← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La compilazione del processo verbale per le violazioni accertate negli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario ADM all'uopo delegato, anche se l'accertamento iniziale proveniva da altri organi di polizia giudiziaria.
  • Il processo verbale doganale deve obbligatoriamente contenere: origine, qualità, quantità e valore delle merci; presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; classificazione doganale; ammontare dei diritti dovuti e delle sanzioni applicabili.
  • Se la violazione costituisce reato, il verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria competente; se è estinguibile in via amministrativa (oblazione o art. 112), il verbale rimane in ambito ADM.
  • Per le violazioni non commesse negli spazi doganali, il processo verbale può essere redatto dagli organi di polizia giudiziaria ordinaria (Guardia di finanza, polizia), senza la riserva di competenza esclusiva di ADM.
  • La norma garantisce una regia unitaria nella verbalizzazione doganale, assicurando la completezza tecnica del documento e la corretta determinazione dei diritti evasi e delle sanzioni applicabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 D.Lgs. 141/2024 — Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agenzia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni: a) origine, qualità, quantità e valore delle merci; b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; c) classificazione doganale delle merci; d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 112 o per oblazione.

Commento

La riserva di competenza nella verbalizzazione doganale: ratio e ambito

L'art. 107 del D.Lgs. 141/2024 introduce una regola di competenza esclusiva nella redazione del processo verbale doganale per le violazioni accertate negli spazi doganali: solo il funzionario ADM all'uopo delegato può compilare questo documento, anche quando l'accertamento iniziale è stato effettuato da altri organi di polizia giudiziaria (Guardia di finanza, Polizia di frontiera, Polizia di Stato, Carabinieri) che abbiano inviato un rapporto verbale o scritto.

La ratio di questa riserva è tecnica: il processo verbale doganale non è un mero atto di polizia giudiziaria, ma un documento tecnico-giuridico che deve contenere elementi specialistici — classificazione doganale delle merci, ammontare dei diritti dovuti, applicazione delle aliquote sanzionatorie — che richiedono competenze specifiche di diritto doganale e tributario che non tutti gli organi di polizia giudiziaria posseggono. Affidare la verbalizzazione a un funzionario ADM specializzato garantisce la correttezza tecnica del documento e la sua utilizzabilità in sede di contenzioso.

Il comma 1: l'esclusività della competenza ADM negli spazi doganali

Il comma 1 stabilisce che la compilazione del verbale spetta «esclusivamente» al funzionario ADM delegato «anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria». Questo inciso è fondamentale: significa che la Guardia di finanza o la Polizia che rilevano una violazione negli spazi doganali devono trasmettere il proprio rapporto ad ADM, che poi provvede alla verbalizzazione ufficiale. Il rapporto degli altri organi è un atto istruttorio prodromico, non il verbale definitivo.

Per «spazi doganali» si intendono le zone del territorio soggette a vigilanza e controllo doganale in via privilegiata: i porti doganali, gli aeroporti doganali, le dogane terrestri di confine, i depositi doganali, le zone franche, e in generale qualunque area in cui le autorità doganali esercitano la propria competenza istituzionale. La limitazione agli spazi doganali è coerente con la competenza specialistica: è nell'ambito di queste aree che si svolge la stragrande maggioranza delle operazioni doganali e che l'expertise tecnica di ADM è indispensabile.

Il comma 2: estensione ad altre violazioni rientranti nella competenza ADM

Il comma 2 estende la regola del comma 1 anche alle violazioni di disposizioni diverse da quelle del D.Lgs. 141/2024, purché ricorrano due condizioni cumulative:

  • L'applicazione della norma violata sia demandata ad ADM da specifiche disposizioni vigenti;
  • La violazione sia stata accertata negli spazi doganali.

La clausola di salvaguardia iniziale («fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato») preserva le prerogative di altri organi che, in virtù di norme speciali preesistenti, abbiano competenza a verbalizzare determinate violazioni anche negli spazi doganali. Si tratta di una norma di raccordo che evita conflitti di competenza con discipline settoriali già vigenti.

Il comma 3: il contenuto obbligatorio del processo verbale

Il comma 3 disciplina il contenuto minimo obbligatorio del processo verbale doganale, stabilendo quattro elementi che il documento deve sempre contenere, ferma restando l'applicazione del codice di procedura penale per quanto attiene agli altri requisiti formali dell'atto:

  1. Origine, qualità, quantità e valore delle merci: questi elementi consentono di identificare univocamente le merci oggetto della violazione, di applicare la classificazione tariffaria corretta e di determinare la base imponibile per il calcolo dei diritti evasi.
  2. Presa in consegna e custodia delle cose sequestrate: il verbale deve documentare il sequestro delle merci e degli eventuali altri beni oggetto della violazione, con indicazione di chi ne assume la custodia materiale e presso quale deposito.
  3. Classificazione doganale delle merci: l'indicazione della voce e della sottovoce tariffaria della nomenclatura combinata è essenziale per determinare l'aliquota del dazio applicabile e per qualificare giuridicamente l'eventuale illecito (importazione di merce soggetta a divieti o restrizioni, merce soggetta ad aliquote ridotte, ecc.).
  4. Ammontare dei diritti dovuti e delle sanzioni applicabili: il verbale deve quantificare sia il debito doganale (dazi, IVA all'importazione, accise) sia le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge per le violazioni accertate. Questa quantificazione è provvisoria e può essere modificata in sede di accertamento definitivo o di contenzioso.

