Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1169 Codice della Navigazione – Uso d’armi e accensioni di fuochi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

In sintesi

  • Divieto: l'art. 1169 sanziona la violazione dell'art. 80 Cod. Nav., che vieta l'uso di armi e l'accensione di fuochi o luci artificiali nelle aree portuali senza la prescritta autorizzazione dell'autorità marittima.
  • Ratio di sicurezza: la norma tutela l'incolumità delle persone, la sicurezza delle navi e delle merci e la prevenzione degli incendi in ambienti portuali ad alta concentrazione di carburanti e materiali infiammabili.
  • Depenalizzazione: il D.Lgs. 507/1999 ha sostituito la sanzione penale originaria con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
  • Ambito: il divieto riguarda qualsiasi tipo di arma e qualsiasi accensione di fuochi non autorizzata, inclusi i fuochi d'artificio e le operazioni di saldatura nelle vicinanze di materiali infiammabili.
  • Coordinamento: la norma si affianca alle disposizioni penali del codice penale in materia di incendio (art. 423 c.p.) e alle norme antincendio nei porti.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1169 Cod. Nav. sanziona l'inosservanza dell'art. 80, che regola l'uso di armi e l'accensione di fuochi o luci artificiali all'interno delle aree portuali. La norma risponde a un'esigenza primaria di sicurezza portuale: i porti sono ambienti nei quali convergono navi da carico, depositi di carburanti, materiali infiammabili ed esplosivi, e nelle quali la presenza anche accidentale di scintille, fiamme o esplosioni può innescare incendi o esplosioni di devastante portata. L'uso non autorizzato di armi da fuoco crea analoghi rischi per l'incolumità delle persone e per le strutture portuali. La disposizione si colloca nel quadro delle misure di polizia portuale del Libro IV del codice, complementare alle norme penali più gravi applicabili in caso di incendio doloso o colposo.

Il contenuto dell'art. 80 Cod. Nav. richiamato

L'art. 80 Cod. Nav. disciplina i divieti relativi all'uso di armi e all'accensione di fuochi nelle aree portuali. Il divieto di uso di armi è assoluto all'interno del porto, salvo le eccezioni previste per le forze di polizia e le autorità militari. Il divieto di accensione di fuochi riguarda le fiamme libere, i falò, le attività di saldatura, le candele e i fuochi pirotecnici: tutte attività che, nelle vicinanze di materiali infiammabili o di stive cariche di merci pericolose, possono innescare incendi di difficile controllo. Le «luci artificiali» ricomprendono i dispositivi a incandescenza o a scarica che possano generare scintille. L'autorità marittima può concedere autorizzazioni specifiche per attività particolari (es. operazioni di saldatura su scafi in bacino di carenaggio, fuochi d'artificio in occasioni cerimoniali), fissando le condizioni di sicurezza da rispettare.

L'evoluzione sanzionatoria: dalla pena penale alla sanzione amministrativa

Nella formulazione originaria del 1942, la violazione dell'art. 80 era punita con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega sulla depenalizzazione degli illeciti minori, ha operato la trasformazione dell'illecito: la sanzione penale è stata interamente sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria, originariamente fissata da lire due milioni a lire dodici milioni. Convertendo tale importo al tasso ufficiale di 1936,27 lire per euro, la sanzione corrisponde indicativamente a un importo da circa euro 1.032 a euro 6.197. Il procedimento sanzionatorio segue la L. 24 novembre 1981, n. 689, con le garanzie di contestazione, scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione.

Coordinamento con il diritto penale e la normativa antincendio

La depenalizzazione dell'art. 1169 non esclude che le medesime condotte possano, in presenza di determinati presupposti, integrare reati penali più gravi. L'accensione non autorizzata di fuochi che provochi un incendio portuale può essere sussunta nell'art. 423 c.p. (incendio doloso) o nell'art. 449 c.p. (incendio colposo), con pene ben più severe. Analogamente, l'uso non autorizzato di armi da fuoco in porto configura le fattispecie penali di cui agli artt. 700 e segg. Cod. Nav. (oltre che del codice penale) se determina pericolo per la nave o per le persone. La normativa antincendio portuale è contenuta nel D.M. 16 maggio 1987, n. 246, nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture e nel Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), recepito in Italia con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203.

