Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l’articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 6, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

In sintesi

  • Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, l'articolo 6, comma 2 (separazione tra regolazione e gestione) non si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani.
  • Per gli enti di governo dell'ambito dei rifiuti urbani, l'articolo 6, comma 2 si applica a decorrere dal 30 marzo 2023; restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 6, comma 3 sulla separazione interna delle funzioni.
  • La gestione in economia o mediante aziende speciali è ammessa anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006, se conformi alla normativa vigente.
Indice dei contenuti

Le peculiarità del servizio idrico integrato e della gestione rifiuti urbani

L'articolo 33 del D.Lgs. 201/2022 introduce una disciplina derogatoria speciale per due settori particolarmente regolati: il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani. Entrambi i settori sono caratterizzati da una struttura organizzativa basata su enti di governo dell'ambito (gli ATO - Ambiti Territoriali Ottimali), da una regolazione affidata ad ARERA e da programmi di investimento di lungo periodo, spesso finanziati con risorse europee incluse nel PNRR. Proprio questa complessità strutturale ha reso necessario un regime transitorio che consenta il progressivo adeguamento alla nuova disciplina senza compromettere gli affidamenti e gli investimenti in corso.

La deroga all'articolo 6, comma 2: separazione tra enti di governo e gestori

L'articolo 6, comma 2 vieta agli enti di governo dell'ambito di partecipare - direttamente o indirettamente - ai soggetti incaricati della gestione del servizio. Si tratta di un principio di separazione strutturale, funzionale a garantire che chi regola non sia anche chi gestisce. Questa regola, se applicata immediatamente agli affidamenti in essere, avrebbe costretto molti enti di governo dell'ambito del servizio idrico e dei rifiuti a dismettere le proprie partecipazioni nei gestori in tempi brevissimi, con potenziali effetti destabilizzanti su investimenti già avviati e contratti già sottoscritti.

Il comma 1 dell'articolo 33, richiamando le esigenze del PNRR, dispone quindi che l'articolo 6, comma 2 non si applichi alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato (di cui all'articolo 147, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 - il Codice dell'ambiente) e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e all'articolo 200, comma 1, del D.Lgs. 152/2006), in relazione agli affidamenti in essere. Si tratta di una clausola di salvaguardia per le situazioni consolidate: i «vecchi» affidamenti restano validi anche se l'ente di governo partecipa al gestore.

La decorrenza differita per i rifiuti urbani e la salvaguardia dell'articolo 6, comma 3

Il comma 2 introduce una distinzione temporale per i rifiuti urbani: l'articolo 6, comma 2 si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito rifiuti a decorrere dal 30 marzo 2023, con ciò concedendo un breve periodo transitorio per i Piani di ambito in via di definizione. La norma precisa che in ogni caso rimane applicabile l'articolo 6, comma 3, che riguarda la separazione interna delle funzioni: anche quando l'ente di governo partecipa al gestore, le strutture e i dirigenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere funzioni inerenti alla gestione. Si tratta di una separazione funzionale interna (non strutturale) che garantisce almeno un livello minimo di indipendenza operativa.

La gestione in economia per le gestioni autonome del servizio idrico

Il comma 3 affronta un caso specifico del servizio idrico integrato: le gestioni in forma autonoma ammesse dall'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del D.Lgs. 152/2006. Si tratta tipicamente di comuni di piccole dimensioni (lettera a: comuni montani con meno di 1.000 abitanti in particolari condizioni orografiche) o di aggregazioni di comuni che mantengono forme di gestione autonoma storicamente consolidate. Per questi casi, il comma 3 conferma che la gestione in economia o mediante aziende speciali è ammessa, purché le gestioni siano conformi alla normativa vigente. È un'eccezione alla regola generale dell'articolo 14, che per i servizi a rete non prevede la gestione in economia come opzione, ma che qui viene mantenuta per salvaguardare le specificità del servizio idrico nei territori più svantaggiati.

