Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 112 D.Lgs. 141/2024 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, semprechè il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale.

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In sintesi

  • Per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, l'autore può estinguere il reato pagando all'ADM, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, una somma tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti, oltre ai diritti stessi.
  • Il pagamento estingue il reato e impedisce l'applicazione della confisca, salvo i casi in cui le merci siano di fabbricazione o commercializzazione vietata o ricorra la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.
  • Per i delitti di contrabbando di cui agli artt. 78-83 (escluse le aggravanti più gravi), è prevista la non punibilità se l'autore ricorre al ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti o procedimenti penali.
  • Il ravvedimento operoso richiede il pagamento dei diritti di confine, degli interessi e della sanzione secondo le regole del D.Lgs. 472/1997 e del D.Lgs. 173/2024.
  • Anche la causa di non punibilità da ravvedimento operoso impedisce l'applicazione della confisca, ferma restando quella obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.
Indice dei contenuti

Le cause estintive del reato di contrabbando: inquadramento sistematico

L'art. 112 del D.Lgs. 141/2024 introduce due distinti meccanismi che consentono all'autore di un delitto di contrabbando di evitare (o interrompere) il procedimento penale attraverso il pagamento spontaneo delle somme dovute all'erario: la causa estintiva del reato (comma 1) e la causa di non punibilità per ravvedimento operoso (comma 2). Entrambi i meccanismi rispondono alla logica del diritto doganale e tributario di preferire il recupero delle somme evase alla repressione penale fine a se stessa, in linea con i principi di proporzionalità e di efficienza della risposta sanzionatoria.

La norma si raccorda con il sistema del diritto penale tributario, in particolare con il D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) e con le disposizioni generali sulle sanzioni tributarie (D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 173/2024), ma mantiene caratteristiche proprie della materia doganale, in primo luogo il riferimento ai «diritti di confine» come base di calcolo delle somme da versare. Sul piano del diritto unionale, il Reg. UE 952/2013 non disciplina le fattispecie penali nazionali (rimesse alle legislazioni degli Stati membri), ma la direttiva PIF (2017/1371/UE) riconosce implicitamente la legittimità di meccanismi di estinzione del reato basati sulla reintegrazione dell'interesse leso.

La causa estintiva del reato: presupposti e modalità

Il comma 1 disciplina la causa estintiva del reato per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa - ovvero per le fattispecie meno gravi, che non comportano la pena della reclusione. La struttura della norma prevede:

  • Soggetto legittimato: l'autore della violazione (non il difensore, non il soggetto obbligato in solido - salvo che non sia anche l'autore materiale);
  • Oggetto del pagamento: oltre ai diritti di confine eventualmente dovuti, una somma determinata dall'ADM in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa;
  • Termine: il pagamento deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che segna il momento processuale entro cui il meccanismo estintivo può operare.

La scelta di affidare all'ADM la determinazione della somma nella forbice tra il 100% e il 200% dei diritti consente di modulare la risposta in base alla gravità concreta della violazione: per le irregolarità meno gravi o per i comportamenti collaborativi, l'ADM può attestarsi sul minimo; per le condotte più gravi (pur rimanendo nella soglia dei soli reati a pena pecuniaria), può spingere verso il massimo.

L'effetto del pagamento è duplice e definitivo: estingue il reato (con conseguente archiviazione o non luogo a procedere) e impedisce la confisca dei beni collegati al reato. Quest'ultimo effetto è particolarmente rilevante nella prassi: per i piccoli contrabbandieri o per i casi di importazione non autorizzata di modesta entità, la prospettiva della confisca della merce è spesso più preoccupante della sanzione penale in sé, e il meccanismo estintivo consente di recuperare (pagando) i beni sequestrati.

La norma prevede tuttavia un'eccezione fondamentale: la causa estintiva non impedisce la confisca quando le merci oggetto dell'illecito siano di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione vietata (es. merci contraffatte, esplosivi, droghe), e neppure quando ricorra la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. (cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato).

La causa di non punibilità per ravvedimento operoso

Il comma 2 disciplina una causa di non punibilità - distinta dalla causa estintiva del comma 1 - applicabile a una fascia più ampia di delitti di contrabbando: quelli previsti dagli artt. 78-83, con esclusione delle ipotesi in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lettere a), b), c) (limitatamente alla connessione con delitti contro la pubblica amministrazione) e d).

