Art. 191 D.Lgs. 259/2003 – Contributi
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell’articolo 185. articolo precedente articolo successivo
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell’articolo 185. articolo precedente articolo successivo
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ogni 7 giorni, di norma la domenica. Qualora lavori di domenica o in giorno festivo, ha diritto a un riposo compensativo e alla maggiorazione retributiva prevista dal CCNL. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato.
| Tipo di giornata | Diritto al riposo compensativo | Maggiorazione retributiva |
|---|---|---|
| Domenica (giorno di riposo settimanale) | Sì – riposo compensativo in altro giorno | Fissata dal CCNL |
| Festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio) | Sì – o retribuzione aggiuntiva, secondo CCNL | Fissata dal CCNL |
| Festività soppresse | Dipende dal CCNL | Spesso assorbita in permessi ex-festività |
| Settori con deroghe (commercio, turismo, sanità) | Riposo compensativo garantito comunque entro 14 giorni | Fissata dal CCNL di settore |
L’art. 2109 del Codice Civile e il D.Lgs. 66/2003 garantiscono al lavoratore il riposo settimanale ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Il lavoratore ha inoltre diritto al riposo nelle festività nazionali stabilite dalla legge (tra cui il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e le festività religiose riconosciute). Nei settori in cui è necessaria la continuità del servizio (commercio, ospedali, alberghi) sono previste deroghe.
Chi lavora nel proprio giorno di riposo settimanale ha diritto a un riposo compensativo in un altro giorno e alla maggiorazione retributiva prevista dal CCNL. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato. Alcuni CCNL prevedono in alternativa una retribuzione aggiuntiva per ogni festività lavorata, senza riposo compensativo obbligatorio.
Nei settori a ciclo continuo o con apertura festiva obbligatoria (sanità, grande distribuzione, trasporti, turismo) le deroghe al riposo domenicale sono ammesse dalla legge e disciplinate dai rispettivi CCNL. In ogni caso il lavoratore deve fruire del riposo compensativo entro 14 giorni e ha diritto alle maggiorazioni contrattuali.
Tizio viene chiamato a lavorare il 1° maggio (festività nazionale). Ha diritto alla retribuzione ordinaria più la maggiorazione festiva prevista dal suo CCNL. A seconda del contratto, potrà avere anche diritto a un giorno di riposo compensativo.
Caia lavora in un supermercato con turni domenicali programmati. Il suo CCNL del Commercio prevede una specifica maggiorazione per le domeniche lavorate e garantisce il riposo compensativo settimanale. La percentuale di maggiorazione varia in base al contratto collettivo applicato.
Il datore chiede a Sempronio di lavorare il 25 aprile senza preavviso. Se il CCNL non prevede l’obbligo di lavoro festivo in quel settore, Sempronio può rifiutare. In ogni caso, se accetta, ha diritto alla piena tutela retributiva e compensativa prevista dal contratto.
La maggiorazione per il lavoro domenicale è stabilita dal CCNL: la percentuale varia in base al contratto collettivo applicato. Non esiste una percentuale fissa di legge.
Sì, di norma il lavoratore che presta servizio nel giorno di riposo settimanale ha diritto a un riposo compensativo in altro giorno. I dettagli dipendono dal CCNL e dal settore di appartenenza.
Le festività nazionali includono: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, e la festa del Santo Patrono locale. Le festività soppresse sono spesso sostituite da permessi ex-festività secondo il CCNL.
Nei settori in cui è prevista la derogabilità del riposo domenicale e il CCNL lo consente, sì. In tali casi il lavoratore ha comunque diritto al riposo compensativo e alle maggiorazioni contrattuali.
Il lavoratore può contestare il mancato pagamento con una diffida al datore, ricorrere al sindacato o rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al giudice del lavoro per recuperare le somme dovute.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie disponga altrimenti. Visto, il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita' sanitarie locali per successivi interventi. Torna al sommario
Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| TMCG annuo dal 2026 | 85.000 € |
| TMCG annuo 2025 | 80.000 € |
| Equivalente mensile 2026 (13 mensilità) | ≈ 6.538 € |
Il CCNL dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi (Confindustria-Federmanager) non prevede una tabella di minimi per livello ma un Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) annuo: se il totale delle voci retributive fisse del dirigente resta sotto la soglia, l’azienda deve integrare la differenza. Con il rinnovo del 13 novembre 2024 (vigenza 1/1/2025-31/12/2027) il TMCG è salito a 80.000 € per il 2025 e a 85.000 € dal 2026. Il rinnovo ha inoltre previsto: una tantum del 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti (entro 100.000 €) senza aumenti dal gennaio 2019; MBO obbligatorio (retribuzione variabile legata a obiettivi); aumento del contributo minimo datoriale a Previndai (previdenza complementare) con corrispondente riduzione della quota a carico del dirigente; ampliamento della definizione di dirigente alle alte professionalità; rafforzamento delle tutele su parità di genere e genitorialità. La retribuzione effettiva dei dirigenti è tipicamente ben superiore al TMCG ed è negoziata individualmente.
