Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell’ articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all’ articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le farmacie comunali nel sistema dei servizi pubblici locali
L'articolo 34 del D.Lgs. 201/2022 risolve un problema tecnico di coordinamento normativo che interessa specificamente le farmacie comunali. Le farmacie rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale di livello locale: il comune è titolare del servizio farmaceutico nelle sedi di propria competenza, e la legge n. 475 del 1968 (legge farmaceutica) disciplina da decenni le modalità di gestione delle farmacie comunali, con un rinvio alle norme sull'organizzazione dei servizi pubblici locali che si è stratificato nel tempo.
Il comma 1 dell'articolo 34 risolve il problema del rinvio «mobile» contenuto nell'articolo 9, primo comma, secondo periodo, della legge 475/1968. Quella norma rimandava alle «modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (la legge sull'ordinamento delle autonomie locali, poi rifluita nel TUEL - D.Lgs. 267/2000). Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022 e l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del TUEL (articoli 112, 113 e 117, che verranno abrogati dall'articolo 37), il rinvio della legge farmaceutica sarebbe rimasto «sospeso nel vuoto». L'articolo 34, comma 1 lo riancora: il rinvio della legge farmaceutica va ora inteso come riferito alle norme del Capo II del Titolo III del D.Lgs. 201/2022 (che comprende, tra l'altro, le disposizioni sulle modalità di gestione: affidamento a terzi, società mista, in house, gestione in economia).
I limiti alle partecipazioni societarie degli enti locali nelle farmacie
Il comma 2 introduce una specifica cautela per le farmacie comunali gestite tramite in house o società mista: continuano ad applicarsi i commi da 30 a 32 dell'articolo 3 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). Quelle disposizioni pongono limiti alla possibilità per gli enti locali di costituire o partecipare a società: in sintesi, gli enti non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire partecipazioni in tali società. Per le farmacie, che rientrano tra i servizi locali di rilevanza economica, tali limitazioni restano operative anche quando si sceglie la forma dell'in house o del capitale misto: l'ente locale non può, cioè, sfruttare la farmacia come veicolo per attività commerciali che esulino dal servizio farmaceutico di competenza pubblica.
Il significato pratico del coordinamento
Per i comuni che gestiscono o intendano gestire farmacie comunali, l'articolo 34 chiarisce che le regole del D.Lgs. 201/2022 si applicano anche a quel settore: la scelta della modalità di gestione deve essere supportata dalla relazione motivata di cui all'articolo 14, comma 3; se si sceglie l'in house, è necessaria la deliberazione motivata di cui all'articolo 17, comma 2 (con piano economico-finanziario asseverato); il contratto di servizio deve rispettare i requisiti minimi dell'articolo 24. I limiti della legge 244/2007 aggiungono un ulteriore livello di verifica sulla complessiva appropriatezza della forma societaria scelta.
Casi pratici
Caso 1: Comune che affida la gestione della farmacia comunale a una società in house
Il Comune di Alfa, titolare di una sede farmaceutica, decide di affidare la gestione della farmacia alla propria società in house Alfa Servizi S.r.l. L'articolo 34 del D.Lgs. 201/2022 chiarisce che il rinvio della legge farmaceutica va riferito alle norme del Testo unico sui servizi pubblici locali. Il Comune predispone quindi la delibera di affidamento in house ai sensi dell'articolo 17, comma 2, con la motivazione qualificata sul mancato ricorso al mercato e il piano economico-finanziario asseverato. Verifica inoltre il rispetto dei limiti della legge 244/2007: la farmacia è un servizio necessario alle funzioni istituzionali del Comune, e la partecipazione in Alfa Servizi rispetta le condizioni previste dalla norma.
Caso 2: Farmacia comunale ceduta a una società mista con socio privato selezionato con gara
Il Comune di Beta, da anni gestore diretto della propria farmacia, decide di passare alla forma della società mista pubblico-privata. In base all'articolo 34, comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del D.Lgs. 201/2022, quindi anche l'articolo 16 sulla società mista: il socio privato deve essere individuato tramite gara a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 175/2016. Il Comune indice la gara per la selezione del socio privato operativo con competenze farmaceutiche e per il contestuale affidamento del servizio. Prima di procedere, verifica il rispetto dei limiti della legge 244/2007 richiamati dall'articolo 34, comma 2.
Caso 3: Farmacia comunale in economia: compatibilità con il Testo unico
Il Comune di Caio (3.200 abitanti) gestisce direttamente la propria farmacia comunale da oltre trent'anni, con personale dipendente dell'ente. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, si pone la questione se la gestione in economia sia ancora ammessa. Il Capo II del Titolo III del decreto (a cui rinvia l'articolo 34, comma 1) prevede la gestione in economia e mediante aziende speciali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La farmacia non è un servizio a rete, quindi la gestione in economia è ammessa. Il Comune mantiene la gestione diretta, adeguando i propri atti al nuovo quadro normativo.
Domande frequenti
Le farmacie comunali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 201/2022?
Sì. Le farmacie comunali sono servizi di interesse economico generale di livello locale. L'articolo 34 del decreto specifica le modalità di coordinamento con la legge farmaceutica n. 475/1968, chiarendo che il rinvio alle norme sulle modalità di gestione va riferito al Capo II del Titolo III del D.Lgs. 201/2022.
Il comune può affidare la gestione della farmacia senza gara?
Sì, se ricorrono le condizioni per l'affidamento in house ai sensi dell'articolo 17 (controllo analogo, prevalenza dell'attività) o per la gestione in economia ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d, trattandosi di servizio non a rete. In entrambi i casi è necessaria la motivazione prevista dagli articoli 14 e 17, e devono essere rispettati i limiti della legge 244/2007 richiamati dall'articolo 34, comma 2.
Quali sono i limiti della legge 244/2007 richiamati dall'articolo 34?
I commi 30-32 dell'articolo 3 della legge 244/2007 vietano agli enti locali di costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per le farmacie comunali, questa limitazione implica che la società gestrice (in house o mista) non possa svolgere attività commerciali estranee al servizio farmaceutico, pena la violazione del vincolo di strumentalità all'interesse pubblico locale.
Il contratto di servizio per la farmacia comunale deve rispettare i requisiti dell'articolo 24?
Sì. Poiché l'articolo 34 rinvia alle norme del Capo II del Titolo III del D.Lgs. 201/2022, si applica anche l'articolo 24 sul contratto di servizio. Il contratto deve contenere le clausole minime obbligatorie previste da quella norma, incluse le previsioni su qualità, tariffe, monitoraggio e ristoro degli utenti.