Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.

3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 20 nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’ articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

In sintesi

  • Al settore del trasporto pubblico locale si applicano direttamente le disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 201/2022 (affidamento, contratto di servizio, beni patrimoniali, vigilanza) e gli articoli 29, 30 e 31.
  • Per la scelta delle modalità di gestione, si tiene conto anche delle forme previste dalla normativa europea di settore (Regolamento CE n. 1370/2007), nei casi e nei limiti da essa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14.
  • Per la tutela occupazionale dei lavoratori e per le disposizioni dei Titoli II, IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
  • La relazione di ricognizione periodica può essere integrata con i contenuti previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1370/2007.
Indice dei contenuti

Il trasporto pubblico locale nel quadro del Testo unico: un'applicazione mediata

L'articolo 32 del D.Lgs. 201/2022 risolve il problema del coordinamento tra la disciplina generale del Testo unico e la normativa speciale del trasporto pubblico locale, caratterizzata da un quadro europeo autonomo e particolarmente dettagliato. Il trasporto pubblico locale di persone - autobus, metropolitane, ferrovie locali, tramvie - non è un settore qualsiasi: è regolato dal Regolamento CE n. 1370/2007, che disciplina in modo specifico gli obblighi di servizio pubblico e le compensazioni per i gestori, nonché le modalità di affidamento del servizio.

Il comma 1 chiarisce il perimetro: le disposizioni del Titolo I (principi generali) e il diritto europeo si applicano sempre, senza deroghe. Al settore del trasporto pubblico locale trovano poi «diretta applicazione» le disposizioni del Titolo III (che comprende, tra l'altro, le norme sui beni patrimoniali, il contratto di servizio, la carta dei servizi, le tariffe, la vigilanza) e gli articoli 29, 30 e 31 (rimedi extragiudiziali, verifiche periodiche e trasparenza). Fanno eccezione le materie disciplinate dai commi 2 e 3 dell'articolo 32 stesso.

La scelta della modalità di gestione: il coordinamento con il Regolamento 1370/2007

Il comma 2 prevede che, per la scelta delle modalità di gestione del trasporto pubblico locale, si tenga conto anche delle forme ammesse dalla normativa europea di settore. Il Regolamento 1370/2007 consente, oltre all'aggiudicazione tramite gara, anche l'affidamento diretto in presenza di determinate condizioni: soglie dimensionali (per gli affidamenti di valore inferiore a 1 milione di euro o 300.000 km annui), o per situazioni di emergenza, o in caso di affidamento a operatori interni (cioè società interamente pubblica con controllo analogo, equivalente all'in house del diritto italiano). L'articolo 32, comma 2 consente di sfruttare queste opzioni europee, ferma restando comunque l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 14, commi 2 e 3 (criteri di valutazione della modalità di gestione e relazione motivata) e 17 (affidamento in house con motivazione qualificata). In altri termini, le modalità europee si aggiungono a quelle nazionali ma non sottraggono la scelta alla logica valutativa del Testo unico.

Tutela occupazionale e coordinamento con la disciplina di settore

Il comma 3 prevede che, per quanto riguarda la tutela occupazionale (articolo 20), le disposizioni del Titolo II (istituzioni e obblighi di servizio) e dei Titoli IV e V, si tenga conto della vigente disciplina di settore. Nel trasporto pubblico locale esistono contratti collettivi di settore e normative specifiche sulle clausole sociali (come quelle previste dall'articolo 48 del D.Lgs. 422/1997 per il trasporto pubblico regionale e locale), che devono essere rispettate accanto alle previsioni generali dell'articolo 20 del Testo unico.

L'integrazione della relazione di ricognizione con gli obblighi europei di reporting

Il comma 4 introduce una semplificazione di rilievo pratico: gli enti locali possono integrare la relazione di ricognizione periodica prevista dall'articolo 30 con i contenuti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento 1370/2007. Quel paragrafo impone alle autorità competenti di pubblicare annualmente una relazione sui contratti di servizio pubblico nel trasporto, con informazioni sulle prestazioni, le compensazioni e le procedure di aggiudicazione. L'integrazione evita la duplicazione di adempimenti: gli enti possono produrre un unico documento che soddisfa sia gli obblighi nazionali sia quelli europei.

