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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS può chiedere all'impresa di apportare modifiche al DIP aggiuntivo.
  • La richiesta opera quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
  • Restano fermi gli obblighi del Capo I del Titolo XII.
  • Salvi gli obblighi del TUF e disposizioni attuative su informativa precontrattuale.
  • Strumento di adeguamento dinamico del set informativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 187 D.Lgs. 209/2005 — (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.)) ((45))

Commento

Potere di richiesta di integrazione

L'art. 187 attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa di apportare modifiche al DIP aggiuntivo, quando emerga la necessita' di fornire informazioni ulteriori per la protezione degli assicurati. La norma e' strumento di adeguamento dinamico del set informativo: a prescindere dall'eventuale interpello preventivo ex art. 186, l'IVASS può intervenire successivamente per imporre integrazioni o modifiche se le condizioni di mercato, l'evoluzione del prodotto o gli orientamenti di vigilanza europei (EIOPA) lo richiedano.

Presupposto: necessita' di informazioni ulteriori

Il presupposto della richiesta e' la necessita', non la mera opportunita', di informazioni aggiuntive. Sono ipotesi tipiche: emersione di nuove tipologie di rischio non adeguatamente descritte; evoluzione della normativa di settore che impone disclosure su nuovi profili; pratiche di mercato che richiedono trasparenza rafforzata (es. nuovi modelli di costo, nuove tipologie di rivalutazione). La motivazione del provvedimento deve evidenziare il nesso con la protezione degli assicurati.

Procedura

La richiesta si formalizza con provvedimento amministrativo motivato, notificato all'impresa con indicazione delle modifiche richieste e dei tempi di adeguamento. L'impresa deve adeguarsi nei tempi indicati; il mancato adeguamento integra inadempimento sanzionabile. E' ammesso il contraddittorio: l'impresa può presentare osservazioni o proporre soluzioni alternative.

Coordinamento con il TUF

L'inciso "fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza" coordina la disciplina assicurativa con quella finanziaria. Per gli IBIPs (che sono PRIIPs) la disciplina dell'informativa e' parallela al TUF e alle disposizioni attuative CONSOB. Le richieste di integrazione su IBIPs richiedono coordinamento IVASS-CONSOB nel quadro del protocollo dell'art. 121-octies.

Salvezza degli obblighi di base

L'art. 187 chiarisce che restano fermi gli obblighi del Capo I del Titolo XII (obblighi precontrattuali). La richiesta di integrazione non sostituisce gli obblighi di base ma li integra. L'impresa che adegua il DIP secondo la richiesta IVASS resta soggetta a tutti gli altri obblighi (DIP standardizzato, KID, dichiarazione di adeguatezza, ecc.).

Profili sanzionatori

Il mancato adeguamento alla richiesta integra illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli artt. 318 ss. del Codice. Le sanzioni pecuniarie possono essere elevate (fino a 5 milioni per impresa). Il prodotto può essere oggetto di misure interdittive ex art. 184 se la mancata integrazione comporti significativi rischi per i contraenti. In casi gravi possono essere coinvolti i singoli responsabili (CEO, responsabile compliance) con sanzioni personali.

Tutela del contraente storico

L'integrazione del DIP aggiuntivo opera per la commercializzazione successiva. I contraenti che hanno già sottoscritto prima dell'integrazione mantengono il proprio set informativo originario. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che l'integrazione può essere indizio di originaria carenza informativa, utile a fondare azioni risarcitorie individuali per inadempimento precontrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — integrazione su nuovi modelli di costo

Caso 2: Caso Caia — sanzione per mancato adeguamento

Domande frequenti

L'impresa puo' rifiutare l'integrazione?

Non puo' rifiutare. Puo' presentare osservazioni nel contraddittorio amministrativo. Puo' impugnare il provvedimento davanti al TAR Lazio entro 60 giorni. Nel frattempo l'adeguamento e' dovuto se non e' concessa sospensiva cautelare.

Tempi tipici di adeguamento?

Variano in base alla complessita': da 30 giorni per modifiche minori a 6 mesi per ristrutturazioni significative. L'IVASS fissa i tempi con il provvedimento e puo' concederli su richiesta motivata.

L'integrazione si applica anche ai contratti gia' sottoscritti?

L'art. 187 disciplina il DIP per i nuovi contratti. Per i contratti in corso le imprese di norma comunicano l'aggiornamento via supporto durevole, senza che ne discenda diritto di recesso del contraente salvo modifiche sostanziali alle condizioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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