In sintesi
- Prima fattispecie: omessa esecuzione degli ordini dell'autorità competente sulla costruzione e manutenzione dei muri di sponda lungo i canali e i corsi d'acqua sboccanti in un porto (art. 77 Cod. Nav.).
- Seconda fattispecie: apertura abusiva di cave di pietra o lavori di escavazione lungo le medesime sponde, senza la prescritta autorizzazione.
- Bene protetto: la norma tutela la stabilità delle sponde dei canali portuali e la funzionalità del sistema idroviario confluente nei porti, con finalità di sicurezza della navigazione.
- Condotta omissiva e commissiva: il primo numero sanziona l'inerzia del privato a fronte di un ordine dell'autorità; il secondo punisce l'azione abusiva di escavazione non autorizzata.
- Sanzione originaria: ammenda da lire duecento a duemila, riferibile ai valori del 1942 e da aggiornare alla luce delle successive riforme valutarie.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1167 Codice della Navigazione — Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
È punito con l'ammenda da lire duecento a duemila: 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77; 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e contesto della norma
L'art. 1167 Cod. Nav. completa il quadro delle disposizioni sanzionatorie a tutela dell'infrastruttura idroviaria portuale, con specifico riguardo ai canali e ai corsi d'acqua che sboccano in un porto. La stabilità delle sponde di tali vie d'acqua è condizione essenziale per la loro navigabilità e per la sicurezza delle operazioni portuali: cedimenti strutturali, erosioni o modificazioni delle sponde possono alterare il regime idrologico del canale, ridurne la sezione utile alla navigazione, aumentare il rischio di esondazioni o compromettere la sicurezza delle banchine adiacenti. La norma presidia dunque un interesse pubblico di rilevante importanza per il funzionamento del sistema portuale.
Prima fattispecie: inosservanza degli ordini sulla costruzione e manutenzione dei muri di sponda
Il primo numero sanziona chi non esegue le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e manutenzione delle opere previste nell'art. 77 Cod. Nav. lungo le sponde dei canali o degli altri corsi d'acqua sboccanti in un porto. L'art. 77 attribuisce all'autorità marittima il potere di imporre ai proprietari frontisti la realizzazione o il mantenimento in buono stato di muri di sponda, argini e altre opere di contenimento e protezione idraulica. La logica è quella di coinvolgere i soggetti privati che traggono vantaggio dalla presenza del canale — o che comunque ne utilizzano le sponde — nell'obbligo di conservazione dell'infrastruttura idroviaria. L'illecito ha natura omissiva: il trasgressore è chi, destinatario di un provvedimento dell'autorità che impone la costruzione o la manutenzione di opere, non vi dà esecuzione entro il termine stabilito o in modo conforme alle prescrizioni. Il presupposto è quindi l'esistenza di un ordine legittimo e formalmente notificato al destinatario.
Seconda fattispecie: abusiva apertura di cave e lavori di escavazione
Il secondo numero sanziona chi, «senza la prescritta autorizzazione», esegue una apertura di cava di pietra o altri lavori di escavazione lungo le sponde dei canali o dei corsi d'acqua sboccanti in un porto. L'attività estrattiva sulle sponde — ancorché svolta su terreni di proprietà privata — può destabilizzare la struttura del suolo adiacente all'alveo, indebolire i muri di sponda esistenti, aumentare il rischio di frane o cedimenti nel canale e alterare il deflusso delle acque. La norma richiede la preventiva autorizzazione dell'autorità competente (in genere l'autorità marittima per i canali portuali, ovvero l'autorità idraulica per i corsi d'acqua di competenza statale o regionale). A differenza del primo numero — che sanziona l'omissione — questa fattispecie sanziona un comportamento attivo non autorizzato, con struttura analoga alle contravvenzioni a pericolo astratto tipiche del diritto della navigazione e del diritto ambientale.
Regime sanzionatorio
La sanzione originaria dell'art. 1167 era fissata nella ammenda da lire duecento a duemila. Trattandosi di importi in lire della parità monetaria del 1942, il loro valore reale attuale è del tutto trascurabile. La norma non è stata espressamente oggetto delle depenalizzazioni operate dal D.Lgs. 507/1999. Nella prassi, l'autorità marittima e quella idraulica tendono ad applicare, in luogo o in concorso con l'art. 1167, le norme del Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, che prevedono sanzioni più adeguate ai valori attuali per le attività di escavazione abusiva in aree idraulicamente sensibili.
