Testo dell'articoloVigente
Art. 202 Cod. Amb. – affidamento del servizio
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all’ articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.
1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’ articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994 .
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’ articolo 2112 del codice civile .
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi affida il servizio e chi lo controlla
L'articolo 202 regola l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il comma 1 attribuisce all'Autorità d'ambito il compito di aggiudicare il servizio «mediante gara». La nota di aggiornamento riportata nel testo precisa però che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ha disposto l'abrogazione del comma 1 «ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione». I commi 1-bis e 1-ter riguardano l'ARERA: entro novanta giorni «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» definisce adeguati standard tecnici e qualitativi per lo smaltimento e il recupero, verifica i livelli minimi di qualità e la copertura dei costi efficienti. Chiede inoltre agli operatori informazioni sui costi di gestione, sulle caratteristiche dei flussi e su ogni altro elemento utile a monitorare come si svolge l'attività e quanto incide sui corrispettivi applicati all'utenza finale.
Le offerte e la loro valutazione
Per il comma 2, chi partecipa alla gara deve allegare all'offerta un'apposita relazione tecnico-illustrativa. Questa contiene proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, insieme a un proprio piano di riduzione dei corrispettivi legato a obiettivi «autonomamente definiti». Il comma 3 stabilisce che nella valutazione si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente, sia in termini economici sia di complessità delle operazioni a suo carico. Esempio: la società Tizio propone un sistema di raccolta che costa meno ma chiede ai cittadini operazioni molto complesse. Secondo il comma 3, nella valutazione conta anche questa complessità, oltre al costo.
Impianti e personale
Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione, sono conferiti in comodato agli affidatari (comma 4). I nuovi impianti li realizza l'affidatario: direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del d.lgs. 267/2000, se ha i requisiti prescritti, oppure con le procedure della legge 109/1994 o con lo schema della finanza di progetto (comma 5). Il comma 6 riguarda il personale che appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, del settore «alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio». Questo personale passa in modo diretto e immediato al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica la disciplina del trasferimento del ramo di azienda prevista dall'articolo 2112 del codice civile, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001.
Domande frequenti
Chi aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani?
L'Autorità d'ambito, mediante gara. Secondo la nota di aggiornamento riportata nel testo, del comma 1 resta solo la parte che individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.
Che cosa fa l'ARERA secondo l'articolo 202?
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione definisce standard tecnici e qualitativi per smaltimento e recupero. Verifica i livelli minimi di qualità e la copertura dei costi efficienti e chiede agli operatori informazioni su costi, flussi e incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.
Che cosa deve contenere la relazione allegata all'offerta?
Proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, più un proprio piano di riduzione dei corrispettivi al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
Che cosa succede agli impianti già esistenti degli enti locali?
Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.
Che cosa succede ai lavoratori del settore quando cambia il gestore?
Il personale indicato dal comma 6 passa in modo diretto e immediato al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica la disciplina del trasferimento del ramo di azienda dell'articolo 2112 del codice civile.