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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ordine di demolizione inadempiuto: il proprietario della nave o del galleggiante che non esegue, senza giustificato motivo e nei termini stabiliti, l'ordine di riparazione, destinazione ad altro uso o demolizione dell'autorità marittima (ex art. 161) è passibile di ammenda.
  • Demolizione non autorizzata: la demolizione o lo smantellamento di una nave, galleggiante o aeromobile nazionale senza la prescritta autorizzazione (artt. 160 o 759) è punita con sanzione amministrativa espressa in euro (da 51 a 516 euro).
  • Due fattispecie autonome: la norma distingue nettamente l'inadempimento a un ordine pubblicistico (primo periodo) dall'atto di demolizione non autorizzata (secondo periodo), con regimi sanzionatori differenti.
  • Autorizzazione preventiva obbligatoria: navi, galleggianti nazionali e aeromobili nazionali non possono essere demoliti o smantellati senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente, che verifica tra l'altro la cancellazione dai registri.
  • Finalità: la norma tutela l'integrità del sistema di registrazione delle unità navali e aeree e previene la distruzione di unità pignorabili o sottoposte a vincoli pubblicistici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1183 Codice della Navigazione — Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.

In sintesi

  • Ordine di demolizione inadempiuto: il proprietario della nave o del galleggiante che non esegue, senza giustificato motivo e nei termini stabiliti, l'ordine di riparazione, destinazione ad altro uso o demolizione dell'autorità marittima (ex art. 161) è passibile di ammenda.
  • Demolizione non autorizzata: la demolizione o lo smantellamento di una nave, galleggiante o aeromobile nazionale senza la prescritta autorizzazione (artt. 160 o 759) è punita con sanzione amministrativa espressa in euro (da 51 a 516 euro).
  • Due fattispecie autonome: la norma distingue nettamente l'inadempimento a un ordine pubblicistico (primo periodo) dall'atto di demolizione non autorizzata (secondo periodo), con regimi sanzionatori differenti.
  • Autorizzazione preventiva obbligatoria: navi, galleggianti nazionali e aeromobili nazionali non possono essere demoliti o smantellati senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente, che verifica tra l'altro la cancellazione dai registri.
  • Finalità: la norma tutela l'integrità del sistema di registrazione delle unità navali e aeree e previene la distruzione di unità pignorabili o sottoposte a vincoli pubblicistici.
Ratio della norma e contesto sistematico

L'articolo 1183 del Codice della navigazione si inserisce nel complesso sistema di controllo pubblicistico sul ciclo di vita delle unità navali e degli aeromobili, presidiando la fase finale di tale ciclo: la demolizione. La ratio è duplice. Da un lato, il legislatore mira a garantire che le unità navali e gli aeromobili non più idonei alla navigazione siano effettivamente eliminati dalla circolazione quando l'autorità ne ordini la demolizione o la destinazione ad altro uso, evitando che i proprietari rimandino indefinitamente l'adempimento di provvedimenti doverosi per la sicurezza. Dall'altro, la norma impedisce che le unità vengano demolite di nascosto, senza le necessarie autorizzazioni, sottraendosi agli adempimenti connessi alla cancellazione dai registri, alla restituzione dei documenti di bordo, al pagamento di debiti garantiti sulle unità o alla liquidazione di partecipazioni. Il sistema si raccorda con le norme del codice civile sulla pubblicità immobiliare (artt. 2684 e ss. c.c. per le navi, applicabili per rinvio) e con le norme sulla cancellazione dai registri navali e aeronautici.

La prima fattispecie: inadempimento dell'ordine dell'autorità

Il primo periodo dell'art. 1183 sanziona il proprietario della nave o del galleggiante che, senza giustificato motivo, non esegue nel termine stabilito l'ordine dell'autorità marittima (o di quella preposta alla navigazione interna) di riparare, destinare ad altro uso o demolire l'unità. Il presupposto normativo è il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 161 del codice, che attribuisce alle autorità marittime il potere di imporre tali misure quando una nave o un galleggiante risultino in condizioni di pericolosità o inidoneità alla navigazione. Il soggetto attivo è esclusivamente il proprietario, non l'armatore o il comandante: la demolizione (o la riparazione) è una decisione che incide sul diritto di proprietà sull'unità e che pertanto spetta al proprietario adottare o eseguire. La clausola «senza giustificato motivo» introduce un elemento di colpevolezza: il proprietario che abbia un motivo legittimo per il ritardo (contenzioso sul titolo di proprietà, insolvenza in corso, impedimenti tecnici documentati) non incorre nella sanzione. Il termine è quello specificamente fissato nel provvedimento dell'autorità, che deve essere adeguato alla complessità degli adempimenti richiesti.

La seconda fattispecie: demolizione non autorizzata

Il secondo periodo dell'art. 1183 punisce chiunque demolisca o smantelti una nave o galleggiante nazionali ovvero demolisca o smantelti un aeromobile nazionale senza la prescritta autorizzazione. Gli artt. 160 e 759 del codice disciplinano rispettivamente l'autorizzazione alla demolizione di navi e galleggianti e quella relativa agli aeromobili, richiedendo in entrambi i casi una procedura formale che include la restituzione dei documenti di bordo e la cancellazione dell'unità dal registro. La sanzione per questa seconda fattispecie è espressa direttamente in euro (da 51 a 516 euro), segno di un aggiornamento normativo successivo rispetto agli importi originari in lire del primo periodo. Il soggetto attivo è «chiunque»: non solo il proprietario ma anche il terzo che esegua materialmente la demolizione su incarico di un proprietario che non ha ottenuto l'autorizzazione.

