Art. 111 D.Lgs. 141/2024 — Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.
2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.
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