Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 198 Cod. Amb. – competenze dei comuni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani … . Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani … avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l’ articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani … al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 . 2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

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In sintesi

  • I comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200.
  • Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa.
  • Con appositi regolamenti, coerenti con i piani d'ambito, i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani: tutela igienico-sanitaria, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, pesata.
  • Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione.
  • I comuni forniscono a regione, provincia e Autorità d'ambito le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti urbani.
  • I comuni esprimono il proprio parere sull'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Indice dei contenuti

Il ruolo dei comuni nella gestione dei rifiuti urbani

L'articolo 198 del Codice dell'ambiente definisce le competenze dei comuni in materia di rifiuti. Il comma 1 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani «nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste». Il comune, quindi, non agisce da solo: partecipa a una gestione organizzata su scala d'ambito.

Lo stesso comma prevede una fase transitoria: «sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202», i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il riferimento temporale è quindi l'inizio delle attività dell'aggiudicatario, non la semplice indizione della gara.

I regolamenti comunali

Il comma 2 attribuisce ai comuni il compito di concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti. Questi devono rispettare i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ed essere coerenti con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3.

Tra i contenuti indicati «in particolare» figurano: le misure per la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione; le modalità del servizio di raccolta e trasporto; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni e promuoverne il recupero; le norme per una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; le misure per ottimizzare conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, fissando standard minimi; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima dell'invio al recupero e allo smaltimento. La lettera g) è stata soppressa dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Esempio: il comune in cui risiede Tizio adotta un regolamento che stabilisce come conferire separatamente carta, plastica e vetro. Si tratta di una delle modalità del conferimento e della raccolta differenziata previste dalla lettera c).

Utenze non domestiche, informazioni e bonifiche

Il comma 2-bis consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, «previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi». Questi rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Ad esempio, l'impresa di Caio può affidare i propri rifiuti urbani a un operatore di recupero, purché ottenga dallo stesso l'attestazione richiesta dal comma.

Il comma 3 obbliga i comuni a fornire alla regione, alla provincia e alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. Il comma 4, infine, prevede che i comuni esprimano il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Domande frequenti

I comuni gestiscono da soli i rifiuti urbani?

No. Secondo il comma 1 i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste.

Fino a quando i comuni continuano a gestire i rifiuti urbani in regime di privativa?

Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Che cosa stabiliscono i regolamenti comunali sui rifiuti?

Tra l'altro: le misure di tutela igienico-sanitaria, le modalità di raccolta e trasporto, il conferimento e la raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, i rifiuti primari di imballaggio e le modalità della pesata prima dell'invio al recupero e allo smaltimento.

Un'attività commerciale può conferire i rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico?

Sì. Il comma 2-bis lo consente alle utenze non domestiche, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

Che ruolo hanno i comuni nella bonifica dei siti inquinati?

Il comma 4 prevede che i comuni esprimano il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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