Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa dice l’art. 2423 c.c.

Comma 2: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.»
Comma 3: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.»

È la clausola generale del bilancio: chiarezza, verità e correttezza non sono optional, ma il metro su cui si misura la legittimità del documento.

I tre pilastri della clausola generale

Principio Significato
Chiarezza Il bilancio deve essere comprensibile e trasparente nelle sue voci
Verità I dati devono corrispondere alla realtà economico-patrimoniale
Correttezza I criteri vanno applicati in modo tecnicamente corretto e coerente

La chiarezza ha valore autonomo

La Cassazione (n. 4120 del 2 marzo 2016) ha chiarito che il principio di chiarezza non è subordinato a quello di verità e correttezza, ma ha autonoma valenza: la deliberazione che approva un bilancio in violazione dell’art. 2423, comma 2, è nulla non solo quando vi è una divaricazione rispetto al risultato effettivo, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio e dagli allegati non sia possibile desumere l’intera gamma di informazioni che la legge richiede per ciascuna posta. La trasparenza, insomma, è un valore in sé.

Tre casi pratici

Caso 1 – Voci aggregate senza dettaglio

Scenario. Poste accorpate che impediscono di capire la composizione.

Inquadramento. Viola il principio di chiarezza: la delibera può essere impugnata anche se il risultato è “esatto” (Cass. 4120/2016).

Cosa verificare

  • dettaglio delle poste;
  • completezza della nota integrativa;
  • informazioni complementari;
  • coerenza con gli schemi di legge.

Caso 2 – Socio che non capisce il bilancio

Scenario. Il socio chiede chiarimenti non forniti.

Inquadramento. Il diritto all’informazione è parte della chiarezza; la carenza informativa può fondare l’impugnazione della delibera.

Cosa fare

  • richiesta scritta di chiarimenti;
  • verbalizzazione in assemblea;
  • valutazione dell’impugnazione;
  • termini di legge.

Caso 3 – Rappresentazione non veritiera

Scenario. Sopravvalutazioni o costi occultati.

Inquadramento. Violazione di verità/correttezza: delibera nulla e possibile responsabilità degli amministratori.

Cosa raccogliere

  • documenti contabili;
  • evidenza delle alterazioni;
  • relazioni dell’organo di controllo;
  • perizia se necessaria.

Spunti pratici

Per redigere o impugnare un bilancio puoi far verificare chiarezza, verità e correttezza.

Norme collegate

Codice civile: art. 2423 (redazione), art. 2423-bis (principi di redazione), art. 2426 (criteri di valutazione).

Fonti affidabili

Domande frequenti

Cosa impone la clausola generale dell’art. 2423 c.c.?

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (comma 2).

Cosa sono le informazioni complementari?

Se le informazioni richieste da specifiche norme non bastano a dare una rappresentazione veritiera e corretta, vanno fornite le informazioni complementari necessarie (comma 3).

Il principio di chiarezza è meno importante di quello di verità?

No. Secondo la Cassazione (n. 4120/2016) la chiarezza ha autonoma valenza: il bilancio deve garantire anche la trasparenza dei dati, non solo l’esattezza del risultato.

Quando è nulla la delibera che approva il bilancio?

Quando il bilancio viola l’art. 2423, comma 2: non solo se altera il risultato, ma anche quando non consente di desumere tutte le informazioni richieste per le singole poste (Cass. 4120/2016).

Chi può impugnare il bilancio?

La nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei termini di legge; tipicamente i soci, per carenza di chiarezza, verità o correttezza.

Domande frequenti

Cosa impone la clausola generale dell'art. 2423 c.c.?

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423, comma 2).

Cosa sono le informazioni complementari?

Se le informazioni richieste da specifiche norme non bastano a dare una rappresentazione veritiera e corretta, vanno fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3).

Il principio di chiarezza è meno importante di quello di verità?

No. Secondo la Cassazione (n. 4120/2016) il principio di chiarezza ha autonoma valenza: il bilancio deve garantire anche la trasparenza dei dati, non solo l'esattezza del risultato.

Quando è nulla la delibera che approva il bilancio?

È nulla quando il bilancio viola l'art. 2423, comma 2: non solo se altera il risultato d'esercizio, ma anche quando non consente di desumere tutte le informazioni che la legge richiede per le singole poste (Cass. 4120/2016).

Chi può impugnare il bilancio?

La nullità della delibera di approvazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse nei termini di legge; tipicamente i soci, per carenza di chiarezza, verità o correttezza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-14
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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