← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il DIP-Vita e' documento sintetico e autonomo per polizze vita non IBIPs.
  • Informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione di prodotto.
  • Leggibile anche in bianco e nero, in italiano o altra lingua concordata.
  • Reca il titolo 'documento informativo relativo al prodotto assicurativo'.
  • Format determinato dall'IVASS con regolamento attuativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 185-ter D.Lgs. 209/2005 — (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene: a) le informazioni sul tipo di assicurazione; b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; e) gli obblighi all'inizio del contratto; f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; i) le modalità di risoluzione del contratto.

3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.

4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.))

45

Commento

Natura e ambito del DIP-Vita

L'art. 185-ter disciplina le caratteristiche del documento informativo precontrattuale per i prodotti vita non IBIPs (Vita pura, capitalizzazione classica, nuzialita' e natalita'). Per gli IBIPs si applica il KID PRIIPs; per i prodotti vita non IBIPs il DIP-Vita italiano, disciplinato dall'IVASS con regolamento attuativo (oggi reg. 41/2018 e allegati). La distinzione e' funzionale alla diversa natura dei prodotti: prevalente componente assicurativa nei prodotti vita non IBIPs, prevalente componente finanziaria negli IBIPs.

Sinteticita' e autonomia

La lett. a) richiede sinteticita' e autonomia, secondo gli stessi principi del DIP danni. Il documento deve essere fruibile separatamente, senza necessita' di consultare le condizioni complete per comprendere gli elementi essenziali del prodotto. La sinteticita' non comporta omissione: le informazioni rilevanti devono essere presenti nella forma più compatta possibile.

Accuratezza, correttezza, coerenza

La lett. b) e' specifica del DIP-Vita: informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto. La regola della coerenza e' rilevante: il DIP non può contrastare con le condizioni complete o con il fascicolo informativo. Eventuali divergenze sono interpretate a favore del consumatore (principio del favor utens).

Leggibilita' e lingua

Le lett. c) e d) replicano i principi del DIP danni: comprensibilita' invariata in bianco e nero; lingua italiana o altra concordata. Il regime e' uniforme per assicurare al consumatore informazioni standardizzate qualunque sia il ramo.

Titolo e identificabilita'

La lett. e) impone il titolo standardizzato "documento informativo relativo al prodotto assicurativo" nella parte alta della prima pagina. Il titolo identico ai DIP danni assicura riconoscibilita' immediata del documento. Eventuali differenze tra rami sono indicate nel sottotitolo o nelle sezioni interne.

Contenuto e regolamento IVASS

Il regolamento IVASS 41/2018 disciplina il contenuto minimo del DIP-Vita: tipologia di prodotto, durata, prestazioni, premi e modalita' di versamento, garanzie e opzioni, fiscalita', modalita' di riscatto e recesso, costi (caricamento, gestione, riscatto), rendimento. Per i contratti rivalutabili (ramo I) e' essenziale la disclosure su minimo garantito, partecipazione agli utili della gestione separata, costi della gestione separata.

Coordinamento con KID PRIIPs

Per i prodotti vita che hanno componente di investimento significativa (rami III, V, multiramo) il DIP-Vita non e' applicabile: occorre il KID PRIIPs. La distinzione si basa sulla qualificazione del prodotto come IBIP o PRIIP. La giurisprudenza ha consolidato che l'opzione tra documenti deve essere scelta dall'impresa in coerenza con la natura del prodotto, senza margini di discrezionalita' opportunistica. La scelta erronea (es. DIP-Vita su prodotto qualificabile IBIP) integra violazione informativa con conseguenti sanzioni IVASS e responsabilita' civile verso il contraente.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — polizza rivalutabile vita pura

Caso 2: Caso Caia — confronto tra prodotti vita

Domande frequenti

Il DIP-Vita si applica alle unit linked?

No. Le unit linked sono IBIPs e richiedono il KID PRIIPs. Il DIP-Vita si applica alle polizze vita pure, alle rivalutabili tradizionali, alle capitalizzazioni classiche e ai prodotti vita senza componente di investimento significativa.

Per un prodotto multiramo che documento si applica?

Si applica il KID PRIIPs (la componente di investimento e' significativa). Per la componente assicurativa pura, il KID integra le informazioni con sezioni dedicate. Non e' necessario il DIP-Vita separato.

Cosa fare se il DIP-Vita contrasta con le condizioni complete?

Si applica il principio del favor utens: prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. L'impresa puo' essere chiamata a rispondere per inadempimento informativo per la divergenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.