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Art. 32 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

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Art. 32 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.

3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 20 nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’ articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.