In sintesi
- L'art. 105 modifica la direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo integrando un raccordo esplicito con i requisiti dell'AI Act per i sistemi di IA che fungono da componenti di sicurezza nelle navi.
- La Commissione, nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2 dell'AI Act (requisiti tecnici sistemi ad alto rischio).
- Si tratta di una norma di coordinamento orizzontale: garantisce che la legislazione settoriale marittima non ignori i requisiti dell'AI Act per i sistemi di IA incorporati negli equipaggiamenti.
- Il principio adottato è quello dell'armonizzazione addossata: le specifiche tecniche marittima devono incorporare i requisiti AI Act, non semplicemente rinviarvi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva 2014/90/UE
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'articolo 8 della direttiva 2014/90/UE è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Per i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , nello svolgimento delle sue attività a norma del paragrafo 1 e nell'adottare specifiche tecniche e norme di prova conformemente ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 105 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il contesto: l'AI Act come lex generalis e la legislazione settoriale marittima
L'articolo 105 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce una modifica alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (Marine Equipment Directive, MED) che illustra in modo emblematico la tecnica di coordinamento orizzontale adottata dal Regolamento. L'AI Act è concepito come una legge trasversale che si affianca — senza sostituire — le normative di settore: quando un sistema di IA è incorporato in un prodotto disciplinato da altra normativa UE di armonizzazione, si creano rapporti di complementarità tra i due regimi che devono essere gestiti in modo coerente.
La direttiva 2014/90/UE disciplina l'equipaggiamento marittimo, ossia i dispositivi di sicurezza installati sulle navi (sistemi di navigazione, comunicazione, antincendio, salvataggio, ecc.) che devono rispettare le convenzioni internazionali di sicurezza marittima ratificate dagli Stati membri. La direttiva prevede procedure di valutazione della conformità e marcatura della ruota del timone per garantire che l'equipaggiamento soddisfi standard tecnici armonizzati.
Il problema: i sistemi di IA come componenti di sicurezza negli equipaggiamenti marittimi
Con l'avanzamento tecnologico, un numero crescente di sistemi di IA viene integrato negli equipaggiamenti marittimi in qualità di componenti di sicurezza: sistemi di supporto alla navigazione autonoma, sistemi di rilevamento ostacoli, sistemi di gestione delle emergenze, sistemi di monitoraggio delle condizioni di carico. Questi sistemi rientrano nella definizione di «sistemi di IA ad alto rischio» ai sensi dell'AI Act quando costituiscono componenti di sicurezza di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione UE (allegato I del Regolamento).
In assenza di un raccordo esplicito, si sarebbe posto un problema pratico: la Commissione, nell'adottare le specifiche tecniche per l'equipaggiamento marittimo ai sensi della direttiva MED, avrebbe potuto farlo senza considerare i requisiti tecnici che l'AI Act impone ai sistemi di IA ad alto rischio (accuratezza, robustezza, cibersicurezza, trasparenza, supervisione umana, ecc.). L'art. 105 risolve questo problema imponendo alla Commissione di tenere conto di tali requisiti.
La modifica introdotta: il nuovo paragrafo 5 dell'art. 8 della direttiva MED
L'art. 105 inserisce nell'art. 8 della direttiva 2014/90/UE un nuovo paragrafo 5 che stabilisce: quando i sistemi di IA sono componenti di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione, nell'esercitare le proprie attività di normazione tecnica ai sensi dell'art. 8 della direttiva MED, deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2 dell'AI Act.
Il capo III, sezione 2 del Regolamento (artt. 8-15) contiene i requisiti tecnici che i sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare: sistemi di gestione del rischio (art. 9), governance dei dati (art. 10), documentazione tecnica (art. 11), registrazione automatica degli eventi (art. 12), trasparenza (art. 13), supervisione umana (art. 14) e accuratezza, robustezza e cibersicurezza (art. 15). Questi requisiti devono ora essere integrati nelle specifiche tecniche marittima quando l'equipaggiamento incorpora sistemi di IA ad alto rischio.
