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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le ditte destinatarie delle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'art. 168 del Codice della Strada sono soggette a controlli periodici per verificare la conformità alle prescrizioni di sicurezza.
  • I controlli sono stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti (Direzione generale della M.C.T.C.) e verificano l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni tecniche imposte ai fabbricanti o agli importatori di componenti e sistemi per veicoli.
  • Le modalità dei controlli seguono quelle previste dall'art. 80, comma 10, del Codice della Strada e dall'art. 239 del medesimo regolamento, che regolano le verifiche tecniche su veicoli e componenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 369 DPR 495/1992 — Controlli

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.

2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.

Commento

Contesto normativo: i decreti ex art. 168 del Codice della Strada

L'art. 369 del DPR 495/1992 disciplina il sistema di controllo sulle ditte soggette alle prescrizioni tecniche emanate in attuazione dell'art. 168 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). L'art. 168 del Codice attribuisce al Ministero dei trasporti il potere di emanare decreti contenenti prescrizioni tecniche obbligatorie per i produttori e gli importatori di componenti, sistemi e dispositivi destinati ai veicoli a motore. Queste prescrizioni riguardano requisiti di costruzione, materiali, prestazioni e sicurezza che determinati prodotti devono rispettare per poter essere omologati o immessi sul mercato in Italia.

Le ditte interessate sono tipicamente: costruttori di pneumatici, produttori di impianti frenanti, fabbricanti di dispositivi di illuminazione e segnalazione, produttori di cinture di sicurezza, costruttori di componenti per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, importatori di tali prodotti da Paesi terzi. La ratio dell'art. 168 del Codice — e quindi dell'art. 369 del regolamento — è garantire che i prodotti che entrano nella catena di distribuzione e vengono montati sui veicoli in circolazione rispettino gli standard di sicurezza stabiliti dal legislatore.

Il sistema dei controlli: decreto ministeriale e modalità operative

Il comma 1 dell'art. 369 stabilisce che i controlli sono «stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C.». Questo significa che non è il regolamento stesso a disciplinare nel dettaglio la periodicità, i metodi e i soggetti preposti ai controlli, ma un atto ministeriale di secondo livello. La flessibilità di questo rinvio consente di adeguare il regime dei controlli alle evoluzioni tecnologiche dei prodotti e ai nuovi standard internazionali di sicurezza senza dover modificare il testo del regolamento.

La finalità dei controlli è esplicita: verificare «l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni» emanate con i decreti ex art. 168. Il termine «ottemperanza» indica non solo la conformità formale dei documenti di omologazione, ma l'effettivo rispetto continuativo delle prescrizioni nella produzione in serie. Non è sufficiente che un prodotto sia stato omologato una volta: il sistema dei controlli serve a verificare che la produzione corrente mantenga gli standard certificati, prevenendo il degrado qualitativo e le non conformità introdotte nel ciclo produttivo dopo l'omologazione iniziale.

Il rinvio all'art. 80, comma 10 del Codice e all'art. 239 del regolamento

Il comma 2 stabilisce che i controlli «hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239» del regolamento. L'art. 80 del Codice disciplina la revisione dei veicoli a motore e i relativi controlli tecnici; il comma 10 in particolare attiene alle modalità di esecuzione delle verifiche tecniche da parte degli uffici della Motorizzazione. L'art. 239 del regolamento specifica le procedure operative per le verifiche sui veicoli e sui componenti.

Il rinvio incrociato a queste due norme svolge una funzione di raccordo sistematico: le modalità procedurali sviluppate per il controllo tecnico periodico dei veicoli (strumentazione da utilizzare, documentazione da esaminare, criteri di giudizio, formalizzazione degli esiti) sono estese ai controlli sulle ditte produttrici di componenti. In questo modo si evita la moltiplicazione di procedure parallele e si garantisce un approccio tecnico coerente nelle diverse fasi della catena di controllo della sicurezza.

Rilevanza pratica: chi è soggetto e cosa accade in caso di non conformità

Dal punto di vista pratico, le ditte interessate dall'art. 369 devono essere consapevoli che l'omologazione di un prodotto non esaurisce gli obblighi di conformità: l'amministrazione mantiene il potere di verificare in qualsiasi momento che la produzione corrente rispetti le prescrizioni tecniche vigenti. In caso di non conformità riscontrata in sede di controllo, le conseguenze possono includere la sospensione o la revoca dell'omologazione, l'obbligo di ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e le sanzioni previste dal Codice per la violazione delle prescrizioni di sicurezza. La tutela degli utenti della strada — che si affidano alla conformità dei componenti installati sui loro veicoli — è il bene giuridico che giustifica la continuità e la effettività del sistema di controllo.

Evoluzione del contesto normativo europeo

Occorre segnalare che, dall'epoca di entrata in vigore del DPR 495/1992, il quadro normativo sulle omologazioni dei veicoli e dei componenti si è profondamente europeizzato: i regolamenti dell'Unione Europea hanno progressivamente sostituito o integrato le prescrizioni nazionali in materia di omologazione (Regolamento UE 858/2018 sui veicoli a motore; regolamenti UNECE recepiti in ambito UE). Il sistema dei controlli di cui all'art. 369 rimane però rilevante per i profili di competenza residuale nazionale e per il raccordo tra le prescrizioni di omologazione europee e i controlli effettuati dalle autorità italiane sulla produzione in serie.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali aziende sono soggette ai controlli ex art. 369 del Regolamento CdS?

Le ditte destinatarie delle prescrizioni tecniche emanate con i decreti del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 168 del Codice della Strada: tipicamente produttori e importatori di componenti per veicoli (pneumatici, impianti frenanti, dispositivi di illuminazione, cinture di sicurezza e simili).

I controlli riguardano solo il momento dell'omologazione?

No. I controlli verificano la continuità dell'ottemperanza alle prescrizioni durante la produzione in serie. Non è sufficiente aver ottenuto l'omologazione: l'azienda deve mantenere gli standard prescritti in tutta la vita produttiva del prodotto.

Come si svolgono concretamente i controlli?

Con le modalità previste dall'art. 80, comma 10, del Codice della Strada e dall'art. 239 del regolamento: esame della documentazione, prelievo di campioni, prove tecniche di laboratorio, verifica dei registri di controllo qualità. Le specifiche operative sono fissate dal decreto ministeriale applicabile.

Cosa succede se un'azienda risulta non conforme durante un controllo?

Le conseguenze possono includere la sospensione o la revoca dell'omologazione, l'obbligo di ritiro dei prodotti non conformi dal mercato e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada per la violazione delle prescrizioni di sicurezza.

Il sistema nazionale di controllo ex art. 369 è ancora rilevante con le omologazioni europee?

Sì, perché l'art. 369 disciplina i controlli sulle prescrizioni nazionali residuali e il raccordo con i controlli sulla produzione in serie, che anche in ambito europeo restano di competenza delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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