← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 105 stabilisce che le violazioni delle norme contenute nel D.Lgs. 141/2024 sono accertate mediante processo verbale: è il documento formale che apre il procedimento sanzionatorio doganale.
  • La stessa regola si applica per le violazioni di qualunque altra legge il cui accertamento sia demandato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per legge.
  • Il processo verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso per le circostanze in esso attestate dall'agente verbalizzante.
  • L'obbligo di verbalizzazione garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del trasgressore, che può fare osservazioni e rilievi nel verbale stesso.
  • La norma si raccorda con la disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo (legge n. 689/1981) e con le garanzie procedurali previste dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 105 D.Lgs. 141/2024 — Accertamento delle violazioni

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.

2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia.

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In sintesi

  • L'art. 105 stabilisce che le violazioni delle norme contenute nel D.Lgs. 141/2024 sono accertate mediante processo verbale: è il documento formale che apre il procedimento sanzionatorio doganale.
  • La stessa regola si applica per le violazioni di qualunque altra legge il cui accertamento sia demandato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per legge.
  • Il processo verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso per le circostanze in esso attestate dall'agente verbalizzante.
  • L'obbligo di verbalizzazione garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del trasgressore, che può fare osservazioni e rilievi nel verbale stesso.
  • La norma si raccorda con la disciplina generale del procedimento sanzionatorio amministrativo (legge n. 689/1981) e con le garanzie procedurali previste dal codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013).
Indice dei contenuti

Il processo verbale come atto fondamentale dell'accertamento doganale

L'articolo 105 del D.Lgs. 141/2024 disciplina lo strumento formale attraverso cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) accerta le violazioni della normativa doganale nazionale: il processo verbale. La disposizione è al tempo stesso semplice nella formulazione e fondamentale nella prassi operativa: senza processo verbale, non può esserci né procedimento sanzionatorio amministrativo né azione penale avviata dall'ADM. Il verbale è il punto di partenza obbligatorio dell'intera catena procedurale che porta all'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 96 e seguenti.

La norma ha due commi. Il primo stabilisce la regola per le violazioni del D.Lgs. 141/2024 («le norme contenute nel presente allegato»). Il secondo ne estende l'applicazione alle violazioni di «ogni altra legge» il cui accertamento sia demandato per legge all'ADM: questa previsione è particolarmente significativa perché l'ADM è competente per l'accertamento di violazioni non solo doganali in senso stretto, ma anche di normative settoriali che incidono sulle operazioni di importazione ed esportazione (es. normativa sui prodotti soggetti a misure di sorveglianza, regole di origine, normativa antidumping).

Natura giuridica e valore probatorio del processo verbale

Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ha valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 del codice civile. Ciò significa che le dichiarazioni di fatti attestati dal verbalizzante (es. rinvenimento di merci, numero di colli, situazione dei locali, comportamento del trasgressore) fanno piena prova fino a querela di falso. Diversamente, le valutazioni, le qualificazioni giuridiche e i giudizi del verbalizzante non hanno questa efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestati con prove contrarie.

Questa distinzione è fondamentale per la strategia difensiva dell'operatore economico: è difficile contestare i fatti attestati dal verbale (es. che le merci fossero presenti in un determinato luogo), ma è possibile — e spesso decisivo — contestare la qualificazione giuridica dei fatti (es. che quelle merci costituissero violazione doganale, o che il soggetto verbalizzato fosse responsabile).

Contenuto del processo verbale doganale

La norma non specifica il contenuto del verbale, rinviando implicitamente alla disciplina generale e alla prassi amministrativa dell'ADM. In linea di principio, il processo verbale di accertamento doganale deve indicare: le generalità del verbalizzato e dei testimoni eventualmente presenti; la descrizione analitica della violazione rilevata (merci, quantità, valore, classificazione tariffaria contestata); il riferimento normativo violato; i documenti acquisiti; le dichiarazioni rese dal verbalizzato e dai presenti; la data, il luogo e la firma del verbalizzante. Il verbalizzato ha diritto di ricevere copia del verbale e di apporre proprie osservazioni.

Il diritto di difesa nel procedimento verbale

L'art. 105 deve essere letto in combinato con le garanzie procedurali della legge n. 689/1981 (legge sulle sanzioni amministrative), che si applica in quanto compatibile con le norme speciali doganali. In base a tale legge, il verbalizzato ha diritto: di essere informato della violazione contestata; di presentare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni dalla notifica del verbale; di essere sentito personalmente se lo richiede; di accedere agli atti del procedimento.

Nella prassi doganale, il contraddittorio avviene in parte già durante la redazione del verbale (il trasgressore può rendere dichiarazioni che vengono inserite nel verbale), e in parte nella fase successiva, con la presentazione di memorie difensive all'ufficio ADM che ha redatto il verbale. La qualità delle osservazioni inserite nel verbale e delle memorie difensive successive è spesso determinante per l'esito del procedimento.

Il verbale come atto di impulso del procedimento penale

Quando la violazione accertata supera le soglie che la rendono penalmente rilevante (dazi >€10.000, altri diritti >€100.000, o circostanze aggravanti ex art. 88), il processo verbale non conclude il procedimento ma lo avvia verso la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. In questo caso, il verbale ADM diventa parte del fascicolo del pubblico ministero e può essere utilizzato come atto di indagine preliminare. È essenziale, dunque, che il verbale sia redatto con la massima precisione: errori formali o lacune nella documentazione dei fatti possono incidere sulla tenuta probatoria dell'accusa.

Estensione alle violazioni di altre leggi

Il comma 2 estende la disciplina alle violazioni di «ogni altra legge» il cui accertamento è demandato all'ADM. Questa clausola di portata generale copre, ad esempio:

  • La normativa antidumping e le misure di difesa commerciale dell'UE: l'ADM verifica il rispetto dei dazi antidumping e antisovvenzioni e può accertare le violazioni con verbale.
  • La normativa sui controlli all'esportazione di beni a duplice uso (Reg. UE 428/2009 e successive modifiche): l'ADM accerta le esportazioni irregolari.
  • La normativa sulle misure di sicurezza dei prodotti: in alcuni casi, l'ADM è delegata a verificare la conformità dei prodotti importati agli standard di sicurezza CE.
  • La normativa valutaria per le dichiarazioni di trasferimento di denaro contante alle frontiere.

In tutti questi casi, lo strumento accertativo è il processo verbale, che produce gli stessi effetti giuridici dell'atto relativo alle violazioni doganali in senso stretto.

Considerazioni operative

Per l'operatore economico sottoposto a verifica, la redazione del verbale è il momento più critico dell'intera interazione con l'ADM. È consigliabile: non firmare il verbale senza averlo letto attentamente; inserire nel verbale, nelle apposite spazi, le proprie osservazioni e riserve, anche sintetiche; farsi assistere da un consulente (spedizioniere doganale abilitato o avvocato) qualora il verbale riguardi violazioni di rilevante entità; conservare copia del verbale e di tutti i documenti acquisiti durante il controllo. Le osservazioni inserite nel verbale non costituiscono ammissione di responsabilità, ma possono essere determinanti per avviare immediatamente una difesa efficace.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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