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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tre fasce sanzionatorie: la norma distingue le violazioni di polizia portuale e aeroportuale (fascia principale), le inosservanze in materia di circolazione nel demanio marittimo o aeronautico (fascia ridotta) e le violazioni di norme sulla sicurezza marittima ex Reg. CE 725/2004 (fascia in euro).
  • Clausola di sussidiarietà: la sanzione amministrativa si applica solo «se il fatto non costituisce reato», evitando il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo.
  • Sicurezza marittima UE: il terzo comma recepisce il Regolamento CE 725/2004 del 31 marzo 2004 e sanziona le violazioni delle norme ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) con importi in euro.
  • Retroattività favorevole: la L. 561/1993 ha esteso i nuovi criteri sanzionatori anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non fosse già definito.
  • Soggetto attivo: la fattispecie è aperta («chiunque»), ricomprendendo operatori portuali, utenti, titolari di concessioni demaniali e qualunque soggetto presente in area portuale o aeroportuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1174 Codice della Navigazione — Inosservanza di norme di polizia

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00. ————- AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

In sintesi

  • Tre fasce sanzionatorie: la norma distingue le violazioni di polizia portuale e aeroportuale (fascia principale), le inosservanze in materia di circolazione nel demanio marittimo o aeronautico (fascia ridotta) e le violazioni di norme sulla sicurezza marittima ex Reg. CE 725/2004 (fascia in euro).
  • Clausola di sussidiarietà: la sanzione amministrativa si applica solo «se il fatto non costituisce reato», evitando il concorso tra illecito penale e illecito amministrativo.
  • Sicurezza marittima UE: il terzo comma recepisce il Regolamento CE 725/2004 del 31 marzo 2004 e sanziona le violazioni delle norme ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) con importi in euro.
  • Retroattività favorevole: la L. 561/1993 ha esteso i nuovi criteri sanzionatori anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non fosse già definito.
  • Soggetto attivo: la fattispecie è aperta («chiunque»), ricomprendendo operatori portuali, utenti, titolari di concessioni demaniali e qualunque soggetto presente in area portuale o aeroportuale.
Struttura e ratio della norma

L'articolo 1174 del Codice della navigazione costituisce una norma di chiusura del sistema sanzionatorio in materia di polizia portuale e aeroportuale, volta a garantire il rispetto dell'intero apparato regolamentare che disciplina il funzionamento degli spazi e delle attività di navigazione. La disposizione utilizza una tecnica normativa a fattispecie aperta: anziché tipizzare condotte specifiche, sanziona l'inosservanza di qualsiasi disposizione di legge, regolamento o provvedimento dell'autorità competente, purché emanato nelle materie espressamente indicate. Questa costruzione è tipica delle norme di garanzia poste a presidio di interi settori regolamentati, dove l'impossibilità di prevedere tutte le possibili trasgressioni impone una clausola generale.

Le tre fasce sanzionatorie

Il testo dell'art. 1174, come risultante dopo le modifiche successive all'impianto originario del 1942, articola la risposta sanzionatoria in tre distinte fasce, corrispondenti a tre tipologie di violazione. La prima fascia riguarda le violazioni di legge, regolamento o provvedimento in materia di polizia dei porti e degli aeroporti: la sanzione amministrativa pecuniaria va da lire due milioni a lire dodici milioni (importi storici, da rivalutarsi secondo le conversioni lira/euro operate dalla normativa vigente). Si tratta della fascia principale, che copre il vasto ambito della polizia portuale: accesso alle banchine, movimentazione delle merci, norme anti-inquinamento in porto, prescrizioni di sicurezza degli scali. La seconda fascia, di importo inferiore, riguarda l'inosservanza relativa alla circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico: da lire centomila a lire seicentomila. Qui la fattispecie si restringe alla mobilità all'interno delle aree demaniali, tipicamente la circolazione veicolare nelle zone portuali o aeroportuali. La terza fascia, introdotta in un secondo momento per recepire la normativa europea, è espressa in euro (da 1.032 a 6.197 euro) e riguarda le violazioni in materia di sicurezza marittima come definita dall'art. 2, n. 5, del Regolamento CE 725/2004.

Il Regolamento CE 725/2004 e la sicurezza marittima

Il terzo comma dell'art. 1174 costituisce uno dei punti di raccordo tra il Codice della navigazione e la normativa dell'Unione europea in materia di protezione delle navi e degli impianti portuali. Il Regolamento CE 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 ha recepito e reso obbligatorio nell'UE il codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adottato dall'IMO nel 2002 in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001. Il regolamento definisce la «sicurezza marittima» all'art. 2, n. 5, come la combinazione di misure preventive intese a proteggere il trasporto marittimo e le infrastrutture portuali contro le minacce di atti illeciti intenzionali. Le violazioni delle norme ISPS — mancata designazione dell'ufficiale di sicurezza della nave, assenza del piano di sicurezza aggiornato, omissione delle ispezioni previste — sono ora sanzionabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1174, con importi aggiornati in euro che riflettono la maggiore gravità di queste violazioni rispetto alle ordinarie inadempienze di polizia portuale.

