- L'art. 110 inserisce il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) nell'elenco degli atti dell'Unione contenuto nell'allegato I della Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela dei consumatori.
- L'inserimento abilita le organizzazioni qualificate (associazioni di consumatori, enti non profit autorizzati) a proporre azioni rappresentative collettive per le violazioni dell'AI Act che ledono interessi collettivi dei consumatori.
- La modifica rafforza l'accesso alla giustizia per i consumatori danneggiati da sistemi di IA non conformi, senza necessità di azioni individuali.
- L'azionabilità collettiva riguarda esclusivamente le violazioni che pregiudicano interessi collettivi dei consumatori, non altri soggetti (imprese, autorità pubbliche).
Testo dell'articoloVigente
Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 58 ) è aggiunto il punto seguente:
«68) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024. che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).».
Stesso numero, altri codici
- Art. 110 Cod. Amb. — trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
- Art. 110 D.Lgs. 159/2011 — L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Art. 110 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
- Art. 110 D.Lgs. 42/2004 — Incasso e riparto di proventi
- Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale
- Articolo 110 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La Direttiva sulle azioni rappresentative e il suo allegato I
L'art. 110 del Regolamento (UE) 2024/1689 è una disposizione di coordinamento: modifica la Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, inserendo il Regolamento AI Act nell'allegato I di tale direttiva. Per comprenderne il significato pratico, è necessario richiamare brevemente il funzionamento della Dir. 2020/1828.
La Direttiva 2020/1828 — recepita in Italia con D.Lgs. n. 28/2023 — introduce un meccanismo di azione rappresentativa collettiva: le organizzazioni qualificate (associazioni di consumatori, enti non profit iscritti in appositi registri) possono proporre azioni in giudizio o procedimenti amministrativi per violazioni di atti dell'Unione elencati nell'allegato I, quando tali violazioni ledono o rischiano di ledere gli interessi collettivi dei consumatori. L'allegato I è una lista chiusa degli atti UE cui si applica questo meccanismo: solo le violazioni di quegli atti possono essere oggetto di azione rappresentativa ai sensi della direttiva.
L'effetto pratico dell'inserimento nell'allegato I
Con l'art. 110, il Regolamento AI Act entra nell'allegato I della Dir. 2020/1828. Ciò significa che le violazioni dell'AI Act che ledono gli interessi collettivi dei consumatori diventano azionabili mediante azioni rappresentative collettive. Un'associazione di consumatori — come il Codacons o Altroconsumo in Italia — potrà proporre un'azione rappresentativa contro un fornitore o un deployer che utilizzi sistemi di IA in violazione del regolamento, quando questa violazione leda in modo diffuso gli interessi dei consumatori. Gli strumenti rimediali disponibili attraverso la Dir. 2020/1828 includono: azioni inibitorie (cessazione della pratica illecita), misure di riparazione (rimborsi, risarcimenti, sostituzione del prodotto o servizio), pubblicità della decisione. La cumulabilità con le sanzioni amministrative previste dall'art. 99 AI Act crea un doppio binario di enforcement: pubblico (autorità di vigilanza) e privato collettivo (azioni rappresentative).
Ambito soggettivo: solo i consumatori
L'inserimento nell'allegato I della Dir. 2020/1828 protegge esclusivamente i consumatori — persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività professionale. Non copre le imprese danneggiate da sistemi di IA non conformi, i lavoratori, le autorità pubbliche. Per i soggetti non consumatori, il rimedio è diverso: le autorità di vigilanza del mercato applicano il sistema sanzionatorio dell'art. 99, mentre i singoli possono avvalersi degli ordinari rimedi civili per risarcimento del danno.