La presenza di tutti questi elementi nel verbale non è solo un requisito formale: consente all'operatore di valutare immediatamente la propria posizione giuridica e di decidere se avvalersi delle procedure deflattive (oblazione ex art. 112, pagamento in misura ridotta) o di impugnare il provvedimento in sede di contenzioso.

Il comma 4: la trasmissione del verbale e i criteri di competenza territoriale

Il comma 4 disciplina la destinazione del processo verbale a seconda della natura della violazione:

  • Se la violazione costituisce reato, il verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale (Procura della Repubblica nel cui circondario è situato l'ufficio doganale che ha accertato la violazione);
  • Per le violazioni di natura amministrativa, il verbale è trasmesso all'ufficio ADM territorialmente competente «in base al luogo dove è constatata la violazione»;
  • Fanno eccezione le violazioni relative alla revisione delle dichiarazioni, per le quali vale la competenza stabilita dalla normativa speciale in materia;
  • Se la violazione è estinguibile per oblazione (art. 112 del D.Lgs. 141/2024 o artt. 162-162-bis c.p. per le violazioni penali), il verbale rimane nell'ambito del procedimento amministrativo o penale semplificato senza trasmissione agli uffici ordinari.

La previsione della competenza territoriale basata sul luogo di constatazione della violazione è coerente con il principio generale dell'ordinamento doganale: le verifiche avvengono in loco, negli spazi doganali dove le merci si trovano fisicamente, e l'ufficio competente è quello che ha accertato la violazione. Questo evita conflitti di competenza tra uffici ADM situati in diverse sedi doganali.

Profili operativi per l'operatore controllato

Dal punto di vista dell'operatore che subisce la verbalizzazione, l'art. 107 garantisce alcune tutele implicite. Il processo verbale è un atto amministrativo che deve essere notificato (o consegnato) all'operatore: da questo momento decorrono i termini per le impugnazioni e per le procedure deflattive. L'operatore ha diritto di:

  • Verificare che il verbale contenga tutti gli elementi obbligatori del comma 3 (in caso contrario, il verbale è potenzialmente impugnabile per vizi formali);
  • Valutare se avvalersi dell'oblazione (se la violazione è penale ma di minor entità) o del pagamento in misura ridotta (se la violazione è amministrativa);
  • Presentare memorie difensive all'ufficio ADM competente prima dell'irrogazione della sanzione definitiva;
  • Impugnare il verbale e il conseguente provvedimento sanzionatorio in sede di contenzioso tributario (Corte di giustizia tributaria) o penale.

L'assistenza di un doganalista esperto o di un avvocato specializzato in diritto doganale è essenziale già nella fase della verbalizzazione, per verificare la correttezza tecnica del documento e per valutare la strategia difensiva più appropriata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha la competenza esclusiva a redigere il processo verbale per violazioni negli spazi doganali?

Il funzionario ADM all'uopo delegato, ai sensi del comma 1 dell'art. 107. Anche quando l'accertamento iniziale è effettuato dalla Guardia di finanza o da altri organi di polizia giudiziaria, questi trasmettono un rapporto ad ADM, che poi provvede alla redazione del verbale ufficiale. La competenza esclusiva è limitata alle violazioni accertate negli spazi doganali.

Cosa deve contenere obbligatoriamente il processo verbale doganale?

Il comma 3 elenca quattro elementi obbligatori: (1) origine, qualità, quantità e valore delle merci; (2) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; (3) classificazione doganale delle merci; (4) ammontare dei diritti dovuti e delle sanzioni previste. L'assenza di uno di questi elementi può rendere il verbale viziato e impugnabile in sede di contenzioso.

Quando il verbale deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria?

Solo quando la violazione accertata costituisce reato (es. contrabbando doganale). Per le violazioni di natura esclusivamente amministrativa, il verbale rimane in ambito ADM e viene trasmesso all'ufficio territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione. Se la violazione è estinguibile per oblazione, il verbale rimane nella procedura semplificata senza trasmissione ordinaria.

L'operatore controllato ha diritto di contestare il verbale?

Sì. Il verbale è un atto prodromico alla sanzione definitiva: l'operatore può presentare memorie difensive all'ufficio ADM competente, contestare la classificazione doganale provvisoria, produrre documentazione a supporto del valore doganale dichiarato e richiedere chiarimenti. Il verbale e il successivo provvedimento sanzionatorio sono impugnabili in sede di contenzioso tributario o penale.

La competenza territoriale per l'irrogazione della sanzione dipende da dove è avvenuta la violazione?

Sì, salvo le eccezioni previste in materia di revisione delle dichiarazioni. Il comma 4 stabilisce che il verbale è trasmesso all'ufficio ADM competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione. Ciò significa che l'ufficio che irroga la sanzione è generalmente quello del porto, aeroporto o valico di confine in cui è stata effettuata la verifica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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