Clausola di sussidiarietà e rapporto con il diritto penale

Sia il primo che il terzo comma dell'art. 1174 contengono la clausola «se il fatto non costituisce reato». Questa clausola di sussidiarietà esplicita risolve il potenziale concorso tra illecito amministrativo e illecito penale: quando la medesima condotta integra anche una fattispecie criminosa (per esempio, la violazione di norme di sicurezza portuale che cagioni un infortunio, configurando il reato di cui all'art. 437 c.p. in materia di rimozione di cautele contro gli infortuni), si applica esclusivamente la norma penale, secondo il principio generale di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/1981. La sussidiarietà opera dunque come meccanismo di coordinamento tra i due sistemi sanzionatori, evitando il cumulo di sanzioni per lo stesso fatto.

L'aggiornamento della L. 561/1993 e la retroattività favorevole

La nota di aggiornamento riportata nel testo segnala un intervento della L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha introdotto una disposizione di diritto intertemporale. L'art. 4, comma 1, di quella legge ha previsto che le nuove norme sanzionatorie si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato o con decreto penale irrevocabile. Questa disposizione applica al settore della navigazione il principio di retroattività della norma più favorevole sancito dall'art. 2, comma 3, c.p. in campo penale, estendendolo agli illeciti amministrativi depenalizzati: chi avesse commesso una violazione già punita penalmente, e per il quale il processo non fosse ancora concluso, beneficiava del passaggio al regime sanzionatorio amministrativo, generalmente meno afflittivo.

Casi pratici

Caso 1: Violazione di norme di polizia portuale

Tizio, titolare di un deposito merci in area portuale, non rispetta il provvedimento della Capitaneria di porto che impone limiti orari per la movimentazione di container nella banchina. La violazione, che non costituisce reato, integra la fattispecie dell'art. 1174, primo comma, con applicazione della sanzione amministrativa nella fascia tra i due e i dodici milioni di lire (rivalutata in euro).

Caso 2: Circolazione non autorizzata nel demanio aeronautico

Caio, fornitore esterno di servizi aeroportuali, accede con un veicolo a un'area del piazzale aeroportuale senza il permesso di circolazione previsto dai regolamenti dell'ente aeroportuale. La condotta, non costituendo reato, ricade nella seconda fascia dell'art. 1174, quella di importo inferiore relativa alla circolazione nel demanio aeronautico.

Caso 3: Violazione delle norme ISPS a bordo

Sempronio, ufficiale di sicurezza di una nave da carico battente bandiera italiana, non aggiorna il piano di sicurezza della nave come prescritto dal Regolamento CE 725/2004 e dalle relative istruzioni dell'autorità marittima. La violazione della normativa ISPS è sanzionata ai sensi del terzo comma dell'art. 1174, con importi espressi in euro (da 1.032 a 6.197 euro), in aggiunta alle possibili conseguenze sul piano del mantenimento dei certificati di sicurezza.

Domande frequenti

Quando si applica la sanzione dell'art. 1174 e non quella penale?

La sanzione amministrativa dell'art. 1174 si applica solo se la condotta 'non costituisce reato'. In presenza di una fattispecie penale, prevale il diritto penale e la sanzione amministrativa non si cumula, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Quali importi si applicano oggi per le violazioni di polizia portuale?

Gli importi originari in lire sono stati aggiornati dalle successive riforme. Per le violazioni di sicurezza marittima ex Regolamento CE 725/2004, il terzo comma indica direttamente importi in euro (da 1.032 a 6.197 euro). Per le altre fasce occorre applicare i criteri di conversione lira/euro previsti dalla normativa vigente.

Cosa si intende per 'sicurezza marittima' ai sensi dell'art. 1174, terzo comma?

La sicurezza marittima è definita dall'art. 2, n. 5 del Regolamento CE 725/2004 come la combinazione di misure preventive intese a proteggere il trasporto marittimo e le infrastrutture portuali da atti illeciti intenzionali, in attuazione del codice ISPS adottato dall'IMO nel 2002.

La norma si applica anche ai privati che accedono alle aree portuali?

Sì, il soggetto attivo è indicato come 'chiunque', quindi la norma si applica a qualsiasi persona — operatori portuali, utenti, fornitori di servizi, visitatori autorizzati — che non rispetti le disposizioni di polizia portuale o aeroportuale o i provvedimenti dell'autorità competente.

Cosa ha previsto la L. 561/1993 in materia di retroattività?

Ha stabilito che le nuove norme sanzionatorie si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non fosse già definito con sentenza o decreto irrevocabile, recependo il principio della retroattività della norma più favorevole.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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