Il meccanismo del ravvedimento operoso richiede che l'autore effettui spontaneamente il pagamento di:

  • i diritti di confine dovuti;
  • gli interessi calcolati secondo le regole applicabili;
  • la sanzione determinata secondo i criteri del ravvedimento operoso previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis) del D.Lgs. 472/1997 e dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 173/2024.

Il rinvio al regime del ravvedimento operoso tributario è significativo: consente di applicare le riduzioni delle sanzioni proporzionali alla tempestività del versamento spontaneo, premiando chi si autodenuncia precocemente. Quanto prima avviene il ravvedimento (es. prima della scadenza della presentazione della dichiarazione doganale, piuttosto che dopo), tanto minore è la sanzione applicabile.

Il presupposto temporale: la «formale conoscenza»

Il requisito temporale del ravvedimento operoso è particolarmente rigoroso: il pagamento deve avvenire prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La formale conoscenza - distinta dalla mera notizia informale - si ha tipicamente con la notifica di un verbale di accertamento, di un atto di apertura di un'indagine penale, o con la presenza fisica di agenti dell'ADM o della Guardia di finanza nell'ambito di un controllo.

Questo requisito riflette la ratio del ravvedimento operoso: premiare la spontaneità dell'adempimento tardivo, non la fuga davanti all'accertamento già avviato. Chi paga solo dopo aver appreso (informalmente) di un'indagine in corso non può beneficiare della non punibilità: occorre che il pagamento sia genuinamente spontaneo, non indotto dalla consapevolezza dell'imminenza dei controlli.

Nella prassi, il momento della «formale conoscenza» è spesso oggetto di discussione processuale: occorre distinguere tra la mera voce di un controllo imminente (non sufficiente), la comunicazione informale da parte di un funzionario (non sufficiente) e la notifica formale di un atto di accertamento o l'accesso fisico degli agenti (sufficiente).

Effetti del ravvedimento operoso sulla confisca

Analogamente a quanto previsto per la causa estintiva del comma 1, anche il ravvedimento operoso di cui al comma 2 impedisce l'applicazione della confisca. Rimane tuttavia ferma la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. per le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato indipendentemente dall'illecito doganale (es. armi, stupefacenti, esplosivi sequestrati insieme alla merce di contrabbando).

Il coordinamento tra la causa di non punibilità e la confisca è fondamentale nella valutazione della convenienza del ravvedimento: l'autore che voglia beneficiare appieno degli effetti del pagamento spontaneo deve preventivamente valutare se i beni sequestrati siano o meno soggetti alla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p., poiché in caso affermativo la restituzione delle merci sequestrate non sarà possibile nemmeno a seguito del ravvedimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la causa estintiva del comma 1 e la causa di non punibilità del comma 2 dell'art. 112?

La causa estintiva (comma 1) si applica ai soli delitti punibili con la multa e opera fino all'apertura del dibattimento; la causa di non punibilità (comma 2) si applica ai delitti degli artt. 78-83 (anche se punibili con la reclusione, escluse le aggravanti più gravi) ma richiede il pagamento prima della formale conoscenza degli accertamenti.

Come viene calcolata la somma da pagare per estinguere il reato ai sensi del comma 1?

L'ADM determina la somma in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti di confine previsti per la violazione. A questa somma vanno aggiunti i diritti di confine stessi. Il pagamento deve avvenire prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Cosa si intende per 'formale conoscenza' di accertamenti ai fini del ravvedimento operoso?

La formale conoscenza si ha con la notifica di atti ufficiali di accertamento o con la presenza fisica degli agenti nell'ambito di accessi, ispezioni o verifiche. La mera voce informale di un controllo imminente non è sufficiente ad escludere il ravvedimento.

Il pagamento ai sensi dell'art. 112 impedisce sempre la confisca delle merci sequestrate?

No. La causa estintiva e quella di non punibilità impediscono la confisca collegata al reato di contrabbando, ma lasciano ferma la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. per le cose la cui fabbricazione o detenzione è autonomamente vietata.

Il ravvedimento operoso del comma 2 è applicabile anche in presenza delle circostanze aggravanti dell'art. 85?

Dipende: le aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lettere a), b), c) (limitatamente alla connessione con delitti contro la p.a.) e d) escludono l'accesso al ravvedimento operoso. Le altre aggravanti dell'art. 85 non impediscono di per sé il ravvedimento, a meno che non rientrino nelle lettere citate.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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