Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 186 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo disciplina il regime delle licenze di esercizio radioelettrico a bordo delle navi commerciali, distinguendo in base alla classe della nave.
  • Per le navi soggette all'articolo 183, comma 2, la licenza è intestata alla società titolare dell'autorizzazione generale, non all'armatore individuale.
  • Per le navi che non rientrano in quella categoria e non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza è accordata direttamente all'armatore.
  • La norma coordina la disciplina delle autorizzazioni generali con quella delle licenze individuali di esercizio previste dall'articolo 160 del Codice.
  • Il regime differenziato riflette la diversa natura giuridica e commerciale dei soggetti coinvolti nell'esercizio delle radiocomunicazioni marittime.
Indice dei contenuti

Funzione e contesto della disposizione

L'articolo 186 del Codice delle comunicazioni elettroniche definisce il regime soggettivo delle licenze di esercizio radioelettrico per le navi commerciali, raccordandosi con le previsioni degli articoli 183 e 160. Si tratta di una norma di allocazione formale del titolo abilitativo: non stabilisce i requisiti tecnici per il rilascio della licenza, ma individua in capo a quale soggetto giuridico il titolo deve essere intestato, in dipendenza della classe di appartenenza della nave e del tipo di servizio effettuato.

Il regime per le navi di cui all'articolo 183, comma 2

Il comma 1 riguarda le navi rientranti nella disciplina speciale dell'articolo 183, comma 2, vale a dire quelle navi per le quali l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato a imprese specializzate titolari di apposita autorizzazione generale. In questo caso, la licenza di esercizio prevista dall'articolo 160 è rilasciata a nome della società che gestisce il servizio radioelettrico, non dell'armatore. La ratio è evidente: quando la gestione del servizio è delegata a un'impresa terza specializzata, è tale impresa che assume la responsabilità formale dell'esercizio radioelettrico, ed è dunque coerente che la licenza le sia intestata. L'impresa diventa così il soggetto responsabile nei confronti dell'autorità regolatoria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, per tutto ciò che attiene alla conformità tecnica e normativa dell'impianto radioelettrico.

Il regime per le navi escluse dalla gestione specializzata

Il comma 2 disciplina il caso residuale delle navi che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica. Per queste imbarcazioni, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata direttamente all'armatore. L'armatore è il soggetto che ha la disponibilità giuridica e materiale della nave, e in assenza di un gestore specializzato del servizio radioelettrico è naturale che sia lui il titolare della licenza. La condizione dell'assenza di servizio di corrispondenza pubblica è rilevante perché quest'ultimo richiede standard tecnici e organizzativi più elevati, che giustificano il coinvolgimento obbligatorio di imprese autorizzate.

Coordinamento con la disciplina delle autorizzazioni generali

L'articolo 186 si inserisce nel sistema delle autorizzazioni e licenze del Codice, che distingue l'autorizzazione generale - titolo abilitativo più ampio che consente la fornitura di servizi di comunicazione elettronica - dalla licenza di esercizio, che è il titolo specifico per l'utilizzo di una determinata stazione radioelettrica. Nel settore navale questa distinzione assume rilievo pratico: le società che gestiscono reti radioelettriche su flotte navali hanno l'autorizzazione generale, mentre la licenza di esercizio è il documento che accompagna ogni singola stazione installata a bordo della nave. L'articolo 186 stabilisce quindi chi deve essere il titolare formale di questo secondo titolo, garantendo coerenza tra il piano dell'autorizzazione generale e quello delle licenze individuali.

Rilevanza pratica per armatori e gestori del servizio

Per chi opera nel settore della navigazione commerciale, la norma ha implicazioni pratiche immediate. Un armatore che affidia la gestione radioelettrica a un'impresa specializzata ai sensi dell'articolo 183, comma 2, non sarà il titolare della licenza di esercizio: sarà l'impresa gestore ad assumersi la responsabilità amministrativa e tecnica dell'impianto. Di converso, per le navi minori che gestiscono autonomamente le proprie radiocomunicazioni, l'armatore è il titolare diretto della licenza e risponde personalmente di ogni irregolarità. Questa distinzione è importante anche in caso di verifiche e ispezioni, poiché il Ministero si rapporterà con il soggetto titolare della licenza.