Autorizzazione alla demolizione e cancellazione dai registri

Il sistema di autorizzazione preventiva alla demolizione serve a garantire che la cancellazione dell'unità dai registri avvenga in modo ordinato e trasparente. Per le navi e i galleggianti, la cancellazione dal registro navale è necessaria per far cessare il regime di pubblicità che rende opponibili ai terzi i diritti reali e le garanzie costituite sull'unità (ipoteche navali, privilegi). Una demolizione non autorizzata e clandestina potrebbe pregiudicare i creditori ipotecari e privilegiati, che vedrebbero dissolto il loro bene senza poter esercitare le relative azioni cautelari. Analogamente, per gli aeromobili, la cancellazione dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuto dall'ENAC è necessaria per far cessare l'applicazione della normativa aeronautica e delle connesse responsabilità dell'esercente. Anche in questo caso, la demolizione non autorizzata potrebbe creare problemi di opponibilità della cessazione ai terzi creditori e alle autorità aeronautiche, che continuerebbero a considerare l'aeromobile come esistente e soggetto ai vincoli normativi.

Coordinamento con la normativa internazionale sulla demolizione navale

La questione della demolizione delle navi ha assunto crescente rilievo nel diritto internazionale ambientale. La Convenzione di Hong Kong del 2009 per il riciclaggio sicuro e ambientalmente corretto delle navi (Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships), non ancora in vigore all'epoca della stesura di questa scheda ma in fase di ratifica da parte di molti Stati, disciplina le condizioni di smantellamento delle navi, richiedendo l'inventario delle sostanze pericolose a bordo e la certificazione dei cantieri di demolizione. Il Regolamento UE 1257/2013 sul riciclaggio delle navi, già applicabile alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, impone requisiti stringenti per i cantieri di demolizione e introduce un sistema di autorizzazione europeo. Questi strumenti internazionali e comunitari si sovrappongono alla disciplina interna dell'art. 1183, ampliando l'ambito degli obblighi formali connessi alla demolizione e la platea delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Casi pratici

Caso 1: Proprietario che ignora l'ordine di demolizione

Tizio, proprietario di un vecchio rimorchiatore dichiarato inabile alla navigazione dalla Capitaneria di porto, riceve l'ordine di demolirlo entro novanta giorni ai sensi dell'art. 161 del codice. Senza addurre alcun giustificato motivo, lascia trascorrere il termine senza dare esecuzione all'ordine. La condotta integra la prima fattispecie dell'art. 1183, con applicazione dell'ammenda prevista dal primo periodo della norma.

Caso 2: Demolizione clandestina di imbarcazione senza autorizzazione

Caio, proprietario di una vecchia imbarcazione da pesca, incarica un cantiere di procedere alla demolizione senza richiedere la prescritta autorizzazione ex art. 160 e senza cancellare l'unità dal registro navale. L'imbarcazione era gravata da un'ipoteca navale a favore di un istituto bancario che non è stato informato della demolizione. La condotta integra la seconda fattispecie dell'art. 1183, applicabile anche al cantiere che abbia materialmente effettuato la demolizione in assenza di autorizzazione.

Caso 3: Smantellamento di aeromobile senza autorizzazione

Sempronio, esercente di una piccola compagnia aerea, decide di smantellare un aeromobile fuori uso per ricavarne pezzi di ricambio, senza richiedere all'ENAC l'autorizzazione prescritta dall'art. 759 del codice e senza procedere alla cancellazione dal Registro Aeronautico Nazionale. La condotta integra la violazione del secondo periodo dell'art. 1183, con applicazione della sanzione amministrativa in euro prevista dalla norma.

Domande frequenti

Quando l'autorità marittima può ordinare la demolizione di una nave?

Ai sensi dell'art. 161 del Codice della navigazione, l'autorità marittima può ordinare al proprietario di riparare, destinare ad altro uso o demolire la nave o il galleggiante quando questi siano dichiarati inabili alla navigazione o in condizioni di pericolosità, fissando un termine adeguato per l'adempimento.

È necessaria un'autorizzazione per demolire una nave o un aeromobile italiano?

Sì, gli artt. 160 e 759 del Codice della navigazione richiedono la previa autorizzazione dell'autorità competente per demolire o smantellare navi, galleggianti nazionali e aeromobili nazionali. L'autorizzazione è necessaria anche per cancellare l'unità dai registri.

Chi rischia la sanzione per demolizione non autorizzata?

'Chiunque' demolisca o smantelti l'unità senza autorizzazione: non solo il proprietario che ha dato l'incarico, ma anche il cantiere o l'officina che abbia materialmente eseguito la demolizione o lo smantellamento in assenza di autorizzazione.

Perché l'autorizzazione alla demolizione è importante per i creditori della nave?

Perché la nave può essere gravata da ipoteche navali e privilegi che conferiscono ai creditori il diritto di soddisfarsi sul valore dell'unità. Una demolizione clandestina distrugge il bene su cui i creditori possono rivalersi, pregiudicando i loro diritti senza possibilità di preventiva tutela.

Il Regolamento UE 1257/2013 ha modificato le regole sulla demolizione navale?

Sì, il Regolamento UE 1257/2013 sul riciclaggio delle navi impone requisiti aggiuntivi per le navi battenti bandiera UE: inventario delle sostanze pericolose a bordo, utilizzo di cantieri certificati e autorizzati, notifiche preventive. Queste norme si aggiungono agli obblighi interni previsti dall'art. 1183 del codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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