- Le imprese di riassicurazione UE che operano in Italia sono vigilate dall'autorità dello Stato di origine.
- IVASS informa l'autorità di origine in caso di rischi per la solidità finanziaria o di preoccupazioni per i consumatori.
- Le violazioni di norme italiane sono contestate da IVASS con ordine di conformarsi.
- In caso di urgenza è possibile vietare nuovi contratti e rinviare la questione a EIOPA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 195-bis D.Lgs. 209/2005 — Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Commento
Speculare all'art. 193, dedicato ai riassicuratori
L'art. 195-bis cod. ass. trasferisce sui riassicuratori di altri Stati membri lo schema costruito per le imprese di assicurazione dall'art. 193. La vigilanza prudenziale è dell'autorità dello Stato membro di origine; IVASS è host supervisor con compiti di tutela degli interessi generali italiani, cooperazione e poteri di emergenza. La specularità sistemica è coerente con l'architettura Solvency II che ha unificato i regimi.
Allerta precoce e tutela del consumatore
I commi 1-bis e 1-ter prevedono i due canali di dialogo con l'autorità di origine. Il primo riguarda la solidità finanziaria: ogni elemento che possa comprometterla è oggetto di informativa preventiva. Il secondo, introdotto in fase di evoluzione del framework europeo, copre le preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi dei consumatori per attività rilevanti svolte in Italia. La portata della tutela del consumatore nella riassicurazione è atipica, perché la controparte è generalmente un'impresa di assicurazione diretta, ma il legislatore include nel concetto anche gli effetti indiretti sull'assicurato finale.
Procedura sulle violazioni delle norme italiane
I commi 2 e 3 ricalcano lo schema dell'art. 193: contestazione, ordine di conformarsi, informativa all'autorità di origine in caso di inerzia. La gamma di norme italiane applicabili al riassicuratore è più contenuta rispetto all'assicuratore diretto, ma comprende le regole di trasparenza, antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e quelle di interesse generale che lo Stato italiano ha notificato come applicabili al settore.
Poteri di urgenza e rinvio a EIOPA
Il comma 4 abilita IVASS, in caso di misure mancanti o inadeguate dello Stato di origine o di pregiudizio per interessi generali, ad adottare misure dirette incluso il divieto di nuovi contratti di riassicurazione in stabilimento o libera prestazione di servizi. È clausola di salvaguardia che dimostra come l'home country control non sia assoluto: cede di fronte alla protezione di interessi generali del Paese ospitante. Il rinvio a EIOPA ex art. 19 reg. UE 1094/2010 ricompone la controversia su scala europea. Il comma 5 rende le sanzioni amministrative applicabili alla sede secondaria o ai beni della compagnia in Italia.
Profili applicativi sui trattati di riassicurazione
Le misure di vigilanza adottate da IVASS sui riassicuratori UE in Italia non producono effetti retroattivi sui trattati di riassicurazione già stipulati: il divieto di stipulare nuovi contratti tutela il futuro, ma i trattati esistenti restano regolati dalla legge applicabile concordata fra le parti (frequentemente legge inglese o altra legge UE neutra). Le cedenti italiane, in presenza di criticità del riassicuratore UE, devono valutare l'attivazione di clausole di sostituzione, escrow di collateral o cancellazione anticipata previste nei contratti. Sul piano prudenziale, IVASS impone alle cedenti italiane di considerare il merito di credito del riassicuratore nel calcolo SCR e nelle riserve di best estimate, con eventuali downgrade in caso di rischi emergenti segnalati.
Casi pratici
Caso 1: Riassicuratore tedesco in libera prestazione di servizi
Caso 2: Misure urgenti per inadeguatezza dello Stato di origine
Domande frequenti
Un riassicuratore francese che opera in Italia è vigilato da IVASS?
La vigilanza prudenziale è dell'ACPR francese. IVASS è host supervisor per gli interessi generali italiani e può intervenire in casi di urgenza.
Quando IVASS può vietare nuovi contratti di riassicurazione?
Quando le misure dello Stato di origine manchino o siano inadeguate, o quando le irregolarità pregiudichino interessi generali italiani.
Cosa significa che il riassicuratore può destare preoccupazioni sui consumatori?
Anche se la controparte diretta è un assicuratore, le difficoltà del riassicuratore possono ripercuotersi sulle prestazioni dovute all'assicurato finale tramite il meccanismo di copertura.
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