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Art. 193 D.Lgs. 259/2003 — Navi da diporto: norme tecniche radionavali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
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