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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese UE che operano in Italia sono vigilate dall'autorità dello Stato di origine.
  • IVASS informa l'autorità di origine se l'attività in Italia può compromettere la solidità finanziaria.
  • In caso di violazione di norme italiane IVASS contesta, ordina di conformarsi e informa lo Stato di origine.
  • Per urgenza o inerzia IVASS può vietare nuovi contratti e rinviare la questione a EIOPA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 193 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di altri Stati membri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.

Commento

Il rovescio dell'home country control

L'art. 193 cod. ass. è il rovescio speculare dell'art. 192. Le compagnie con sede in altri Stati membri operanti in Italia restano soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità del Paese di origine. IVASS svolge un ruolo di host supervisor: vigila sul rispetto delle norme di interesse generale italiane (norme di condotta, tutela del consumatore, contributi al Fondo di Garanzia) ma non interferisce sulla solvibilità complessiva.

L'allerta precoce verso lo Stato di origine

Il comma 1-bis prevede che IVASS, ove ritenga che l'attività in Italia possa compromettere la solidità finanziaria dell'impresa, informi l'autorità di vigilanza del Paese di origine. È un dovere di leale collaborazione che riconosce la separazione delle competenze ma rifiuta l'isolamento informativo. Il comma 1-ter aggiunge la possibilità di rinvio a EIOPA quando l'impresa di altro Stato membro svolge attività rilevante in Italia e suscita preoccupazioni serie sugli interessi dei consumatori senza che si trovi una soluzione condivisa.

Violazioni delle norme italiane e cooperazione

I commi 2 e 3 disciplinano la procedura ordinaria per le violazioni delle disposizioni italiane che la compagnia UE è tenuta a osservare. IVASS contesta la violazione e ordina di conformarsi. In caso di inerzia, informa l'autorità di origine chiedendo le misure necessarie. È un meccanismo a due tempi che protegge sia la competenza dell'autorità estera sia l'effettività delle norme italiane di interesse generale.

I poteri di urgenza e le sanzioni territoriali

Il comma 4 attribuisce a IVASS poteri incisivi quando le misure dello Stato di origine manchino o siano inadeguate, quando le irregolarità possano pregiudicare interessi generali o quando ricorra urgenza per la tutela degli assicurati. IVASS può adottare ogni misura necessaria, incluso il divieto di stipulare nuovi contratti, con gli effetti dell'art. 167. Il rinvio della questione a EIOPA ex art. 19 del regolamento UE 1094/2010 è ulteriore garanzia di tutela europea. Il comma 5 chiarisce che, in presenza di sede secondaria o beni in Italia, le sanzioni amministrative previste dalla legge italiana sono adottate verso la sede secondaria o i beni.

Le tutele del consumatore italiano

L'art. 193 si coordina con le competenze di IVASS in materia di tutela del consumatore, di reclami e di alternative dispute resolution. Pur senza vigilanza prudenziale sulle compagnie UE, IVASS riceve i reclami dei consumatori italiani contro tali imprese, li trasmette all'autorità di origine e ne monitora l'evoluzione. L'IVASS Arbitro per le Controversie Finanziarie (laddove competente) e i sistemi ADR settoriali operano a tutela del consumatore italiano indipendentemente dalla nazionalità dell'impresa. Il regolamento IVASS 24/2008 sulle procedure di gestione dei reclami impone alle compagnie UE in Italia il rispetto degli standard nazionali in materia di tempistica di risposta, anche sotto la vigilanza dell'autorità di origine.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia tedesca in violazione di norme italiane

Caso 2: Divieto urgente di nuovi contratti

Domande frequenti

IVASS può ispezionare la solvibilità di una compagnia spagnola che opera in Italia?

No. La vigilanza prudenziale spetta alla DGSFP spagnola. IVASS vigila sulle norme italiane di interesse generale e di condotta verso il consumatore.

Cosa succede se la DGSFP non interviene su una violazione segnalata da IVASS?

IVASS può adottare in via diretta misure urgenti, incluso il divieto di stipulare nuovi contratti, e può rinviare la questione a EIOPA ex art. 19 reg. UE 1094/2010.

Le sanzioni amministrative italiane si applicano alle compagnie UE?

Si applicano alla sede secondaria stabilita in Italia o ai beni che la compagnia possiede nel territorio nazionale, secondo le procedure di esecuzione previste dalla legge italiana.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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