Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 1167 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

    Art. 1167 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda da lire duecento a duemila: 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77; 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

  • Bilancio d’esercizio e rappresentazione corretta: esempi pratici sull’art. 2423 c.c.

    Bilancio d’esercizio e rappresentazione corretta: esempi pratici sull’art. 2423 c.c.

    In sintesi

    • Il bilancio deve essere chiaro e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società (art. 2423, comma 2).
    • Se le norme specifiche non bastano, servono informazioni complementari (comma 3).
    • La chiarezza ha valore autonomo: non basta che i numeri “tornino” (Cass. 4120/2016).
    • Un bilancio che viola la clausola generale rende nulla la delibera di approvazione.
    • È la norma-cardine su cui si fondano le impugnazioni del bilancio.

    Cosa dice l’art. 2423 c.c.

    Comma 2: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.»
    Comma 3: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.»

    È la clausola generale del bilancio: chiarezza, verità e correttezza non sono optional, ma il metro su cui si misura la legittimità del documento.

    I tre pilastri della clausola generale

    Principio Significato
    Chiarezza Il bilancio deve essere comprensibile e trasparente nelle sue voci
    Verità I dati devono corrispondere alla realtà economico-patrimoniale
    Correttezza I criteri vanno applicati in modo tecnicamente corretto e coerente

    La chiarezza ha valore autonomo

    La Cassazione (n. 4120 del 2 marzo 2016) ha chiarito che il principio di chiarezza non è subordinato a quello di verità e correttezza, ma ha autonoma valenza: la deliberazione che approva un bilancio in violazione dell’art. 2423, comma 2, è nulla non solo quando vi è una divaricazione rispetto al risultato effettivo, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio e dagli allegati non sia possibile desumere l’intera gamma di informazioni che la legge richiede per ciascuna posta. La trasparenza, insomma, è un valore in sé.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Voci aggregate senza dettaglio

    Scenario. Poste accorpate che impediscono di capire la composizione.

    Inquadramento. Viola il principio di chiarezza: la delibera può essere impugnata anche se il risultato è “esatto” (Cass. 4120/2016).

    Cosa verificare

    • dettaglio delle poste;
    • completezza della nota integrativa;
    • informazioni complementari;
    • coerenza con gli schemi di legge.

    Caso 2 – Socio che non capisce il bilancio

    Scenario. Il socio chiede chiarimenti non forniti.

    Inquadramento. Il diritto all’informazione è parte della chiarezza; la carenza informativa può fondare l’impugnazione della delibera.

    Cosa fare

    • richiesta scritta di chiarimenti;
    • verbalizzazione in assemblea;
    • valutazione dell’impugnazione;
    • termini di legge.

    Caso 3 – Rappresentazione non veritiera

    Scenario. Sopravvalutazioni o costi occultati.

    Inquadramento. Violazione di verità/correttezza: delibera nulla e possibile responsabilità degli amministratori.

    Cosa raccogliere

    • documenti contabili;
    • evidenza delle alterazioni;
    • relazioni dell’organo di controllo;
    • perizia se necessaria.

    Spunti pratici

    • Chiarezza prima di tutto: un risultato esatto ma opaco è comunque illegittimo.
    • Nota integrativa completa: è lì che si gioca la trasparenza.
    • Informazioni complementari quando gli schemi non bastano.
    • Documenta le richieste di chiarimenti dei soci.
    • Attenzione ai termini per impugnare la delibera.

    Per redigere o impugnare un bilancio puoi far verificare chiarezza, verità e correttezza.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2423 (redazione), art. 2423-bis (principi di redazione), art. 2426 (criteri di valutazione).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa impone la clausola generale dell’art. 2423 c.c.?

    Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (comma 2).

    Cosa sono le informazioni complementari?

    Se le informazioni richieste da specifiche norme non bastano a dare una rappresentazione veritiera e corretta, vanno fornite le informazioni complementari necessarie (comma 3).

    Il principio di chiarezza è meno importante di quello di verità?

    No. Secondo la Cassazione (n. 4120/2016) la chiarezza ha autonoma valenza: il bilancio deve garantire anche la trasparenza dei dati, non solo l’esattezza del risultato.

    Quando è nulla la delibera che approva il bilancio?

    Quando il bilancio viola l’art. 2423, comma 2: non solo se altera il risultato, ma anche quando non consente di desumere tutte le informazioni richieste per le singole poste (Cass. 4120/2016).

    Chi può impugnare il bilancio?

    La nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei termini di legge; tipicamente i soci, per carenza di chiarezza, verità o correttezza.

  • Art. 19 L. 68/1999 – Regioni a statuto speciale e province autonome

    Art. 19 L. 68/1999 – Regioni a statuto speciale e province autonome

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 154 TUEL – Articolo 154

    Art. 154 TUEL – Articolo 154

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell’interno l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

    2. L’Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’ art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, l’adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall’applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis. Nell’ambito dei suoi compiti, l’Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.

    4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

    5. Il Ministro dell’interno può assegnare ulteriori funzioni nell’ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

    6. L’Osservatorio si avvale delle strutture e dell’organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

  • Art. 196 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    Art. 196 Cod. Amb. – competenze delle regioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195: a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza; d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani … ; h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r); i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b); n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p); o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinchè gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

    2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

    3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

  • Art. 136 novies CPI – (Estinzione del processo)

    Art. 136 Novies CPI – (Estinzione del processo)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

    2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.

    3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

    4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarità dei predetti atti è accertata dalla Commissione.

    5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.

    6. L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.

    7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

    8. L’estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’articolo 136-quater.

  • Art. 200 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

    Art. 200 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinchè i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

    2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell’ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

    3. Le regioni interessate, d’intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

    4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

    5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma

    1. 6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all’assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

    7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195.

  • Art. 15 D.Lgs. 42/2004 – Notifica della dichiarazione

    Art. 15 D.Lgs. 42/2004 – Notifica della dichiarazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

    ((

    2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

    ))

  • Art. 151 TUEL – Articolo 151

    Art. 151 TUEL – Articolo 151

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

    2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

    3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

    4. 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

    5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

    6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’ art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

    7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    8. Entro il 31 ottobre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

    8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le ‘Previsioni definitive di competenzà gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall’articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 , l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

  • Art. 113 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 Bis L. Fall. – Scioglimento delle ammissioni con riserva

    Scioglimento delle ammissioni con riserva

  • Art. 136 undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    Art. 136 Undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

    2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

    3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.

    4. L’ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

  • Art. 115 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 115 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 115 L. Fall. – Pagamento ai creditori

    Pagamento ai creditori