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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il trasferimento di portafoglio di sede secondaria di Stato terzo richiede autorizzazione IVASS pubblicata nel Bollettino.
  • La cessione può andare a impresa UE (esclusa una sede in Stato terzo) o a sede secondaria della stessa impresa in Italia.
  • Per le cessioni a impresa UE si applicano le condizioni dell'art. 198 commi 2 o 3.
  • Per le cessioni interne a sede italiana IVASS verifica autorizzazione e adeguatezza dei fondi propri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 200 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. 2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l' IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all' IVASS .

5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

Commento

Il caso della sede secondaria di Stato terzo

L'art. 200 cod. ass. disciplina l'ipotesi specifica del trasferimento di portafoglio operato dalla sede secondaria in Italia di un'impresa con sede legale in Stato terzo. È situazione che richiede una disciplina autonoma perché l'impresa cedente non rientra nel mercato unico assicurativo e dunque non opera la cornice di cooperazione cross-border dell'art. 199. La cessione è subordinata ad autorizzazione preventiva IVASS, pubblicata nel Bollettino con efficacia erga omnes.

I destinatari ammessi della cessione

Il comma 2 limita le ipotesi di cessione a due scenari. Nel primo (lettera a) il portafoglio passa a un'impresa con sede in Italia o in altro Stato UE, con la condizione che il portafoglio ceduto non finisca presso una sede secondaria situata in uno Stato terzo. È clausola anti-frode: si vuole impedire la migrazione di portafogli italiani verso giurisdizioni extra-UE meno trasparenti. Nel secondo (lettera b) il portafoglio passa a impresa con sede in Stato terzo, ma a condizione che la cessione avvenga verso una sede secondaria della stessa impresa cessionaria stabilita in Italia. La cessione resta dunque ancorata al territorio nazionale.

I controlli di IVASS

Il comma 3 richiama l'art. 198, commi 2 e 3, per le cessioni a impresa UE: la cessionaria deve essere autorizzata ed avere fondi propri ammissibili per il SCR post-cessione. Il comma 4 disciplina la cessione a sede secondaria in Italia di altra impresa di Stato terzo: IVASS verifica autorizzazione ed adeguatezza patrimoniale; se il controllo di solvibilità è devoluto all'autorità di altro Stato membro presso il quale la cessionaria è stabilita, la verifica compete a quella autorità che ne rilascia attestazione a IVASS. È meccanismo di delega controllata coerente con il sistema Solvency II di gruppo.

Tutela degli assicurati italiani

Il comma 5 richiama l'art. 198, comma 6 (silenzio assenso novanta giorni). La tutela degli assicurati italiani passa per la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino IVASS e per la verifica di solidità della cessionaria. Restano applicabili le ordinarie regole civilistiche sulla cessione del contratto: gli assicurati non devono prestare consenso individuale, ma sono garantiti dal controllo preventivo dell'autorità di vigilanza sulla compagine destinataria del portafoglio.

Coordinamento con la disciplina dell'autorizzazione

L'art. 200 si coordina con la disciplina degli artt. 28 e seguenti sull'autorizzazione delle sedi secondarie di Stati terzi e con l'art. 167 sulla cessazione dell'attività. La cessione del portafoglio è spesso lo strumento attraverso cui una sede secondaria di Stato terzo organizza l'uscita ordinata dal mercato italiano, con trasferimento dell'attività ad altra compagnia. In alternativa alla cessione, è possibile la liquidazione del portafoglio con commissariamento (artt. 245 e seguenti), opzione residuale che si attiva in presenza di criticità prudenziali gravi. Per la cessione cross-border verso compagnie UE, IVASS coordina l'autorizzazione con le autorità degli Stati membri della cessionaria, applicando il silenzio assenso novanta giorni che il rinvio all'art. 198 comma 6 richiama anche in questo contesto.

Casi pratici

Caso 1: Sede italiana di compagnia statunitense

Caso 2: Cessione vietata a sede in Stato terzo

Domande frequenti

Una sede secondaria di Stato terzo può cedere a una sede in altro Stato terzo?

No. La cessione fra sedi in Stati terzi è esclusa dal comma 2 lettera a. Il portafoglio deve restare in territorio UE o presso una sede italiana della stessa impresa cessionaria.

Chi verifica la solvibilità se la cessionaria è gruppo con vigilanza in altro Stato UE?

L'autorità di altro Stato membro presso cui la cessionaria è stabilita, che rilascia attestazione a IVASS, in coerenza con il sistema Solvency II di gruppo.

L'autorizzazione è pubblica?

Sì, è pubblicata nel Bollettino IVASS e ha efficacia erga omnes, a garanzia della trasparenza per assicurati, intermediari e mercato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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