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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può chiedere ai soggetti vigilati dati, atti e documenti anche periodici, secondo regolamento.
  • Le informazioni includono elementi qualitativi, quantitativi, storici, attuali, futuri e da fonti interne o esterne.
  • I poteri si estendono al revisore legale e a esperti esterni come gli attuari incaricati.
  • L'organo di controllo segnala senza indugio a IVASS irregolarità e violazioni gestionali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 190 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di informativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

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1-bis. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

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1-ter. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

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2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

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2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4

3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l' IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all' IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo . I medesimi soggetti forniscono all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

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4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

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5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

5-bis. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all' IVASS : a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L' IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l' IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

Commento

L'informativa come ossigeno della vigilanza

L'art. 190 cod. ass. articola il flusso informativo che alimenta la vigilanza off-site di IVASS. Mentre l'art. 189 disciplina i poteri di indagine attiva, qui il legislatore impone un obbligo continuativo di trasmissione di dati e documenti, secondo periodicità e contenuti definiti per regolamento. È la spina dorsale del cosiddetto reporting prudenziale Solvency II (QRT, SFCR, RSR) e del reporting di vigilanza in materia di trasparenza e condotta verso gli assicurati.

Una nozione ampia di informazione

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti in recepimento della direttiva Solvency II, qualificano l'informazione lungo tre assi. La natura dei dati può essere qualitativa o quantitativa; l'orizzonte temporale copre dati storici, attuali e prospettici (proiezioni, ORSA forward-looking); la fonte può essere interna o esterna (provider di rating, modelli di mercato). Si esige inoltre che le informazioni siano proporzionate alla complessità dell'attività, accessibili, complete sotto i profili sostanziali, confrontabili nel tempo, pertinenti, affidabili e comprensibili. I sette aggettivi non sono retorici: definiscono i criteri di adeguatezza ai sensi degli atti delegati UE 2015/35.

Revisore legale e attuari esterni

I commi 2 e 2-bis estendono il potere informativo al revisore legale dei conti e agli attuari incaricati. È estensione coerente con la funzione di controllo che questi soggetti svolgono, perché senza la possibilità di interrogare direttamente revisore e attuario la vigilanza dipenderebbe dalla mediazione dell'impresa. Le modalità di trasmissione, anche delle informazioni di cui ai commi 3 e 4, sono fissate per regolamento.

L'obbligo di segnalazione dell'organo di controllo

Il comma 3 introduce un dovere proattivo del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza: informare senza indugio IVASS di atti o fatti che possano costituire irregolarità di gestione o violazione della normativa assicurativa. Lo statuto, qualunque sia il sistema di amministrazione e controllo adottato, deve assegnare poteri e compiti coerenti con questa funzione. La segnalazione è autonoma rispetto alla relazione al bilancio, non è subordinata alla denuncia ex art. 2408 c.c., e l'omissione espone i componenti dell'organo a responsabilità ex artt. 2403 e seguenti c.c. e a misure sanzionatorie ex art. 310 cod. ass.

Effettività del reporting Solvency II

L'art. 190 è la base normativa interna del reporting prudenziale Solvency II: SFCR (Solvency and Financial Condition Report) pubblico annuale, RSR (Regular Supervisory Report) riservato a IVASS, QRT (Quantitative Reporting Templates) trimestrali e annuali. Il regolamento delegato UE 2015/35 e gli ITS EIOPA dettagliano contenuti e formato. Per le imprese di minore dimensione operano clausole di proporzionalità che riducono frequenza e granularità del reporting, senza intaccare il principio di trasmissione completa dei dati essenziali. La qualità delle informazioni è verificata anche tramite revisori legali, secondo il principio di assurance disciplinato dal regolamento IVASS 42/2018 sulla revisione esterna del SFCR.

Casi pratici

Caso 1: Reporting trimestrale Solvency II

Caso 2: Segnalazione del collegio sindacale

Domande frequenti

Le richieste di IVASS riguardano anche proiezioni future?

Sì. Il comma 1-bis include espressamente dati futuri, in coerenza con la natura forward-looking del processo ORSA e dei requisiti Solvency II.

Il revisore legale è tenuto a trasmettere dati a IVASS?

Sì, ai sensi del comma 2, con modalità e termini disciplinati per regolamento IVASS. La cooperazione tra autorità di vigilanza e revisore è elemento strutturale del sistema.

Quando il collegio sindacale deve segnalare a IVASS?

Senza indugio, ogni volta che riscontri atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione o violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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