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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 187-ter cod. ass.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 dicembre 2020, n. 187.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza→Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)→Art. 188 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di intervento→Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)→Art. 186 D.Lgs. 209/2005 – (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)→Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine→Art. 185-ter D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)→Art. 185-bis D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.