Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.

2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. 4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82

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In sintesi

  • IVASS può ricevere impegni dalle imprese o dagli intermediari per far venir meno violazioni.
  • Procedimento garantito dal diritto al contraddittorio.
  • Valutata la gravità e l'idoneita', gli impegni possono essere resi obbligatori.
  • L'accettazione comporta mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.
  • Strumento di compliance negoziata simile al commitment AGCM ex L. 287/1990.
Indice dei contenuti

Compliance negoziata nel diritto assicurativo

L'art. 188-bis introduce nell'ordinamento assicurativo italiano lo strumento degli impegni (commitment), già diffuso in altri settori della vigilanza (AGCM ex art. 14-ter L. 287/1990, CONSOB in materia di intermediazione finanziaria). L'istituto consente al vigilato di proporre all'autorita' impegni che facciano venir meno i profili di violazione contestati. Se l'autorita' li accetta e li rende obbligatori, il procedimento per accertare l'infrazione non viene avviato (o e' interrotto). E' uno strumento di compliance negoziata che bilancia tutela del mercato e flessibilità amministrativa.

Presupposti dell'istituto

Il comma 1 fissa i presupposti: l'IVASS deve esercitare poteri ex art. 188; i soggetti potenziali offerenti sono imprese di assicurazione, riassicurazione e intermediari iscritti al registro RUI; gli impegni devono essere tali da far venire meno i profili di violazione di competenza dell'IVASS; il procedimento deve garantire il diritto al contraddittorio. La fase di valutazione e' aperta: l'impresa propone, l'IVASS valuta e può chiedere modifiche.

Valutazione di gravità e idoneità

L'IVASS valuta la gravità delle violazioni e l'idoneita' degli impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi. Per violazioni di particolare gravità (frodi, gravi danni ai contraenti) l'IVASS tende a non accettare impegni e procedere all'accertamento e sanzione. Per violazioni di media gravità senza danno permanente l'istituto degli impegni e' utile alternativa: il vigilato risolve la criticità, il mercato beneficia di un comportamento corretto pro-futuro, l'autorita' raggiunge l'obiettivo di tutela.

Effetto degli impegni

L'accettazione e l'obbligatorieta' degli impegni comportano il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione (e quindi nessuna sanzione amministrativa per quei profili). Resta impregiudicata la responsabilità civile verso i contraenti danneggiati e la responsabilità penale eventuale. L'effetto si concentra sul procedimento amministrativo dell'IVASS, non oltre.

Durata e revoca

Gli impegni possono essere adottati per un periodo determinato. Alla scadenza, se permangono profili di violazione, l'IVASS può rinnovare gli impegni o avviare il procedimento sanzionatorio. La revoca degli impegni e' ammessa in casi di mutamento sostanziale delle condizioni o di violazione degli impegni stessi (in tal caso e' considerata aggravante).

Vantaggi e limiti dell'istituto

Vantaggi: rapidità nella risoluzione delle criticità, evitamento di lunghi procedimenti sanzionatori, certezza per il vigilato sull'esito. Limiti: rischio di accordi opachi non trasparenti per il mercato, riduzione della deterrenza generale (le sanzioni esemplari hanno funzione di prevenzione), possibili pressioni sui vigilati a "patteggiare" anche su violazioni discutibili. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità dell'istituto, controllando il rispetto del contraddittorio e della proporzionalità.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - impegni su politica di gestione conflitti

Caso 2: Caso Caia - rifiuto degli impegni per violazione grave

Domande frequenti

L'IVASS e' obbligata ad accettare gli impegni proposti?

No. La valutazione e' discrezionale: l'IVASS può rifiutare se ritiene gli impegni inadeguati alla tutela degli interessi lesi o se la violazione e' di gravità tale da richiedere sanzione esemplare.

Gli impegni sono pubblici?

Sì, sono pubblicati nelle modalità previste dal regolamento IVASS sui procedimenti amministrativi. La trasparenza tutela il mercato e consente verifica del rispetto degli impegni da parte dei terzi interessati.

Cosa succede se l'impresa viola gli impegni?

La violazione degli impegni e' considerata aggravante. IVASS può avviare il procedimento sanzionatorio originariamente sospeso, con maggior severità. In casi gravi può adottare misure interdittive ex art. 184.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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