Art. 1181 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.
Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell’arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall’assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all’eventuale indennita supplementare.
| Evento | Conservazione del posto | Retribuzione |
|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 12 mesi in un triennio | 100% RGA a carico azienda |
| Malattia grave/cronica (proroga) | Possibile accordo individuale di proroga | 100% RGA per periodo prorogato |
| Infortunio professionale | Fino a guarigione (non superato comporto) | 100% RGA + INAIL rendita/indennizzo |
| Infortunio extraprofessionale | Come malattia ordinaria | 100% RGA a carico azienda |
| Ricovero ospedaliero | Incluso nel comporto | 100% RGA; FASI rimborsa ospedaliero |
Il periodo di comporto e il lasso di tempo massimo durante il quale il dirigente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il CCNL Dirigenti Industria fissa il comporto in 12 mesi nell’arco di un triennio: si sommano tutti i giorni di malattia nei 36 mesi precedenti; al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere.
Questo comporto e piu lungo rispetto a molti altri CCNL (es. CCNL Metalmeccanici: 180 giorni per lavoratori con piu di 10 anni di anzianita). La maggiore durata riflette l’autonomia del dirigente e la difficolta di sostituzione immediata del ruolo.
Durante la malattia il dirigente conserva il diritto all’intera retribuzione fissa (TMCG e RGA) a carico del datore di lavoro. A differenza degli impiegati e operai, per i dirigenti non e prevista l’indennita di malattia INPS: l’obbligazione retributiva e interamente aziendale.
Le spese sanitarie (visite specialistiche, ricoveri, farmaci di fascia C) sono coperte dal fondo di assistenza sanitaria contrattuale FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Industria) o da Assidai, secondo il piano sanitario vigente.
Al termine del periodo di comporto (12 mesi cumulativi nel triennio), il datore ha facolta di recedere dal rapporto. Il recesso per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare: e un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione.
Il dirigente che supera il comporto ha diritto:
Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00. ————- AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.
Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.
Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:
| Situazione | Cosa prevede di norma il CCNL |
|---|---|
| Lavoro nel giorno festivo | Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo |
| Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) | Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata |
| Festività coincidente con la domenica | Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta |
| Lavoro serale/notturno | Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto |
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.
Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.
Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:
| Elemento | Regola tipica del CCNL |
|---|---|
| Decorrenza dell’anzianità | Dalla data di assunzione |
| Cadenza dello scatto | A scadenze fisse (spesso biennio o triennio) |
| Tetto massimo | Numero massimo di scatti previsto dal contratto |
| Valore | Importo per livello, indicato nelle tabelle |
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 1975, n. 39
[Abrogato]

Art. 29 T.U.IVA – Elenchi dei clienti e dei fornitori.
In vigore dal 30/12/1993 al 10/06/1994 con effetto dal 01/01/1981
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3
Soppresso dal 10/06/1994 da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6
Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro
delle Finanze, l’elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
state emesse fatture registrate per l’anno precedente. Nell’elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all’anno
risultante dalla data delle anzidette fatture, l’ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
relative alle operazioni imponibili nonche’ l’ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui al sesto comma dell’art. 21. Ai fini della compilazione dell’elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell’esercizio di imprese, di arti o
professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all’art. 22 e registrate ai sensi dell’art. 24, tranne
quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell’art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 38-quater nonche’ delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell’art. 24; 3) delle
fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo. Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, l’elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all’anno risultante dalla data delle fatture: il
numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell’anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell’art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 25; l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
l’ammontare complessivo delle imposte addebitate; l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta e, distintamente,
quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell’art. 8. L’elenco deve inoltre recare l’indicazione del numero complessivo delle bollette
doganali registrate nell’anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell’art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell’elenco dei clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all’imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell’art. 2, delle lettere
a), e) e g) del quarto comma dell’art. 3, e dell’ultimo comma dell’art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
modello di cui al primo comma dell’art. 28. Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze puo’ disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto; con lo stesso decreto puo’ essere disposta anche la presentazione di uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo dell’allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita’ e
termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero essere indicati negli elenchi.”
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