- Regola competenze delle province in materia di rifiuti nel quadro del riparto Stato-Regioni
- Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
- Distingue tra livelli statale, regionale, provinciale e comunale
- Si coordina con il Programma nazionale e i piani regionali
Testo dell'articoloVigente
Art. 197 Cod. Amb. — competenze delle province
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. In attuazione dell’ articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216; d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’ articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d e l) , nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’ articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell’ambiente.
5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di
- Art. 197 c.p.p.: Incompatibilità con l’ufficio di testimone
Commento
L'architettura delle competenze in materia di rifiuti risponde al riparto costituzionale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale. La Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto la natura trasversale della materia, imponendo modelli di leale collaborazione con Regioni, Province e Comuni. La disposizione in esame definisce il riparto operativo tra i livelli di governo.
Quadro costituzionale del riparto
La norma in tema di competenze delle province in materia di rifiuti attua il riparto di competenze in materia di gestione dei rifiuti. funzioni provinciali di controllo, vigilanza e iscrizioni a registri nella gestione dei rifiuti. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale, ma la Corte costituzionale ha più volte ribadito la natura trasversale della materia, che si interseca con materie di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali) e residuale (servizi pubblici locali). Il riparto operativo è quindi articolato su più livelli, con strumenti di leale collaborazione.
Funzioni statali, regionali e locali
Allo Stato spettano funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione dei criteri generali, individuazione delle metodologie di calcolo degli obiettivi, vigilanza sull'attuazione della disciplina europea (con il coordinamento tecnico di ISPRA). Alle Regioni spettano la pianificazione (piano regionale di gestione dei rifiuti, strumento fondamentale per individuare il fabbisogno impiantistico e la localizzazione degli impianti) e le autorizzazioni di rilevanza regionale. Alle Province (e a Province autonome e Città metropolitane) spettano funzioni di controllo e di iscrizione a registri. Ai Comuni spetta la gestione operativa dei rifiuti urbani, con regolamento comunale che ne disciplina raccolta, recupero e smaltimento.
Pianificazione e Programma nazionale
Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis) fissa indirizzi e criteri generali per la pianificazione regionale, in coerenza con il diritto europeo e con gli obiettivi quantitativi comunitari. Il piano regionale, a sua volta, individua il fabbisogno impiantistico, le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato la localizzazione degli impianti sotto il profilo dell'adeguatezza istruttoria e della motivazione, valorizzando la partecipazione delle comunità locali interessate.
Strumenti di leale collaborazione
La natura trasversale della materia impone strumenti di coordinamento: intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi di programma per la chiusura del ciclo, conferenze di servizi per l'autorizzazione di impianti, regolamentazione integrata dei servizi pubblici locali. La Corte costituzionale, in linea generale, ha sanzionato sia gli interventi statali che comprimessero eccessivamente la potestà regionale in materie connesse, sia gli interventi regionali che ostacolassero la realizzazione di impianti di rilievo nazionale, valorizzando il modello collaborativo.
Profili applicativi e controversie
Sul piano operativo, la corretta individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento. Errori possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con slittamento dei termini. Le controversie sul riparto approdano spesso alla Corte costituzionale in sede di conflitti di attribuzione. Sul piano del controllo, ARPA, ISPRA, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza coordinano l'attività di vigilanza, con flussi informativi che alimentano il Catasto rifiuti e il sistema MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Domande frequenti
Come si individua l'autorità competente per i procedimenti dell'articolo 197?
Occorre considerare il livello di governo coinvolto e la tipologia di attività: lo Stato definisce indirizzi e Programma nazionale; le Regioni adottano il piano regionale e le autorizzazioni di rilievo regionale; le Province esercitano controlli; i Comuni gestiscono i rifiuti urbani con regolamento e affidamenti.
Cosa accade se istanza è presentata all'autorità sbagliata?
L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. La giurisprudenza, in linea generale, riconosce un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente.
Quale ruolo hanno ARPA, ISPRA e Carabinieri Tutela Ambiente?
ARPA svolge controlli operativi sul territorio; ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la reportistica; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza contrastano gli illeciti penali. Il MASE coordina l'azione complessiva e cura i rapporti con la Commissione UE.
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