Fonte: accordo di rinnovo Confindustria-Federmanager del 13/11/2024 (comunicati ufficiali di entrambe le parti firmatarie). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
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Il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) è la soglia retributiva annua lorda al di sotto della quale la retribuzione fissa del dirigente non può scendere. È definito dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornato ad ogni rinnovo contrattuale.
La funzione del TMCG è duplice: tutelare il dirigente da trattamenti retributivi inadeguati alla dignità del ruolo, e fornire un riferimento per il calcolo delle spettanze in caso di cessazione del rapporto (TFR, preavviso, indennità supplementare).
Il TMCG è crescente con l’anzianità contrattuale nella qualifica dirigenziale: non con l’anzianità aziendale generica, ma con gli anni trascorsi come dirigente, anche in aziende diverse.
La componente variabile è strutturalmente rilevante nella retribuzione dei dirigenti industriali. Il Management By Objectives (MBO) è il meccanismo più diffuso: il dirigente percepisce un premio annuo al raggiungimento di obiettivi quantitativi (EBITDA, quota di mercato, produttività) e qualitativi (sviluppo del team, progetti strategici).
La percentuale dell’MBO sulla RGA varia in genere dal 15% al 40% della retribuzione fissa, con punte superiori per i ruoli apicali. L’MBO non è computato nel TMCG, ma incide sul calcolo del TFR se strutturale e ricorrente (orientamento giurisprudenziale: se erogato per almeno 3 anni consecutivi, tende a rientrare nella base TFR).
Il rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del 24 luglio 2024 ha aggiornato il TMCG, ridefinito le fasce di anzianità e introdotto nuove previsioni sul welfare contrattuale (contribuzione FASI, Previndai, Assidai). Gli importi sono stati ritoccati al rialzo per adeguare il trattamento minimo all’inflazione del biennio 2022-2024.
Per il triennio 2025-2027 sono previste ulteriori indicizzazioni secondo i meccanismi di aggiornamento negoziali. Le aziende con accordi integrativi aziendali applicano importi superiori, spesso con strutture retributive articolate su più componenti fisse e variabili.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. 59 Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 12, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (12, comma 1, lettera a che " nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"."
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758 .
Il dirigente (e la dirigente) industriale fruisce delle tutele di maternita e paternita del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita) integrate dal CCNL: retribuzione al 100% durante il congedo di maternita, conservazione del posto, divieto di licenziamento. Il congedo parentale (ex facoltativo) e fruibile fino ai 12 anni del figlio. Il congedo di paternita obbligatorio e stato esteso a 10 giorni dal D.Lgs. 105/2022.
| Congedo | Durata | Retribuzione |
|---|---|---|
| Maternita obbligatoria | 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) | 100% RGA (INPS 80% + integrazione aziendale) |
| Paternita obbligatoria | 10 giorni lavorativi (D.Lgs. 105/2022) | 100% a carico INPS |
| Congedo parentale (ex facoltativo) | Fino a 6 mesi ciascun genitore; 11 mesi totali | 80% per 3 mesi (L. 29/2024); poi 30% |
| Astensione per figlio disabile | 3 anni (art. 42 D.Lgs. 151/2001) | Indennita INPS |
| Permessi L. 104/1992 | 3 giorni lavorativi mensili | 100% a carico INPS |
Durante il congedo di maternita obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001) la dirigente ha diritto all’indennita INPS pari all’80% della retribuzione. Il CCNL Dirigenti Industria prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della RGA: l’azienda corrisponde la differenza tra l’80% INPS e la retribuzione piena.
Il periodo di congedo di maternita non si computa nel comporto per malattia. Il divieto di licenziamento opera dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
Il D.Lgs. 105/2022 e la L. 29/2024 hanno rilevantemente modificato il congedo parentale:
Per i dirigenti, durante il congedo parentale la retribuzione aziendale e sospesa (l’INPS eroga l’indennita). Il CCNL non prevede in genere un’integrazione aziendale aggiuntiva per il congedo parentale, a differenza del congedo di maternita.
Il divieto di licenziamento della dirigente in stato di gravidanza e fino a un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001) si applica integralmente anche alle dirigenti. Il licenziamento intimato in violazione del divieto e nullo.
La dirigente in maternita conserva il posto, matura ferie e anzianita contrattuale. Se il rapporto e a tempo determinato, la scadenza contrattuale puo comunque estinguerlo, salvo proroga legale fino al termine del congedo obbligatorio.
Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l’atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.