Il principio di coordinamento normativo orizzontale
La tecnica normativa dell'art. 105 riflette un principio più ampio dell'AI Act: il Regolamento non intende sostituire le normative di armonizzazione settoriali (elencate nell'allegato I), ma aggiungere uno strato di requisiti specifici per i componenti di IA incorporati nei prodotti disciplinati da tali normative. L'art. 2, par. 1, del Regolamento prevede espressamente che per i sistemi di IA immessi sul mercato come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione settoriale, il percorso di conformità si integra con quello settoriale.
L'art. 105 (come gli artt. 103, 104, 106 e altri articoli «di modifica» del Regolamento) assicura che questa integrazione avvenga non solo a livello di obblighi dei fornitori, ma anche a livello di normazione tecnica europea: le specifiche tecniche adottate dalla Commissione per i settori interessati devono già incorporare i requisiti AI Act, così che i produttori di equipaggiamento marittimo trovino requisiti coerenti e coordinati nelle specifiche di riferimento.
Implicazioni pratiche per i produttori di equipaggiamento marittimo
Per le imprese che producono equipaggiamento marittimo contenente sistemi di IA (ad esempio sistemi di navigazione assistita, sistemi di identificazione automatica evoluti, sistemi di supporto alle decisioni di bordo), l'art. 105 ha conseguenze concrete:
Applicazione temporale e quadro transitorio
La modifica introdotta dall'art. 105 è direttamente applicabile con l'entrata in vigore del Regolamento. Tuttavia, gli obblighi sostanziali per i sistemi di IA ad alto rischio incorporati nell'equipaggiamento marittimo si applicano pienamente dal 2 agosto 2026 (art. 113 del Regolamento), con un periodo transitorio che consente ai produttori di adeguare i propri processi. Le specifiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi della direttiva MED che riguardano sistemi di IA devono progressivamente recepire i requisiti del capo III, sezione 2.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa è la direttiva 2014/90/UE e perché è rilevante per l'AI Act?
La direttiva 2014/90/UE (Marine Equipment Directive) disciplina l'equipaggiamento marittimo di sicurezza installato sulle navi, come sistemi di navigazione, salvataggio e comunicazione. È rilevante per l'AI Act perché sempre più spesso questi equipaggiamenti incorporano sistemi di IA come componenti di sicurezza, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento come sistemi ad alto rischio.
Un produttore di equipaggiamento marittimo con sistema di IA deve rispettare sia la direttiva MED sia l'AI Act?
Sì. I due regimi si cumulano. Il produttore deve conformarsi ai requisiti della direttiva MED (specifiche tecniche, valutazione di conformità, marcatura) e ai requisiti del capo III, sezione 2 dell'AI Act (sistema di gestione del rischio, documentazione tecnica, trasparenza, supervisione umana, accuratezza, cibersicurezza). Le procedure di valutazione possono essere coordinate ma non si sostituiscono reciprocamente.
Dal quando si applicano gli obblighi AI Act per i sistemi di IA incorporati nell'equipaggiamento marittimo?
Gli obblighi sostanziali per i sistemi di IA ad alto rischio, compresi quelli incorporati nell'equipaggiamento marittimo, si applicano pienamente dal 2 agosto 2026 (art. 113 del Regolamento), con un periodo transitorio che consente ai produttori di adeguarsi progressivamente.
L'organismo notificato per la direttiva MED è automaticamente abilitato a certificare la componente AI?
No. L'organismo deve essere notificato separatamente anche ai sensi dell'AI Act per le attività di valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio. La notifica MED e la notifica AI Act sono proceduralmente distinte, anche se lo stesso organismo può ottenere entrambe.
L'art. 105 è l'unica norma di coordinamento dell'AI Act con la legislazione settoriale?
No. L'AI Act contiene numerose norme di coordinamento con la legislazione di armonizzazione settoriale UE (artt. 103-112), che modificano direttive e regolamenti in settori come i dispositivi medici, la sicurezza dei giocattoli, l'aviazione civile, i veicoli a motore e altri. La tecnica è la stessa: integrare i requisiti AI Act nelle specifiche tecniche settoriali per garantire coerenza normativa.
Vedi anche