiste la nave nelle manovre, ferma restando la responsabilità del comandante sulle scelte operative finali: il pilota obbligatorio non esonera il comandante dalla propria responsabilità di diritto marittimo (art. 1111 Cod. Nav.).

La condotta sanzionata e il soggetto responsabile

L'art. 1170 individua il soggetto responsabile nel comandante della nave: è lui che «non assume il pilota» in violazione dell'obbligo. Si tratta di un illecito omissivo proprio: la condotta rilevante è il mancato imbarco del pilota nei luoghi ove il pilotaggio è obbligatorio. Non rileva - ai fini della violazione - il motivo per cui il pilota non viene assunto: sia che il comandante abbia deliberatamente rifiutato il pilota, sia che abbia semplicemente omesso di richiederlo, sia che abbia avviato la manovra senza attendere l'imbarco. Il comandante può, tuttavia, eccepire la forza maggiore o il caso fortuito (es. pilota non disponibile nonostante la regolare richiesta) per escludere la propria responsabilità, ferma la valutazione caso per caso.

Evoluzione sanzionatoria e regime vigente

Nella formulazione originaria, la violazione era punita con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 11, comma 2) ha sostituito la sanzione penale con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, equivalenti, al tasso di conversione ufficiale di 1936,27 lire per euro, a circa euro 1.032 - euro 6.197. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, con facoltà di pagamento in misura ridotta. La competenza all'irrogazione spetta alla Capitaneria di porto del porto ove avviene la violazione.

Coordinamento con le norme sulla responsabilità del comandante

L'art. 1170 si inserisce in un sistema più ampio di responsabilità del comandante della nave. L'art. 1111 Cod. Nav. stabilisce che la presenza del pilota obbligatorio non fa venire meno la responsabilità del comandante per la condotta della nave: il pilota opera come ausiliario tecnico, non come sostituto del comandante. In caso di sinistro causato dalla mancata assunzione del pilota, il comandante - e l'armatore in via solidale - può essere chiamato a rispondere civilmente del danno prodotto. Possono altresì configurarsi reati penali più gravi (es. art. 1108 Cod. Nav. per abbordaggio doloso, art. 449 c.p. per disastro colposo) ove la mancata assunzione del pilota determini un incidente marittimo.

Casi pratici

Caso 1: Nave mercantile che entra in porto senza pilota

Tizio, comandante di una nave portacontainer di stazza superiore alla soglia fissata dall'ordinanza della Capitaneria, fa accedere la nave al porto senza richiedere il pilota obbligatorio, ritenendo la propria esperienza sufficiente a navigare autonomamente nelle acque portuali. La Capitaneria di porto accerta la violazione dell'art. 1170 Cod. Nav. e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del comandante.

Caso 2: Comandante che anticipa la manovra senza attendere il pilota

Caio, comandante di una petroliera, avvia le manovre di ingresso nel porto prima dell'imbarco del pilota obbligatorio, giustificando la propria condotta con la pressione commerciale dell'armatore. La Capitaneria di porto, segnalata la violazione dagli operatori portuali, avvia il procedimento sanzionatorio contro Caio personalmente, ricordando che l'obbligo è del comandante e non è derogabile da istruzioni dell'armatore.

Caso 3: Richiesta tardiva del pilota in canale di accesso

Sempronio, comandante di un traghetto passeggeri, transita nel canale di accesso al porto - ove vige l'obbligo di pilotaggio - senza pilota a bordo, avendo erroneamente ritenuto che l'obbligo scattasse solo a ridosso del molo di ingresso. All'ormeggio, la Capitaneria di porto contesta la violazione dell'art. 1170, precisando che l'obbligo decorre dalla boa di avvisamento indicata nell'ordinanza portuale.

Domande frequenti

Il pilota obbligatorio sostituisce il comandante nella guida della nave?

No. Ai sensi dell'art. 1111 Cod. Nav., la presenza del pilota obbligatorio non fa venire meno la responsabilità del comandante sulla condotta della nave. Il pilota fornisce assistenza tecnica con la sua conoscenza locale, ma il comando rimane al comandante.

Chi può ottenere l'esenzione dall'obbligo di imbarcare il pilota?

Le ordinanze della Capitaneria di porto prevedono esenzioni per determinate categorie di navi (stazza ridotta, tipo di navigazione) e per comandanti titolari di apposita esenzione, rilasciata dalla Capitaneria previa dimostrazione della conoscenza locale delle acque.

La sanzione è a carico del comandante o dell'armatore?

L'art. 1170 individua il comandante come soggetto responsabile: è lui che risponde personalmente della violazione. L'armatore può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni eventualmente prodotti, ma non è il destinatario diretto della sanzione amministrativa dell'art. 1170.

Cosa succede se il pilota non è disponibile nonostante la richiesta regolare?

Il comandante che abbia regolarmente richiesto il pilota e non possa ottenerlo per cause non imputabili può invocare la forza maggiore o il caso fortuito. In ogni caso è opportuno documentare la richiesta e le ragioni dell'indisponibilità del servizio.

La sanzione dell'art. 1170 è ancora penale?

No. Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la violazione, sostituendo l'originaria sanzione penale (arresto e ammenda) con una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata secondo il procedimento della L. 689/1981.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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