- L'autorizzazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche sui pescherecci è rilasciata dal Ministero previo collaudo favorevole di cui all'articolo 176.
- Tutti gli apparati di radiocomunicazione a bordo, obbligatori e facoltativi, devono essere indicati nella licenza di esercizio.
- Per determinate classi di pescherecci, l'impianto e la gestione delle stazioni radioelettriche è obbligatoriamente affidata a imprese titolari di apposita autorizzazione generale.
- Le navi escluse dalla gestione specializzata che non effettuano corrispondenza pubblica affidano l'impianto e l'esercizio direttamente all'armatore.
- Il rilascio dell'autorizzazione generale alle imprese di gestione avviene previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 189 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo
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Commento
Il sistema autorizzativo per i pescherecci
L'articolo 189 costituisce il nucleo operativo della disciplina radioelettrica per le navi da pesca, definendo le modalità di autorizzazione e i soggetti abilitati all'impianto e all'esercizio delle stazioni a bordo. La norma si articola in tre regimi distinti che si applicano a seconda della classe del peschereccio, replicando — con alcune specificità proprie del settore della pesca — lo schema già adottato per le navi commerciali.
Il collaudo come presupposto dell'autorizzazione
Il comma 1 fissa un principio fondamentale: l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata soltanto a seguito di esito favorevole del collaudo previsto dall'articolo 176. Il collaudo è la verifica tecnica che accerta la rispondenza degli impianti radioelettrici alle norme prescritte. Questa previsione garantisce che la licenza di esercizio abbia una base tecnica verificata e non si fondi su mere dichiarazioni del richiedente. Il collaudo ha dunque funzione di presupposto necessario e non derogabile per il rilascio del titolo. Il comma 1 aggiunge che nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160 devono essere elencati tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni presenti a bordo, sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi: la licenza è quindi anche un documento di censimento degli apparati, che ne documenta l'esistenza e le caratteristiche tecniche consentendone la verifica in sede di ispezione.
La gestione specializzata per determinate classi di navi
Il comma 2 introduce il regime della gestione specializzata, analogo a quello dell'articolo 183, comma 2, per le navi commerciali. Per determinate classi di navi da pesca, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche — inclusa la gestione contabile del servizio — è obbligatoriamente affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale. Questa autorizzazione è rilasciata dal Ministero sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e definisce i requisiti necessari per l'espletamento del servizio. La ratio di questo regime è che le navi da pesca di maggiori dimensioni o quelle che operano in condizioni di particolare rischio richiedono una gestione professionale e continuativa del servizio radioelettrico, che non può essere demandata a un armatore privo di specifica competenza tecnica. L'impresa gestore è il garante tecnico della funzionalità degli impianti e assume una responsabilità diretta nei confronti dell'autorità regolamentare.
La gestione diretta da parte dell'armatore
Il comma 3 disciplina il regime residuale: le navi da pesca che non rientrano nel comma 2 e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica gestiscono autonomamente l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite l'armatore. Si tratta tipicamente dei pescherecci di piccole dimensioni o di quelli che operano in zone costiere con rischi limitati. In questo caso, la responsabilità tecnica e amministrativa dell'impianto radioelettrico ricade interamente sull'armatore, che deve assicurarne la conformità alle norme e il corretto funzionamento.
Implicazioni operative
La distinzione tra i tre regimi ha conseguenze pratiche immediate. Per le navi soggette alla gestione specializzata, l'armatore deve necessariamente stipulare un contratto con un'impresa autorizzata ai sensi del comma 2, come previsto anche dall'articolo 190. Per le navi in gestione diretta, l'armatore deve provvedere direttamente al collaudo, alla richiesta della licenza di esercizio e al mantenimento degli impianti nelle condizioni prescritte. In entrambi i casi, la licenza di esercizio deve riflettere fedelmente la situazione effettiva degli apparati di bordo, poiché qualsiasi modifica agli impianti non aggiornata nella licenza costituisce una violazione delle disposizioni del Codice.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta della licenza di esercizio per un nuovo peschereccio
Tizio ha appena completato la costruzione di un motopeschereccio di 80 GT e ha installato gli impianti radioelettrici obbligatori. Prima di uscire per la prima campagna di pesca, presenta al Ministero la domanda di licenza di esercizio, allegando la documentazione tecnica degli apparati. Il Ministero dispone il collaudo ai sensi degli articoli 189 e 176: i funzionari verificano la conformità degli impianti e l'esito è favorevole. La licenza viene rilasciata e riporta l'elenco completo di tutti gli apparati installati, obbligatori e facoltativi.
