- Le imprese con sede in Italia sono vigilate da IVASS per l'attività in Italia e negli altri Stati membri.
- La vigilanza prudenziale copre gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, fondi propri e rischi emergenti.
- IVASS adotta le misure per porre fine alle irregolarità anche su segnalazione delle autorità ospitanti.
- In presenza di attività rilevante cross-border si informano EIOPA e l'autorità dello Stato ospitante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 192 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione italiane
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.
4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante
Commento
Il principio dell'home country control
L'art. 192 cod. ass. enuncia il principio cardine della vigilanza nell'Unione assicurativa europea: l'home country control. L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha competenza sull'intera attività dell'impresa, anche quando svolta in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Per le imprese con sede in Italia ciò significa che IVASS conserva la responsabilità prudenziale a prescindere dal luogo di sottoscrizione del rischio.
Il perimetro della vigilanza prudenziale
Il comma 2 declina la vigilanza in termini contenutistici. Il legislatore non si limita a una formula generica: indica adeguatezza dei requisiti patrimoniali, congruità delle riserve tecniche in rapporto all'attività, disponibilità di attivi e fondi propri ammissibili, valutazione dei rischi emergenti, sistema di governance e qualità dell'informativa. Il riferimento ai rischi emergenti riflette l'approccio prospettico Solvency II e include rischi ESG, cyber e di concentrazione su singoli emittenti. Per il ramo assistenza la vigilanza si estende a personale e mezzi tecnici, perché la prestazione richiede una operatività materiale che non si esaurisce nella copertura patrimoniale.
Le irregolarità nelle attività extra-territoriali
Il comma 3 affronta un nodo concreto del mercato unico: cosa succede se una compagnia italiana commette irregolarità in Germania o in Spagna? La risposta è che IVASS adotta le misure idonee a porle fine, anche su segnalazione dell'autorità della sede secondaria o dello Stato di prestazione. La comunicazione successiva all'autorità ospitante chiude il ciclo della cooperazione. La norma esclude in radice il rischio di vuoti di vigilanza che il modello home country potrebbe altrimenti generare.
L'attività rilevante e il coordinamento EIOPA
Il comma 4-bis, introdotto dal recepimento del cosiddetto Solvency II Review, impone a IVASS di informare con dettaglio adeguato EIOPA e l'autorità dello Stato membro ospitante quando si individui un deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa che svolge attività rilevante ex art. 14-bis, comma 2-bis. È il meccanismo di allerta precoce sui rischi transfrontalieri: nessuna autorità europea può ignorare segnali che possano determinare effetti su consumatori e Fondo di Garanzia di altri Paesi.
Coordinamento con la vigilanza sulla condotta
L'art. 192 si coordina con la disciplina sulla condotta verso gli assicurati (Titolo IX, IDD recepita dal d.lgs. 68/2018) e con le competenze in materia di product oversight and governance (POG). La vigilanza di IVASS sulle compagnie italiane copre sia il versante prudenziale sia quello di condotta, in modello cosiddetto twin peaks integrato all'interno della stessa autorità. Per le attività cross-border IVASS partecipa al collegio dei supervisori del gruppo, ove costituito ai sensi degli artt. 215-bis e seguenti, sede di coordinamento permanente con le altre autorità europee. La vigilanza prudenziale di gruppo segue il principio della consolidated supervision, che attribuisce all'autorità del gruppo poteri rafforzati di scrutinio.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia italiana operante in Spagna
Caso 2: Deterioramento finanziario su attività rilevante
Domande frequenti
Una compagnia italiana che opera in Francia è vigilata dall'ACPR o da IVASS?
È vigilata da IVASS, in base al principio dell'home country control. L'ACPR conserva poteri sulle norme di interesse generale e di condotta verso il consumatore francese.
Cosa sono i rischi emergenti citati dall'art. 192?
Sono rischi non ricompresi nei moduli standard SCR ma rilevanti per la stabilità prospettica: rischi ESG, cyber, concentrazione, rischi di longevità inattesi, rischi pandemici.
Quando IVASS deve informare EIOPA?
Quando in un'impresa con attività rilevante in altro Stato membro individui un deterioramento finanziario o altri rischi emergenti che possano avere effetto transfrontaliero.
Vedi anche