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Art. 113 D.Lgs. 141/2024 — Oblazione in materia contravvenzionale

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Art. 113 D.Lgs. 141/2024 — Oblazione in materia contravvenzionale

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’oblazione, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.