Caso 2: Obbligo di gestione specializzata per peschereccio di grandi dimensioni
Alfa Pesca S.p.A. è armatore di un peschereccio oceanico di 350 GT che opera in acque distanti dalla costa. Rientro nel novero delle navi soggette alla gestione specializzata ai sensi dell'articolo 189, comma 2. La società stipula un contratto con Beta Radionavale S.r.l., impresa titolare di autorizzazione generale per la gestione dei servizi radioelettrici su pescherecci oceanici. Beta installa e gestisce tutte le stazioni di bordo, incluse le comunicazioni di sicurezza, ed è il soggetto titolare della licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 186.
Caso 3: Aggiornamento della licenza per installazione di nuovo apparato
Caio, armatore di un piccolo peschereccio costiero in regime di gestione diretta, decide di installare un transponder AIS aggiuntivo rispetto agli apparati già elencati nella licenza di esercizio. Prima di installare l'apparato, verifica che il nuovo dispositivo debba essere aggiunto alla licenza. Presenta istanza al Ministero per l'aggiornamento della licenza con l'elenco del nuovo apparato, ricevendo il provvedimento di modifica. Solo dopo l'aggiornamento della licenza procede all'installazione definitiva e all'attivazione dell'AIS.
Domande frequenti
Il collaudo degli impianti è sempre necessario prima del rilascio della licenza di esercizio sui pescherecci?
Sì, ai sensi dell'articolo 189, comma 1, il collaudo di cui all'articolo 176 è un presupposto obbligatorio per il rilascio della licenza di esercizio. Il collaudo verifica la rispondenza tecnica degli impianti alle norme prescritte e il suo esito favorevole è condizione necessaria per l'autorizzazione all'esercizio.
Perché la licenza di esercizio deve elencare anche gli apparati radioelettrici facoltativi?
L'obbligo di elenco completo degli apparati — obbligatori e facoltativi — serve a garantire che la licenza di esercizio offra un quadro fedele della situazione radioelettrica di bordo. In caso di ispezione, le autorità possono verificare la corrispondenza tra quanto indicato nella licenza e quanto effettivamente installato. Qualsiasi apparato non elencato nella licenza è considerato non autorizzato.
Quali navi da pesca devono affidarsi obbligatoriamente a imprese specializzate per la gestione radioelettrica?
L'articolo 189, comma 2, rimette la definizione delle classi di navi soggette alla gestione specializzata ai decreti ministeriali applicabili, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare. In linea generale, si tratta di pescherecci di grandi dimensioni o di quelli che operano in condizioni di maggiore rischio.
L'armatore di un piccolo peschereccio può gestire autonomamente le stazioni radioelettriche?
Sì, per le navi non soggette alla gestione specializzata di cui al comma 2 e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, il comma 3 prevede che l'impianto e l'esercizio siano affidati direttamente all'armatore. Questi resta però responsabile della conformità degli impianti e del corretto aggiornamento della licenza di esercizio.
Cosa deve fare l'armatore se installa un nuovo apparato radioelettrico dopo il rilascio della licenza?
Deve richiedere l'aggiornamento della licenza di esercizio per includere il nuovo apparato nell'elenco. La licenza deve sempre riflettere la situazione effettiva degli impianti di bordo. L'utilizzo di un apparato non elencato nella licenza costituisce una violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche.
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