Casi pratici

Caso 1: Gestione radioelettrica delegata a impresa specializzata

Alfa S.p.A. è una compagnia di navigazione che opera una flotta di traghetti nella categoria di cui all'articolo 183, comma 2. Per la gestione delle stazioni radioelettriche di bordo, Alfa stipula un contratto con Beta S.r.l., impresa titolare di autorizzazione generale per la fornitura del servizio radioelettrico navale. In base all'articolo 186, comma 1, la licenza di esercizio rilasciata dal Ministero è intestata a Beta S.r.l. e non ad Alfa S.p.A. Quando il Ministero effettua un'ispezione sulla nave, il referente ufficiale è Beta S.r.l. quale titolare della licenza.

Caso 2: Armatore titolare diretto della licenza

Tizio è armatore di un peschereccio d'altura che non rientra nella categoria di cui all'articolo 183, comma 2 e non effettua servizio di corrispondenza pubblica. Installa a bordo una stazione radioelettrica VHF per le comunicazioni di sicurezza. Il Ministero rilascia la licenza di esercizio direttamente a Tizio. In caso di irregolarità tecnica dell'impianto o di utilizzo non conforme, è Tizio a rispondere amministrativamente come titolare del titolo abilitativo.

Caso 3: Cambio di gestore e rinnovo della licenza

Gamma S.p.A., impresa di gestione del servizio radioelettrico, cede il ramo d'azienda relativo a una flotta navale a Delta S.r.l. La licenza di esercizio era intestata a Gamma S.p.A. ai sensi dell'articolo 186, comma 1. La cessione comporta la necessità di aggiornare la titolarità della licenza: Delta S.r.l. deve richiedere al Ministero il trasferimento o il rinnovo del titolo, perché la licenza deve sempre far capo all'impresa che esercita effettivamente la gestione del servizio radioelettrico a bordo.

Domande frequenti

Chi è il titolare della licenza di esercizio radioelettrico sulle navi commerciali?

Dipende dalla categoria della nave. Se la nave rientra nell'articolo 183, comma 2, la licenza è intestata all'impresa che gestisce il servizio radioelettrico, non all'armatore. Per le navi escluse da quella disciplina che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza è accordata direttamente all'armatore.

Qual è la differenza tra autorizzazione generale e licenza di esercizio in ambito navale?

L'autorizzazione generale è il titolo che abilita un'impresa a fornire il servizio di gestione radioelettrica navale su base continuativa. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 160, è il titolo specifico che abilita l'uso di una determinata stazione radioelettrica installata a bordo di una nave specifica. L'articolo 186 chiarisce in capo a quale soggetto va intestata la licenza di esercizio.

Se l'armatore delega la gestione radioelettrica a un'impresa terza, mantiene responsabilità sulla licenza?

No: in base all'articolo 186, comma 1, quando la gestione è affidata a un'impresa specializzata ai sensi dell'articolo 183, comma 2, è l'impresa gestore ad essere titolare della licenza. È quest'ultima a rispondere direttamente nei confronti del Ministero per la conformità tecnica e normativa dell'impianto radioelettrico.

Le navi che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica possono avere la licenza intestata all'armatore?

Sì, per le navi non rientranti nell'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'articolo 186, comma 2, prevede espressamente che la licenza di esercizio sia accordata direttamente all'armatore, che diventa il responsabile amministrativo dell'impianto radioelettrico.

Cosa si intende per 'servizio di corrispondenza pubblica' che esclude l'intestazione della licenza all'armatore?

Il servizio di corrispondenza pubblica consiste nell'uso delle stazioni radioelettriche di bordo per comunicazioni accessibili al pubblico, comprese quelle commerciali e di traffico. Le navi che lo effettuano richiedono standard tecnici e organizzativi più elevati, con coinvolgimento obbligatorio di imprese autorizzate, il che influisce anche sull'intestazione della licenza di esercizio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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