Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 190 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di informativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

))

((

1-bis. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

))

((

1-ter. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

))

((

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

))

2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4

3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l' IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all' IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo . I medesimi soggetti forniscono all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

((

4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

))

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

5-bis. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all' IVASS : a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L' IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l' IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

In sintesi

  • IVASS può chiedere ai soggetti vigilati dati, atti e documenti anche periodici, secondo regolamento.
  • Le informazioni includono elementi qualitativi, quantitativi, storici, attuali, futuri e da fonti interne o esterne.
  • I poteri si estendono al revisore legale e a esperti esterni come gli attuari incaricati.
  • L'organo di controllo segnala senza indugio a IVASS irregolarità e violazioni gestionali.
Indice dei contenuti

L'informativa come ossigeno della vigilanza

L'art. 190 cod. ass. articola il flusso informativo che alimenta la vigilanza off-site di IVASS. Mentre l'art. 189 disciplina i poteri di indagine attiva, qui il legislatore impone un obbligo continuativo di trasmissione di dati e documenti, secondo periodicità e contenuti definiti per regolamento. È la spina dorsale del cosiddetto reporting prudenziale Solvency II (QRT, SFCR, RSR) e del reporting di vigilanza in materia di trasparenza e condotta verso gli assicurati.

Una nozione ampia di informazione

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti in recepimento della direttiva Solvency II, qualificano l'informazione lungo tre assi. La natura dei dati può essere qualitativa o quantitativa; l'orizzonte temporale copre dati storici, attuali e prospettici (proiezioni, ORSA forward-looking); la fonte può essere interna o esterna (provider di rating, modelli di mercato). Si esige inoltre che le informazioni siano proporzionate alla complessità dell'attività, accessibili, complete sotto i profili sostanziali, confrontabili nel tempo, pertinenti, affidabili e comprensibili. I sette aggettivi non sono retorici: definiscono i criteri di adeguatezza ai sensi degli atti delegati UE 2015/35.

Revisore legale e attuari esterni

I commi 2 e 2-bis estendono il potere informativo al revisore legale dei conti e agli attuari incaricati. È estensione coerente con la funzione di controllo che questi soggetti svolgono, perché senza la possibilità di interrogare direttamente revisore e attuario la vigilanza dipenderebbe dalla mediazione dell'impresa. Le modalità di trasmissione, anche delle informazioni di cui ai commi 3 e 4, sono fissate per regolamento.

L'obbligo di segnalazione dell'organo di controllo

Il comma 3 introduce un dovere proattivo del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza: informare senza indugio IVASS di atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione o violazione della normativa assicurativa. Lo statuto, qualunque sia il sistema di amministrazione e controllo adottato, deve assegnare poteri e compiti coerenti con questa funzione. La segnalazione è autonoma rispetto alla relazione al bilancio, non è subordinata alla denuncia ex art. 2408 c.c., e l'omissione espone i componenti dell'organo a responsabilità ex artt. 2403 e seguenti c.c. e a misure sanzionatorie ex art. 310 cod. ass.

Effettività del reporting Solvency II

L'art. 190 è la base normativa interna del reporting prudenziale Solvency II: SFCR (Solvency and Financial Condition Report) pubblico annuale, RSR (Regular Supervisory Report) riservato a IVASS, QRT (Quantitative Reporting Templates) trimestrali e annuali. Il regolamento delegato UE 2015/35 e gli ITS EIOPA dettagliano contenuti e formato. Per le imprese di minore dimensione operano clausole di proporzionalità che riducono frequenza e granularità del reporting, senza intaccare il principio di trasmissione completa dei dati essenziali. La qualità delle informazioni è verificata anche tramite revisori legali, secondo il principio di assurance disciplinato dal regolamento IVASS 42/2018 sulla revisione esterna del SFCR.

Casi pratici

Caso 1: Reporting trimestrale Solvency II

Caso 2: Segnalazione del collegio sindacale

Domande frequenti

Le richieste di IVASS riguardano anche proiezioni future?

Sì. Il comma 1-bis include espressamente dati futuri, in coerenza con la natura forward-looking del processo ORSA e dei requisiti Solvency II.

Il revisore legale è tenuto a trasmettere dati a IVASS?

Sì, ai sensi del comma 2, con modalità e termini disciplinati per regolamento IVASS. La cooperazione tra autorità di vigilanza e revisore è elemento strutturale del sistema.

Quando il collegio sindacale deve segnalare a IVASS?

Senza indugio, ogni volta che riscontri atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.