- Disciplina divieto di abbandono di rifiuti a tutela di salute e ambiente
- Strumento straordinario sussidiario alla disciplina ordinaria
- Coinvolge sindaco e amministrazioni di vertice
- Soggetto a sindacato di proporzionalità e motivazione
- Si raccorda con la disciplina penale dei delitti ambientali
Testo dell'articoloVigente
Art. 192 Cod. Amb. — divieto di abbandono
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Nota all’art. 192: – Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ».
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Il Codice dell'Ambiente prevede strumenti di intervento straordinario per fronteggiare situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, oltre a sanzioni amministrative e all'obbligo di rimozione per l'abbandono. La disposizione in esame regola un profilo specifico di questa funzione di salvaguardia ambientale, di stretta competenza dell'amministrazione locale ma con possibile attivazione dei poteri sostitutivi regionali e statali.
Funzione e ratio dello strumento
La norma in tema di divieto di abbandono di rifiuti attribuisce alle amministrazioni locali strumenti di intervento straordinario per fronteggiare situazioni di criticità o di violazione nella gestione dei rifiuti. divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e obbligo di rimozione, recupero o smaltimento a carico di chi viola il divieto. La ratio è quella di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in tempi rapidi, anche in deroga ai procedimenti ordinari, fermo restando il rispetto dei principi di proporzionalità, motivazione e temporaneità.
Presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti
Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono una situazione di necessità non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato un'ampia casistica: l'urgenza deve essere attuale e concreta, non meramente potenziale; la motivazione deve dare conto delle ragioni che impongono l'uso dello strumento; la durata deve essere limitata al tempo necessario per il superamento dell'emergenza. In linea generale, l'eccesso di potere o la sproporzione della misura comportano l'annullamento del provvedimento in sede di giudizio amministrativo.
Divieto di abbandono e obblighi di rimozione
Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti vincola chiunque, persone fisiche e imprese. La violazione comporta sanzione amministrativa (in caso di abbandono ordinario) o sanzione penale (per quantitativi più rilevanti o per rifiuti pericolosi, con possibili fattispecie ex artt. 255-256 del codice o ex art. 452-bis c.p. nei casi più gravi). Il sindaco dispone con ordinanza motivata la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, con onere a carico del responsabile in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Responsabilità solidale del proprietario
La responsabilità del proprietario per i rifiuti abbandonati da terzi è stata oggetto di intensa elaborazione giurisprudenziale. In linea generale, la responsabilità del proprietario non è oggettiva: presuppone almeno la colpa, ossia la mancata adozione di misure idonee a impedire l'abbandono (recinzione, controllo, segnalazione alle autorità). L'orientamento prevalente esclude che il proprietario sia tenuto a sostenere costi di rimozione se ha tenuto comportamenti diligenti e ha segnalato tempestivamente l'illecito. L'onere della prova della colpa, in linea generale, grava sull'amministrazione che intende imputargli la responsabilità.
Profili penali e organi di controllo
Le fattispecie più gravi di abbandono e gestione illecita possono integrare illeciti penali. Il controllo è affidato alla polizia locale, alle ARPA, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri Tutela Ambiente, con coordinamento del MASE e del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. La l. 68/2015 ha rafforzato l'apparato repressivo con i delitti ambientali (artt. 452-bis ss. c.p.) e con l'istituto dell'estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni e asseverazione (artt. 318-bis ss. del codice), introducendo un canale premiale per chi ottempera alle prescrizioni dell'ARPA.
Domande frequenti
Quali presupposti deve avere l'ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti?
Necessità attuale e concreta non fronteggiabile con mezzi ordinari, motivazione adeguata, proporzionalità della misura, durata limitata. La giurisprudenza amministrativa annulla provvedimenti che si fondino su urgenze meramente potenziali o che impongano misure sproporzionate.
Il proprietario è sempre responsabile dei rifiuti abbandonati nel proprio fondo?
No. La responsabilità non è oggettiva ma presuppone almeno la colpa, ossia la mancata adozione di misure idonee a impedire l'abbandono o l'omessa segnalazione. L'onere della prova della colpa, in linea generale, grava sull'amministrazione che intende imputargli la rimozione.
Quali sono le conseguenze penali dell'abbandono di rifiuti?
L'abbandono integra sanzione amministrativa per il privato; per le imprese e per quantitativi rilevanti integra contravvenzione ex art. 255 ss. del codice. Nei casi più gravi, con compromissione significativa dell'ambiente, possono configurarsi i delitti di inquinamento ambientale o disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).