Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 192 Cod. Amb. – divieto di abbandono

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Nota all’art. 192: – Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ».

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In sintesi

  • Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione nelle acque.
  • Chi viola il divieto è tenuto alla rimozione, al recupero o smaltimento e al ripristino dei luoghi.
  • La responsabilità solidale del proprietario e degli altri titolari indicati dalla norma richiede l’imputabilità a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio.
  • Il sindaco dispone le operazioni e il termine per provvedere; decorso il termine può procedere in danno e recuperare le somme anticipate.
  • Il regime sanzionatorio richiede di individuare la fattispecie applicabile: non è sempre amministrativo per il solo fatto che l’autore sia un privato.
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Divieti e obblighi di ripristino

L’articolo 192 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Vieta inoltre l’immissione di rifiuti, solidi o liquidi, nelle acque superficiali e sotterranee. Alla violazione si accompagnano gli obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, ferma l’applicazione delle sanzioni richiamate dalla norma.

Proprietario dell’area e contraddittorio

La proprietà dell’area non basta, da sola, a fondare la responsabilità solidale prevista dal comma 3. La violazione deve essere imputabile al proprietario o ai titolari dei diritti indicati dalla disposizione a titolo di dolo o colpa. Il testo richiede accertamenti svolti in contraddittorio con gli interessati: la valutazione va quindi collegata ai fatti accertati, senza presumere automaticamente una responsabilità oggettiva.

Ordinanza del sindaco

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie e il termine per adempiere. Se il termine decorre senza adempimento, procede all’esecuzione in danno degli obbligati e al recupero delle somme anticipate. Questo è il procedimento descritto dall’articolo 192; non va presentato come se la disposizione disciplinasse in generale le ordinanze contingibili e urgenti per le emergenze nella gestione dei rifiuti.

Sanzioni: verificare la fattispecie

Gli obblighi di rimozione e ripristino sono distinti dalle conseguenze sanzionatorie. La riforma del 2025 ha modificato la disciplina dell’abbandono e introdotto ulteriori fattispecie. Non è corretto affermare che l’abbandono commesso da un privato comporti sempre una sanzione amministrativa: occorre individuare la condotta concreta e la disposizione vigente applicabile, comprese le specifiche ipotesi amministrative che rimangono previste.

Domande frequenti

Il proprietario risponde automaticamente dei rifiuti abbandonati da altri?

No. La responsabilità solidale prevista dall’articolo 192 richiede che la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti svolti in contraddittorio con gli interessati.

Che cosa dispone l’ordinanza prevista dall’articolo 192?

Le operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dei luoghi, con il termine per provvedere. Se il termine decorre, il sindaco procede in danno degli obbligati e recupera le somme anticipate.

L’abbandono di rifiuti da parte di un privato è sempre un illecito amministrativo?

No. La qualifica di privato non basta a stabilire la natura della sanzione. Occorre verificare la condotta e la fattispecie vigente: la disciplina comprende conseguenze penali e specifiche ipotesi amministrative.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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