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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I poteri di vigilanza si esercitano in modo tempestivo e proporzionato.
  • Principio di proporzionalita' come canone generale dell'azione IVASS.
  • Tempestivita' come tutela degli interessi vigilati e dei contraenti.
  • Coerenza con i principi del diritto amministrativo europeo.
  • Norma cornice per l'attività di IVASS in tutti i settori di competenza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 — Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69

Commento

Principio di proporzionalita' e tempestivita'

L'art. 187-bis fissa due principi cardine dell'azione di vigilanza dell'IVASS: tempestivita' e proporzionalita'. La norma e' di portata generale e si applica a tutti i poteri di vigilanza disciplinati dal Codice (autorizzazione, vigilanza prudenziale, vigilanza di comportamento, sanzionatoria). Costituisce traduzione dei principi del diritto amministrativo europeo e nazionale (art. 1 L. 241/1990, art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE).

Tempestivita' come efficienza amministrativa

La tempestivita' significa che l'IVASS deve agire senza ritardi ingiustificati, sia nei procedimenti su istanza dei vigilati (autorizzazioni, interpelli, modifiche statutarie) sia nei procedimenti d'ufficio (ispezioni, sanzioni, divieti). I tempi sono di norma fissati dal regolamento IVASS e dalla disciplina dei procedimenti del Codice. La violazione del principio può fondare ricorsi per ritardo amministrativo (art. 117 c.p.a.) e azioni risarcitorie ex L. 241/1990.

Proporzionalita' come criterio di scelta della misura

La proporzionalita' richiede che la misura adottata sia adeguata al fine perseguito, necessaria (non sostituibile con misura meno invasiva) e proporzionata in senso stretto (l'impatto non deve essere eccessivo rispetto al beneficio). Esempio: per una violazione lieve, IVASS preferisce richiamo formale a sanzione pecuniaria; per violazione grave, sanzione pecuniaria a divieto di commercializzazione. La giurisprudenza amministrativa controlla rigorosamente il rispetto della proporzionalita'.

Coerenza con i principi europei

L'art. 187-bis riflette principi cardine del diritto amministrativo europeo. La direttiva Solvency II (2009/138/CE) e l'EIOPA fissano standard di vigilanza convergenti tra gli Stati membri, basati sulla proporzionalita' e sulla risk-based supervision. La proporzionalita' opera anche sui requisiti dei vigilati: imprese piccole sono soggette a requisiti adattati alla loro dimensione e complessita'.

Impatto sui procedimenti sanzionatori

Nei procedimenti sanzionatori, la proporzionalita' impone graduazione delle sanzioni in funzione di: gravita' della violazione; durata; conseguenze sui contraenti; collaborazione del soggetto vigilato; misure adottate spontaneamente per rimediare. La disciplina degli artt. 326 ss. del Codice attua questi principi e fornisce all'IVASS criteri operativi per la determinazione delle sanzioni. Le sanzioni minime e massime sono ampie proprio per consentire graduazione proporzionale.

Coordinamento con altre autorita'

Il principio di proporzionalita' si estende anche al coordinamento tra autorita'. Nei casi di concorrenza di competenze (IVASS-CONSOB su IBIPs, IVASS-AGCM su pratiche commerciali, IVASS-BdI su gruppi bancari-assicurativi) la proporzionalita' impone evitamento di duplicazioni e di sanzioni cumulative non giustificate. Il principio del ne bis in idem si specchia in questa logica di proporzione.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — sanzione proporzionata per violazione lieve

Caso 2: Caso Caia — sanzione massima per violazione sistematica

Domande frequenti

Come si misura la proporzionalita' di una sanzione?

Si valuta in base a gravita' della violazione, durata, conseguenze sui contraenti, collaborazione del soggetto, misure correttive spontanee. La giurisprudenza amministrativa controlla la motivazione del provvedimento sulla scelta della sanzione.

Il ritardo dell'IVASS legittima azioni risarcitorie?

Si', se il ritardo e' ingiustificato e ha causato danno. Si applica la disciplina della responsabilita' della PA per ritardo amministrativo ex L. 241/1990 e art. 30 c.p.a.

La proporzionalita' vale anche per le piccole imprese?

Si'. I requisiti prudenziali e organizzativi si applicano in proporzione alla dimensione e complessita' dell'impresa (principio Solvency II). IVASS modula le proprie richieste alle caratteristiche del vigilato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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