Implicazioni per i fornitori e deployer di sistemi rivolti ai consumatori
Per le imprese che immettono sul mercato o utilizzano sistemi di IA in contesti B2C — chatbot di assistenza, sistemi di raccomandazione, strumenti di personalizzazione dei prezzi, sistemi di valutazione del credito al consumo — l'art. 110 rappresenta un'ulteriore dimensione del rischio di compliance. Non è sufficiente evitare i procedimenti delle autorità di vigilanza: una violazione diffusa dell'AI Act può determinare un'azione rappresentativa collettiva con richiesta di misure di riparazione su scala potenzialmente ampia. La prevenzione passa attraverso il rispetto rigoroso degli obblighi di trasparenza (art. 50), il divieto di pratiche vietate (art. 5) e gli obblighi dei deployer (art. 26), che sono i principali punti di contatto tra i sistemi di IA e i consumatori finali.
Il raccordo con il diritto italiano: il D.Lgs. 28/2023
In Italia, la Dir. 2020/1828 è stata recepita con il D.Lgs. 28/2023, che ha introdotto la nuova azione di classe nel codice del consumo. Le organizzazioni qualificate italiane inserite nell'elenco pubblico del Ministero della Giustizia possono proporre azioni rappresentative dinanzi al Tribunale competente. L'inserimento dell'AI Act nell'allegato I della direttiva — e per via di rinvio nel diritto italiano — amplia il perimetro delle violazioni azionabili con questo strumento. Il coordinamento procedurale tra il sistema di vigilanza del mercato AI Act e il sistema dell'azione di classe consumatori sarà una delle sfide pratiche per i prossimi anni.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa cambia concretamente per i consumatori con l'inserimento dell'AI Act nell'allegato I della Dir. 2020/1828?
I consumatori danneggiati da violazioni dell'AI Act non devono più agire individualmente per ottenere tutela: le associazioni di consumatori qualificate possono proporre azioni rappresentative collettive a loro tutela. Questo abbassa significativamente i costi di accesso alla giustizia per violazioni diffuse che colpiscono molte persone con danni individuali limitati — situazione tipica dei sistemi di IA consumer.
Qualsiasi associazione di consumatori può proporre un'azione rappresentativa basata sull'AI Act?
No. La Dir. 2020/1828 e il D.Lgs. 28/2023 (in Italia) richiedono che l'organizzazione sia qualificata e inserita nell'apposito elenco pubblico. Le associazioni devono rispettare criteri di indipendenza, rappresentatività e assenza di scopo di lucro. L'elenco delle organizzazioni qualificate è pubblicato dalla Commissione a livello UE e dal Ministero della Giustizia in Italia.
Le azioni rappresentative ex art. 110 AI Act sono alternative o cumulative rispetto alle sanzioni delle autorità di vigilanza?
Sono cumulative. Le sanzioni delle autorità di vigilanza del mercato (art. 99 AI Act) e le azioni rappresentative dei consumatori sono strumenti distinti che possono essere attivati indipendentemente l'uno dall'altro. Un fornitore può essere sanzionato dall'autorità e contemporaneamente soggetto a un'azione rappresentativa per le stesse violazioni.
L'azione rappresentativa può riguardare anche i deployer, oltre che i fornitori?
Sì. Le violazioni dell'AI Act che danneggiano i consumatori possono essere imputabili sia ai fornitori (che hanno immesso sul mercato un sistema non conforme) sia ai deployer (che lo hanno usato in modo non conforme). L'organizzazione che propone l'azione deve indicare il soggetto responsabile della violazione e la relativa base giuridica.
Quando diventerà concretamente operativo il meccanismo delle azioni rappresentative per violazioni dell'AI Act?
Il meccanismo è operativo dal momento in cui l'AI Act diventa applicabile nelle sue varie fasi (alcuni obblighi dal 2 febbraio 2025, altri dall'agosto 2026). In Italia, il D.Lgs. 28/2023 è già in vigore. Le associazioni qualificate possono teoricamente proporre azioni rappresentative per violazioni già applicabili, ma la procedura richiede prove della violazione e dell'impatto sui consumatori.
Vedi anche