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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Oggetto della tutela: la norma disciplina il trasporto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti senza la prescritta autorizzazione su navi e aeromobili.
  • Primo comma abrogato: il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha abrogato il primo comma relativo al divieto generale, lasciando in vigore la disciplina per i componenti dell'equipaggio.
  • Sanzione per l'equipaggio: se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria aggiornata dal D.Lgs. 507/1999.
  • Evoluzione normativa: la norma ha subito un significativo processo di semplificazione, in linea con la progressiva liberalizzazione dell'uso delle radiotelecomunicazioni.
  • Ratio residuale: rimane il presidio di sicurezza per i componenti dell'equipaggio, categorie che hanno obblighi specifici in ragione del loro ruolo a bordo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1200 Codice della Navigazione — Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 . Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

Commento

Ratio originaria e contesto storico

L'articolo 1200 del Codice della navigazione, nella sua formulazione originaria del 1942, si inseriva in un contesto storico in cui il controllo delle comunicazioni radio e delle riprese fotografiche in ambito marittimo e aeronautico aveva una rilevanza strategica e militare di primaria importanza. Il periodo bellico e il dopoguerra immediato rendevano necessario un presidio rigoroso sull'uso di apparecchi in grado di trasmettere segnali o catturare immagini in zone di interesse per la difesa nazionale. L'autorizzazione prescritta era concessa dalle autorità militari o dalle autorità di pubblica sicurezza competenti, e il trasporto non autorizzato era punito penalmente.

L'abrogazione del primo comma e la residualità della norma

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha abrogato il primo comma dell'articolo 1200, che prevedeva la sanzione penale per chiunque trasportasse e usasse apparecchi radiotrasmittenti senza autorizzazione. Tale abrogazione riflette la progressiva liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni intervenuta nel corso degli anni Novanta e dei primi anni Duemila, culminata nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003), che ha ridefinito il quadro autorizzatorio per la detenzione e l'uso di apparati radio, rendendo molte autorizzazioni non più necessarie o sostituendole con procedure semplificate. La norma sopravvive, nella sua formulazione attuale, unicamente quanto alla parte applicabile ai componenti dell'equipaggio, per i quali la violazione era già stata convertita in illecito amministrativo dal D.Lgs. 507/1999.

Il D.Lgs. 507/1999 e la depenalizzazione

Prima dell'abrogazione parziale del 2005, il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 aveva già trasformato le sanzioni penali dell'articolo 1200 in sanzioni amministrative pecuniarie. Per il primo comma, la sanzione originaria (arresto fino a tre mesi ovvero ammenda) era stata sostituita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due milioni a dodici milioni di lire. Per il caso specifico del componente dell'equipaggio, già previsto come aggravante, la sanzione era stata parimenti rideterminata in via amministrativa nella misura da tre milioni a quindici milioni di lire. La depenalizzazione ha comportato il passaggio della competenza accertativa dalle autorità giudiziarie penali all'autorità amministrativa (Capitaneria di porto o ENAC a seconda del contesto), con il conseguente regime procedimentale della legge 689/1981.

Il presidio residuale per i componenti dell'equipaggio

Nell'assetto attuale, la norma mantiene una funzione sanzionatoria residuale per i componenti dell'equipaggio che trasportino o usino apparecchi radiotrasmittenti non autorizzati. La giustificazione di questo presidio specifico risiede nel fatto che i componenti dell'equipaggio operano in ambienti dove le interferenze radio possono avere conseguenze operative significative: sulle navi, le comunicazioni VHF di sicurezza e le trasmissioni con i sistemi AIS (Automatic Identification System) devono rimanere libere da interferenze; sugli aeromobili, l'uso non autorizzato di apparati radio può interferire con le comunicazioni tra pilota e torre di controllo, con rischi per la sicurezza della navigazione. Il componente dell'equipaggio, in ragione del suo ruolo professionale e della sua conoscenza delle regole operative, è destinatario di un obbligo rafforzato di conformità.

Coordinamento con la normativa sulle telecomunicazioni

L'articolo 1200, nella sua residuale portata attuale, deve essere letto in coordinamento con il Codice delle comunicazioni elettroniche e con le disposizioni ENAC (per l'aviazione civile) e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che disciplinano l'uso di apparati radio a bordo. L'autorizzazione eventualmente ancora richiesta per specifiche categorie di apparati non è più una concessione di polizia di carattere generale, ma una licenza tecnica settoriale. In ambito aeronautico, il regolamento europeo n. 376/2014 e la normativa EASA pongono specifici obblighi di segnalazione in relazione all'uso di dispositivi elettronici a bordo, fornendo un ulteriore strato di tutela della sicurezza operativa.

Casi pratici

Caso 1: Il marinaio che usa un ricetrasmittente non omologato

Tizio, marinaio di un mercantile, porta a bordo e utilizza un apparecchio ricetrasmittente di sua proprietà per comunicare con i colleghi a terra senza che l'apparato sia stato autorizzato o registrato tra le dotazioni di bordo. La Capitaneria di porto, durante un'ispezione, contesta a Tizio la violazione dell'articolo 1200 in quanto componente dell'equipaggio e avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Caso 2: L'uso di un walkie-talkie non certificato a bordo

Caio, secondo ufficiale di un traghetto, distribuisce ai propri colleghi di equipaggio dei walkie-talkie acquistati privatamente per coordinare le operazioni di ormeggio, senza verificare se tali apparati siano conformi alle autorizzazioni richieste per l'uso a bordo. Il comandante Sempronio, informato dall'armatore, richiama la violazione e la segnala all'autorità marittima, che valuta l'applicazione della sanzione residuale prevista dall'articolo 1200.

Caso 3: L'interferenza radio durante le operazioni di avvicinamento

Sempronio, tecnico di bordo su un aeromobile, attiva durante il volo un apparato radiotrasmittente personale non omologato per uso aeronautico, generando interferenze sulle frequenze di comunicazione con la torre di controllo. L'ENAC, ricevuta la segnalazione, oltre a verificare la sussistenza di violazioni alla normativa aeronautica specifica, valuta l'applicazione dell'articolo 1200 in quanto fatto commesso da un componente dell'equipaggio dell'aeromobile.

Domande frequenti

Il primo comma dell'art. 1200 è ancora in vigore?

No, il primo comma è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Rimane in vigore la disciplina per i componenti dell'equipaggio, che è stata prima depenalizzata nel 1999 e poi parzialmente sopravvissuta all'abrogazione del 2005.

Quale sanzione si applica oggi per i componenti dell'equipaggio?

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura già rideterminata dal D.Lgs. 507/1999 (da tre milioni a quindici milioni di lire, oggi da convertire in euro), per l'uso non autorizzato di apparecchi radiotrasmittenti.

Perché l'uso di ricetrasmittenti non autorizzati è vietato per l'equipaggio?

Perché a bordo le comunicazioni radio di sicurezza devono essere preservate da interferenze: a bordo di navi l'AIS e il VHF di sicurezza, sugli aeromobili le frequenze con la torre di controllo, sono sistemi critici che non possono essere perturbati.

Questa norma vale anche sugli aeromobili?

Sì, l'articolo 1200 si applica sia ai componenti dell'equipaggio di navi sia a quelli di aeromobili, in ragione della struttura unitaria del Codice della navigazione.

La detenzione privata di un walkie-talkie a bordo è vietata per i passeggeri?

Dopo l'abrogazione del primo comma nel 2005, la fattispecie non copre più i passeggeri o i soggetti estranei all'equipaggio; rimane applicabile solo ai componenti dell'equipaggio nell'esercizio delle loro funzioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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