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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il trasferimento di portafoglio di imprese italiane è soggetto ad autorizzazione preventiva IVASS pubblicata nel Bollettino.
  • Se la cessionaria è italiana, IVASS verifica autorizzazione e adeguatezza dei fondi propri post-cessione.
  • Per portafogli relativi ad altri Stati membri serve il parere delle autorità di vigilanza interessate.
  • Il silenzio dell'autorità ospitante oltre novanta giorni equivale a parere favorevole.

Testo dell'articoloVigente

Art. 198 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l' IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all' IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . L' IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell' IVASS , si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

5. 5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.

6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell' articolo 2112 del codice civile .

Commento

La cessione di portafoglio nel mercato assicurativo

L'art. 198 cod. ass. disciplina uno degli istituti più rilevanti della gestione straordinaria delle imprese di assicurazione: il trasferimento, totale o parziale, del portafoglio. Si tratta di operazione che incide sui rapporti contrattuali in essere e sui diritti degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni. Per questa ragione il legislatore impone un controllo preventivo IVASS, con pubblicità sul Bollettino dell'Istituto a tutela della trasparenza.

Cessione a impresa italiana

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di cessione a impresa cessionaria italiana. IVASS verifica due requisiti: l'autorizzazione all'esercizio dei rami trasferiti e la disponibilità dei fondi propri ammissibili per coprire il Solvency Capital Requirement (SCR) post-cessione, valutato tenendo conto del nuovo perimetro di rischio. Se il portafoglio include rischi assunti in altri Stati membri serve il parere favorevole delle relative autorità di vigilanza, perché la cessione produce effetti sui consumatori di quegli Stati.

Cessione a impresa di altro Stato membro

Il comma 3 disciplina la cessione a impresa con sede legale in altro Stato UE, inclusa l'ipotesi della cessione a una sede secondaria di tale impresa stabilita in Italia. La verifica dell'autorizzazione e dell'adeguatezza patrimoniale spetta all'autorità dello Stato membro della cessionaria, che attesta tali requisiti a IVASS. IVASS verifica, ove la cessione coinvolga sedi secondarie in altri Stati membri, il rispetto delle condizioni per l'attività in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Silenzio assenso e tutela degli assicurati

Il comma 4 prevede il silenzio assenso delle autorità di vigilanza interessate trascorsi novanta giorni dal ricevimento della richiesta. È clausola di efficienza che evita stalli procedurali nelle operazioni cross-border. Gli effetti del trasferimento sui contratti seguono la disciplina degli artt. 1406 c.c. (cessione del contratto) e di cessione legale, con tutela degli assicurati. La giurisprudenza ha chiarito che la cessione di portafoglio autorizzata da IVASS produce automaticamente la sostituzione del contraente passivo, senza necessità di consenso individuale (Cass. SU 21747/2017 ha affrontato profili contigui per la cessione di crediti).

Profili pratici per gli assicurati

Per gli assicurati la cessione di portafoglio significa cambio del soggetto contraente passivo, senza necessità di consenso individuale ma con dovere di informazione. La compagnia cessionaria comunica agli assicurati il subentro con apposita lettera, indicando dati di contatto, riferimenti per la gestione sinistri e modalità di pagamento dei premi. Le condizioni contrattuali in essere restano immutate, salvo modifiche concordate o successivi rinnovi. La pubblicazione del provvedimento IVASS nel Bollettino opera come notifica erga omnes. La giurisprudenza ha confermato che la cessione di portafoglio non legittima il recesso unilaterale dell'assicurato, salvo le ipotesi di recesso ordinariamente previste dal contratto. Sul piano fiscale, la cessione rientra nelle ordinarie ipotesi di trasferimento di attività e passività, con eventuali implicazioni di registro e di imposta sui premi.

Casi pratici

Caso 1: Cessione di ramo danni a compagnia italiana

Caso 2: Cessione cross-border a compagnia spagnola

Domande frequenti

Serve il consenso degli assicurati per la cessione del portafoglio?

No. La cessione autorizzata da IVASS produce effetti automatici sui contratti ceduti. Gli assicurati sono tutelati dal controllo prudenziale sulla solvibilità della cessionaria e dalla pubblicazione nel Bollettino.

Cosa verifica IVASS in caso di cessione a impresa italiana?

L'autorizzazione all'esercizio dei rami trasferiti e l'adeguatezza dei fondi propri della cessionaria a copertura del SCR post-cessione.

Cosa accade se l'autorità di altro Stato membro non si pronuncia?

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della richiesta scatta il silenzio assenso e si considera reso parere favorevole.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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