Casi pratici

Caso 1: Affidamento diretto del trasporto pubblico locale in base al Regolamento 1370/2007

Un comune capoluogo di provincia deve rinnovare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano. L'ente affidante valuta la possibilità di un affidamento diretto alla società municipalizzata Alfa Mobilità S.p.A., interamente pubblica, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 (operatore interno). L'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 201/2022 consente tale opzione, ma impone comunque l'applicazione dell'articolo 14, commi 2 e 3: l'ente deve quindi predisporre la relazione motivata che illustra i criteri di valutazione della modalità prescelta e, ai sensi dell'articolo 17, la delibera di affidamento in house deve contenere la motivazione qualificata sul mancato ricorso al mercato, con il piano economico-finanziario asseverato.

Caso 2: Clausole sociali nel cambio di gestore del trasporto pubblico

La Regione Beta indice una gara per l'affidamento del trasporto pubblico regionale su gomma. Il bando include clausole sociali ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 201/2022, che impongono al nuovo gestore di garantire il reimpiego dei 320 lavoratori del gestore uscente Tizio Autobus S.p.A., alle condizioni previste dal CCNL di settore. Il nuovo gestore Caio Trasporti S.r.l. contesta l'obbligo di riprendere tutti i lavoratori, sostenendo che ne userebbe solo 280. La Regione, applicando la disciplina di settore speciale del trasporto pubblico locale (articolo 48 del D.Lgs. 422/1997) in coordinamento con l'articolo 32, comma 3, mantiene la clausola sociale, che viene fatta rispettare anche in sede di contratto di servizio.

Caso 3: Integrazione della relazione di ricognizione con il report europeo 1370/2007

La Città metropolitana di Delta deve adempiere sia all'obbligo di ricognizione annuale ex articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 sia all'obbligo di pubblicazione annuale ex articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1370/2007 per il trasporto pubblico locale. Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 32, comma 4, l'ente predispone un unico documento che include sia i contenuti della relazione di ricognizione (andamento economico, qualità, rispetto degli obblighi contrattuali) sia le informazioni richieste dal Regolamento europeo (compensazioni erogate, modalità di aggiudicazione, indicatori di performance). La soluzione riduce il carico amministrativo e garantisce coerenza tra i dati pubblicati.

Domande frequenti

Il trasporto pubblico locale è soggetto alle stesse regole di affidamento degli altri servizi pubblici locali?

Sostanzialmente sì, ma con alcune specificità. L'articolo 32 prevede che al trasporto pubblico locale si applichino le disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 201/2022. La differenza principale riguarda le modalità di affidamento: accanto alle opzioni previste dall'articolo 14 (gara, società mista, in house), si aggiungono le forme ammesse dal Regolamento CE n. 1370/2007, come l'affidamento a un «operatore interno» in presenza di determinate condizioni.

Cosa prevede il Regolamento CE n. 1370/2007 per gli affidamenti diretti nel trasporto?

Il Regolamento 1370/2007 consente affidamenti diretti in tre ipotesi principali: contratti di importo inferiore a 1 milione di euro o 300.000 km annui (soglie per affidamenti minori); situazioni di emergenza; affidamento a un «operatore interno» - cioè una società soggetta a controllo pubblico analogo a quello esercitato sugli uffici propri - a condizione che non partecipi a gare fuori dal proprio territorio di riferimento.

Le clausole sociali per i lavoratori del trasporto sono obbligatorie nel cambio di gestore?

Sì. L'articolo 20 del D.Lgs. 201/2022 impone clausole sociali in tutti i casi di cambio di gestore, e l'articolo 32, comma 3, precisa che nel trasporto pubblico locale si tiene conto anche della vigente disciplina di settore, che include norme specifiche come quelle del D.Lgs. 422/1997. Il livello di tutela può essere modulato, ma il principio del mantenimento del personale è vincolante.

Gli enti devono fare due relazioni separate - una per l'articolo 30 e una per il Regolamento europeo?

No. L'articolo 32, comma 4, consente espressamente di integrare la relazione di ricognizione periodica ex articolo 30 con i contenuti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1370/2007. È sufficiente un unico documento che soddisfi entrambi gli obblighi, con evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.