Casi pratici

Caso 1: Ente di governo dell'ambito idrico che mantiene la partecipazione nel gestore

L'Ente di Governo dell'Ambito Idrico (EGAI) della Provincia di Alfa partecipa per il 30% nella società Alfa Acque S.r.l., affidataria del servizio idrico integrato da prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022. In base all'articolo 33, comma 1, la partecipazione non viola l'articolo 6, comma 2, poiché si tratta di un affidamento in essere alla data di entrata in vigore del decreto e il mantenimento della partecipazione è necessario per non compromettere il Piano di ambito pluriennale finanziato con fondi PNRR. L'EGAI si adegua però all'articolo 6, comma 3, assicurando che il direttore dell'ufficio di regolazione dell'ambito non ricopra cariche in Alfa Acque.

Caso 2: Ente di governo dei rifiuti che deve dismettere la partecipazione dopo il 30 marzo 2023

L'Ente di Governo dell'Ambito Rifiuti (EGAR) della Provincia di Beta partecipa per il 20% nella società Beta Ambiente S.p.A., gestore del servizio di raccolta e smaltimento. Il Piano di ambito è stato approvato nel 2022 ma l'affidamento è ancora in via di definizione al 30 marzo 2023. In base all'articolo 33, comma 2, dalla predetta data l'articolo 6, comma 2 torna applicabile per gli enti di governo rifiuti: EGAR deve procedere alla dismissione della partecipazione in Beta Ambiente, pena la violazione del principio di separazione. L'EGAR avvia le procedure di cessione delle quote e si assicura nel frattempo che la separazione funzionale interna (articolo 6, comma 3) sia già operativa.

Caso 3: Piccolo comune montano che mantiene la gestione in economia dell'acquedotto

Il Comune di Caio (380 abitanti), situato in area montana con caratteristiche orografiche eccezionali, gestisce in economia il proprio acquedotto sin dagli anni Settanta, in base all'articolo 147, comma 2-bis, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 che consente la deroga all'obbligo di affidamento nell'ATO per i comuni di piccole dimensioni in condizioni particolari. L'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 conferma che questa forma di gestione è ammessa, anche se il Titolo I del decreto prevede in generale la preferenza per forme concorsuali, a condizione che la gestione sia conforme alla normativa vigente (in termini di qualità, tariffe e obblighi di rendicontazione verso ARERA).

Domande frequenti

Gli enti di governo dell'ambito idrico devono dismettere le partecipazioni nei gestori?

Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, no: l'articolo 33, comma 1 esclude espressamente l'applicazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 2. Per i nuovi affidamenti, il divieto si applica pienamente, e gli enti di governo dell'ambito non potranno partecipare direttamente o indirettamente ai nuovi soggetti gestori.

Dal quando si applica il divieto dell'articolo 6, comma 2 agli enti di governo dell'ambito rifiuti?

Dal 30 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 2. L'entrata in vigore differita rispetto al 31 dicembre 2022 (data generale di vigenza del decreto) era necessaria per consentire il completamento dei Piani di ambito in via di definizione, evitando di destabilizzare una fase delicata di programmazione degli investimenti nel settore rifiuti.

I piccoli comuni montani sono obbligati a entrare nell'ATO per il servizio idrico?

Non sempre. L'articolo 147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevede eccezioni per i comuni con determinate caratteristiche orografiche e dimensionali. L'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 201/2022 conferma che per questi comuni la gestione in economia o mediante aziende speciali rimane ammessa, in deroga alla regola generale dei servizi a rete, purché le gestioni siano conformi alla normativa vigente.

La separazione interna delle funzioni (articolo 6, comma 3) si applica anche ai casi derogatori dell'articolo 33?

Sì, sempre. Anche quando l'articolo 33 consente all'ente di governo di mantenere la partecipazione nel gestore (deroga al comma 2 dell'articolo 6), rimane obbligatoria la separazione funzionale interna prevista dal comma 3: i dirigenti e i dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione inerente alla gestione del servizio o al suo affidamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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