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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 369 c.c. Deposito di titoli e valori

In vigore

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

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In sintesi

  • Il tutore deve depositare denaro, titoli di credito al portatore e oggetti preziosi del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare.
  • Il giudice tutelare può disporre diversamente per la custodia, secondo le circostanze concrete.
  • Non vanno depositate le somme necessarie a spese urgenti di mantenimento ed educazione del minore.
  • Sono parimenti esentate dal deposito le somme per le spese di amministrazione.
  • La norma realizza un presidio antielusivo contro le confusioni patrimoniali e le distrazioni di valori liquidi.

Funzione e ratio del deposito obbligatorio

L'art. 369 c.c. impone al tutore un obbligo di custodia qualificata per i valori più facilmente sottraibili o distraibili del patrimonio del minore: denaro contante, titoli al portatore (oggi residuali ma normativamente ancora considerati), oggetti preziosi. La ratio è anti-elusiva: si tratta di beni la cui liquidità o trasferibilità rende elevatissimo il rischio di confusione col patrimonio personale del tutore o di sottrazioni. Il deposito presso istituto di credito designato dal giudice tutelare garantisce tracciabilità, conservazione e controllo giurisdizionale sui movimenti.

Oggetto del deposito

Tre categorie di beni sono interessate: denaro (somme liquide eccedenti il fabbisogno corrente); titoli di credito al portatore (titoli che si trasferiscono con la mera traditio: oggi residuali per effetto della normativa antiriciclaggio che ha sostanzialmente abolito i titoli al portatore di valore significativo, ma la previsione resta operante per ipotesi marginali); oggetti preziosi (gioielli, metalli preziosi, opere d'arte di particolare valore). La norma non si applica a immobili, mobili registrati, crediti non in titoli al portatore, partecipazioni societarie nominative.

Designazione dell'istituto e regime di custodia

L'istituto di credito è designato dal giudice tutelare. Il giudice valuta affidabilità, prossimità, eventuale legame fiduciario con la famiglia. La designazione cristallizza il deposito in una banca specifica; i prelievi o disinvestimenti successivi necessiteranno di autorizzazione del giudice tutelare ex artt. 374 e 375 c.c. Il giudice può, tuttavia, disporre diversamente per la custodia: ad esempio, autorizzare la custodia di gioielli presso cassetta di sicurezza, presso il protutore, presso terzo qualificato, secondo l'opportunità del caso concreto.

Esenzioni dal deposito

Il secondo comma esclude dall'obbligo di deposito due categorie di somme: quelle necessarie alle spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore (vitto, alloggio, vestiario, istruzione, sanità) e quelle per le spese di amministrazione (oneri ordinari della gestione patrimoniale: imposte, manutenzioni, compensi a professionisti). L'esenzione è funzionale a consentire al tutore l'operatività quotidiana senza richieste autorizzative ad ogni movimento. La quantificazione delle somme «occorrenti» è demandata alla diligenza del tutore, sotto il controllo del giudice tutelare.

Inosservanza e profili di responsabilità

L'inosservanza dell'obbligo di deposito espone il tutore a responsabilità civile ex art. 382 c.c. per i danni patrimoniali derivanti dalla mancata custodia qualificata (es. furto, smarrimento, perdita di rendimento), nonché a possibile rimozione ex art. 384 c.c. per grave negligenza. In casi estremi, la trattenuta personale di denaro del minore può integrare appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p.

Caso pratico

Tizio è tutore di Caio. Nel patrimonio si rinvengono: € 80.000 in contanti, titoli di Stato al portatore per € 50.000, gioielli di famiglia per € 30.000. Il giudice tutelare designa la Banca Alfa per il deposito del denaro e dei titoli, e autorizza il deposito dei gioielli in cassetta di sicurezza presso la stessa banca, intestata al minore. Tizio trattiene € 2.000 per le spese del primo mese (rette scolastiche di Caio e bollette domestiche): tale somma rientra nelle «spese urgenti di mantenimento» e non va depositata. Mensilmente Tizio preleva l'equivalente sulla base di prospetto di spesa che mostrerà al giudice tutelare in sede di rendiconto annuale. Diversamente, se Tizio avesse trattenuto in contanti i € 80.000, sarebbe esposto a responsabilità ex art. 382 c.c. e a rimozione.

Domande frequenti

Quali beni del minore deve obbligatoriamente depositare il tutore?

Deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi (gioielli, metalli preziosi, opere d'arte di rilievo) presenti nel patrimonio del minore, presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare.

Chi sceglie la banca presso cui effettuare il deposito?

L'istituto di credito è designato dal giudice tutelare, che valuta affidabilità e opportunità. Il giudice può anche disporre diversamente per la custodia di specifici beni (es. cassetta di sicurezza per gioielli, custodia presso terzo qualificato).

Il tutore può trattenere somme per le spese ordinarie del minore?

Sì, non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore (vitto, alloggio, istruzione, sanità) e per le spese di amministrazione (imposte, manutenzioni, compensi).

Cosa rischia il tutore che non deposita le somme del minore?

Risponde dei danni ex art. 382 c.c., può essere rimosso dalla tutela ex art. 384 c.c. e, nei casi più gravi di trattenuta indebita, può rispondere penalmente di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p.

Una volta depositati, i fondi possono essere prelevati liberamente dal tutore?

No, ogni prelievo o disinvestimento successivo necessita di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi degli articoli 374 e 375 c.c., trattandosi di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio del minore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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