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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 371 c.c. Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

In vigore

l'amministrazione Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi (1); 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa.

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In sintesi

  • Compiuto l'inventario, il giudice tutelare delibera, su proposta del tutore e sentito il protutore, sull'educazione e sull'amministrazione del patrimonio del minore.
  • Decide il luogo di crescita del minore e l'avviamento a studi, arti o professioni, ascoltando il minore che abbia compiuto 10 anni (e anche di età inferiore se capace di discernimento).
  • Fissa la spesa annua per mantenimento, istruzione e amministrazione, stabilendo l'impiego del reddito eccedente.
  • Valuta se continuare, alienare o liquidare le aziende commerciali presenti nel patrimonio del minore.
  • La continuazione dell'impresa richiede autorizzazione del tribunale; nelle more, il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio.

Funzione della norma nel sistema della tutela

L'art. 371 c.c. rappresenta il fulcro decisionale dell'amministrazione tutelare del minore. Una volta nominato il tutore (art. 346 c.c.) e redatto l'inventario (art. 362 c.c.), il giudice tutelare adotta i provvedimenti programmatici che orientano tanto la sfera personale quanto quella patrimoniale del pupillo. La norma realizza il passaggio dalla fase ricognitiva (inventario) alla fase gestionale, garantendo che le scelte fondamentali sulla vita del minore siano assunte dall'autorità giudiziaria con l'apporto consultivo di tutore, protutore, parenti prossimi e, soprattutto, dello stesso minore.

L'ascolto del minore: diritto e regola di procedura

La riforma operata con la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 ha rafforzato l'obbligo di ascolto del minore: l'art. 371 c.c. ne è permeato. L'audizione è dovuta a partire dai 10 anni e per i più piccoli quando siano capaci di discernimento. L'ascolto non è mero adempimento formale ma fonte cognitiva per il giudice, che deve calibrare il provvedimento sulle attitudini e aspirazioni del minore. Coordinata con gli artt. 315-bis e 336-bis c.c., la disposizione attribuisce al minore una soggettività processuale piena nel procedimento di tutela.

Spesa annua e impiego del reddito eccedente

Il punto 2) impone al giudice tutelare di fissare il budget annuo destinato a mantenimento, istruzione e amministrazione. Tale determinazione assolve a una doppia funzione: garantisce al tutore certezza operativa e tutela il patrimonio dall'erosione discrezionale. Il reddito eccedente deve essere reimpiegato secondo le modalità autorizzate dal giudice, in coordinamento con l'art. 372 c.c. sull'investimento dei capitali. La regola realizza il principio per cui il patrimonio del minore va conservato e fatto fruttare, mai consumato oltre il necessario.

Aziende commerciali nel patrimonio del minore

Il punto 3) disciplina l'ipotesi più delicata: la presenza di aziende commerciali. Il giudice tutelare valuta la convenienza tra continuazione, alienazione o liquidazione. La continuazione richiede autorizzazione del tribunale (non del solo giudice tutelare) per la maggiore complessità dell'attività imprenditoriale e per i rischi che essa comporta sul patrimonio del minore. Nelle more della deliberazione collegiale, è ammesso l'esercizio provvisorio autorizzato dal giudice tutelare, soluzione che evita la dispersione dell'avviamento e tutela la continuità aziendale.

Profili pratici e responsabilità del tutore

Il tutore che agisca senza i provvedimenti dell'art. 371 c.c. compie atti annullabili (art. 322 c.c., richiamato dall'art. 374 c.c.) e risponde personalmente dei danni. La proposta del tutore deve essere documentata e motivata; il parere del protutore, pur consultivo, è obbligatorio. Caso pratico: Tizio, tutore del nipote minorenne Caio, intende iscriverlo a una scuola privata costosa. Deve sottoporre la scelta al giudice tutelare, allegando piano di spesa annua e ascoltando Caio se ultradecenne. Senza provvedimento, le rette versate possono essere contestate in sede di rendiconto annuale (art. 380 c.c.).

Domande frequenti

Quando interviene il giudice tutelare con i provvedimenti dell'art. 371 c.c.?

Subito dopo la redazione dell'inventario (art. 362 c.c.), su proposta del tutore e sentito il protutore. È la fase programmatica iniziale dell'amministrazione tutelare.

Il minore deve essere sempre ascoltato?

Sì, l'ascolto è obbligatorio a partire dai 10 anni e anche prima se il minore è capace di discernimento. La regola attua il diritto all'ascolto previsto dagli artt. 315-bis e 336-bis c.c.

Chi autorizza la continuazione dell'azienda commerciale del minore?

L'autorizzazione spetta al tribunale, non al solo giudice tutelare. Nelle more, il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa per evitare la dispersione dell'avviamento.

Cosa accade al reddito eccedente le spese di mantenimento del minore?

Deve essere reimpiegato secondo le modalità fissate dal giudice tutelare nel provvedimento ex art. 371 c.c., in coordinamento con la disciplina sull'investimento dei capitali ex art. 372 c.c.

Cosa rischia il tutore che agisca senza provvedimento ex art. 371 c.c.?

Gli atti compiuti sono annullabili e il tutore risponde personalmente dei danni cagionati al minore. La verifica avviene anche in sede di rendiconto annuale ex art. 380 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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