Profili pratici

Nella prassi, l'art. 1169 trova applicazione in casi di fuochi d'artificio non autorizzati nelle aree portuali in occasione di festività locali, di operazioni di saldatura o taglio termico effettuate senza il permesso di lavori a fuoco rilasciato dalla Capitaneria di porto, di utilizzo di razzi di segnalazione all'interno di aree portuali senza coordinamento con l'autorità marittima. In tutti questi casi l'autorità può applicare la sanzione amministrativa e disporre l'immediata cessazione dell'attività pericolosa.

Casi pratici

Caso 1: Saldatura su scafo senza permesso a fuoco

Tizio, carpentiere navale che opera in un porto commerciale, esegue lavori di saldatura sullo scafo di un'imbarcazione ormeggiata in banchina senza avere ottenuto il permesso a fuoco dalla Capitaneria di porto, previsto dall'art. 80 Cod. Nav. Le scintille prodotte dalla saldatura si propagano vicino a un deposito di lubrificanti. L'autorità marittima, intervenuta tempestivamente, sospende i lavori, contesta la violazione dell'art. 1169 e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria.

Caso 2: Fuochi d'artificio non autorizzati in area portuale

Caio, organizzatore di eventi, fa esplodere fuochi d'artificio nelle banchine di un porto turistico durante una manifestazione estiva, senza avere richiesto o ottenuto l'autorizzazione dell'autorità marittima. La Capitaneria di porto interviene, accerta la violazione dell'art. 80 in relazione all'art. 1169 Cod. Nav. e applica la sanzione amministrativa, diffidando Caio dal reiterare la condotta.

Caso 3: Uso non autorizzato di pistola da segnalazione in porto

Sempronio, skipper di una barca a vela ormeggiata in porto, aziona una pistola da segnalazione (razzo) all'interno del bacino portuale per richiamare l'attenzione del personale di terra, senza comunicazione all'autorità marittima. L'azione avviene in prossimità di natanti riforniti di carburante. La Guardia Costiera interviene, accerta la violazione dell'art. 1169 Cod. Nav. e sanziona Sempronio per l'uso non autorizzato del dispositivo pirotecnico in area portuale.

Domande frequenti

La sanzione dell'art. 1169 è ancora penale?

No. Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la violazione dell'art. 1169: la sanzione è oggi esclusivamente amministrativa pecuniaria, originariamente fissata da lire due milioni a lire dodici milioni, da convertire in euro al tasso ufficiale.

Occorre un permesso specifico per le operazioni di saldatura in porto?

Sì. Le operazioni di saldatura o taglio termico in area portuale rientrano tra le attività con fuoco vivo soggette all'autorizzazione dell'autorità marittima ai sensi dell'art. 80 Cod. Nav. Il permesso deve essere richiesto preventivamente e fissa le condizioni di sicurezza da rispettare.

Se l'accensione non autorizzata provoca un incendio, si applica solo l'art. 1169?

No. Se la condotta produce un incendio, si applicano anche le norme penali più gravi: art. 423 c.p. per l'incendio doloso o art. 449 c.p. per quello colposo. La sanzione amministrativa dell'art. 1169 è assorbita dalla norma penale più grave in applicazione del principio di specialità.

Il divieto di uso di armi riguarda anche le forze dell'ordine?

No. Il divieto dell'art. 80 riguarda i privati: le forze di polizia, i militari e le guardie giurate autorizzate sono escluse dall'ambito di applicazione del divieto nell'esercizio delle proprie funzioni.

I fuochi d'artificio per cerimonie navali possono essere autorizzati?

Sì. L'art. 80 Cod. Nav. non vieta in assoluto l'accensione di fuochi, ma la subordina all'autorizzazione dell'autorità marittima. Quest'ultima può concedere l'autorizzazione per cerimonie e manifestazioni, fissando orari, posizioni e modalità di sicurezza da rispettare.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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