Coordinamento con la disciplina idraulica e ambientale
Le attività di escavazione sulle sponde di canali navigabili sono soggette a un regime autorizzatorio multilivello: oltre all'autorizzazione marittima ex art. 77 Cod. Nav., possono essere richieste concessioni idrauliche ai sensi del R.D. 1775/1933, valutazioni di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e, nelle aree fluviali di pregio naturalistico, autorizzazioni paesaggistiche ex D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Il mancato rispetto di ciascuna di queste normative genera obblighi sanzionatori autonomi che si affiancano alla disposizione del Codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Omessa manutenzione del muro di sponda
Tizio, proprietario di un appezzamento frontista su un canale portuale, riceve dall'autorità marittima un'ordinanza che lo obbliga a consolidare e restaurare il muro di sponda del proprio tratto di canale entro novanta giorni. Tizio ignora l'ordine senza fornire alcuna motivazione. Alla scadenza del termine, l'autorità accerta l'inadempimento e procede sia all'applicazione della sanzione ex art. 1167 sia all'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno a spese di Tizio.
Caso 2: Apertura abusiva di cava sulle sponde di canale portuale
Caio, titolare di una cava di materiale litico, avvia lavori di escavazione sul terreno di sua proprietà, adiacente alla sponda di un canale che sfocia nel porto, senza richiedere alcuna autorizzazione all'autorità marittima. I lavori destabilizzano parzialmente il muro di sponda del canale. La Capitaneria di porto sospende immediatamente i lavori, contesta la violazione del secondo numero dell'art. 1167 e ingiunge il ripristino della sponda.
Caso 3: Lavori di scavo per fondamenta in zona perifluviale
Sempronio, costruttore edile, esegue scavi profondi per le fondamenta di un fabbricato sulla sponda di un corso d'acqua sboccante in porto, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. L'autorità idraulica e la Capitaneria di porto intervengono congiuntamente: la prima per il profilo della tutela idraulica, la seconda per la violazione dell'art. 1167 Cod. Nav., e impongono la cessazione immediata dei lavori abusivi.
Domande frequenti
Chi è il soggetto obbligato alla costruzione o manutenzione dei muri di sponda?
L'obbligo, imposto dall'art. 77 Cod. Nav., grava sui proprietari dei fondi rivieraschi (frontisti) nei confronti dei quali l'autorità competente abbia emesso uno specifico provvedimento. In assenza di tale provvedimento, non sorge l'obbligo sanzionato dall'art. 1167.
La sanzione dell'art. 1167 scatta anche se i lavori di escavazione sono su terreno privato?
Sì. La norma sanziona i lavori di escavazione lungo le sponde dei canali portuali a prescindere dalla titolarità del suolo: ciò che rileva è la potenziale incidenza dei lavori sulla stabilità della sponda e sulla sicurezza del canale navigabile.
È necessario un provvedimento formale per integrare l'illecito del primo numero?
Sì. Il primo numero sanziona chi non esegue 'le disposizioni dell'autorità competente': è richiesto un ordine formale e legittimamente notificato al destinatario. In assenza di tale provvedimento, non si configura la violazione del primo numero, benché possano applicarsi altre norme.
Quali autorità sono competenti per l'applicazione dell'art. 1167?
La Capitaneria di porto per i canali e i corsi d'acqua di competenza marittima; l'autorità idraulica regionale o statale per i corsi d'acqua di propria giurisdizione. Nei casi di canali al confine tra le due competenze può essere necessario il coordinamento tra le due autorità.
L'apertura di una cava sulle sponde richiede solo l'autorizzazione dell'autorità marittima?
No. Oltre all'autorizzazione prevista dall'art. 77 Cod. Nav., possono essere necessarie: una concessione idraulica ex R.D. 1775/1933, eventuali autorizzazioni paesaggistiche e, se applicabile, una valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione marittima è solo uno dei titoli richiesti.