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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese agiscono con diligenza, correttezza e trasparenza verso contraenti e assicurati.
  • Organizzazione tale da identificare e gestire i conflitti di interesse.
  • Gestione finanziaria indipendente, sana e prudente.
  • Misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
  • IVASS adotta regolamento attuativo dettagliato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 183 D.Lgs. 209/2005 — Regole di comportamento

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono : a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 ; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Commento

Codice di condotta delle imprese assicurative

L'art. 183 rappresenta il caposaldo delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione nella fase di offerta ed esecuzione del contratto. La norma traduce nel diritto italiano i principi di Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) e della IDD (Direttiva 2016/97/UE) sulla condotta professionale del distributore. I principi sono di natura generale e richiedono attuazione concreta attraverso il regolamento IVASS (oggi reg. 41/2018 e succ. modifiche).

Diligenza, correttezza, trasparenza

La lett. a) impone alle imprese di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. La diligenza qualificata (art. 1176 comma 2 c.c.) richiede l'osservanza di tutti gli obblighi tecnici e procedurali del settore: profilatura, informativa, valutazione di adeguatezza, gestione dei sinistri. La correttezza estende il dovere di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c. La trasparenza impone informazione chiara, comprensibile e non fuorviante.

Gestione dei conflitti di interesse

La lett. c) impone alle imprese di organizzarsi in modo da identificare ed evitare i conflitti, ove possibile, e di gestirli in modo da escludere pregiudizio ai contraenti. La governance dei conflitti richiede: policy interna documentata; mappatura dei conflitti tipici (rapporti di gruppo, incentivi, contest commerciali); presidi organizzativi (Chinese walls, separazione di funzioni, supervisione indipendente); registro dei conflitti gestiti; disclosure al cliente quando i presidi non bastano.

Gestione finanziaria indipendente, sana e prudente

La lett. d) impone una gestione finanziaria della raccolta premi che assicuri solvibilita' e capacita' di onorare gli impegni. La regola va letta unitamente alle norme Solvency II sui requisiti di capitale (SCR e MCR), sulla qualita' degli investimenti, sulla diversificazione di portafoglio. La sana e prudente gestione e' presupposto del rilascio e mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Tutela dei diritti dei contraenti

La lett. d) richiede misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. Sono misure: tenuta separata delle riserve tecniche; gestione delle liquidita' funzionale alla copertura degli impegni; presidi di continuita' operativa; procedure di gestione dei reclami; sistemi di rendicontazione periodica al cliente.

Regolamento attuativo IVASS

Il comma 2 attribuisce all'IVASS il potere di adottare regolamento attuativo. Il regolamento 41/2018 (con successive modifiche) e' il principale: copre la disciplina della distribuzione, del POG (Product Oversight & Governance), dei test di adeguatezza, dei conflitti di interesse, della formazione del personale. Il regolamento 45/2020 disciplina specificamente le regole di comportamento per IBIPs. Il regolamento 38/2018 disciplina la governance interna delle imprese, incluse politiche di remunerazione, funzioni fondamentali e procedure decisionali.

Prassi e linee guida

regolamento · Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, recanti regole di comportamento, obblighi di trasparenza e di valutazione di adeguatezza per gli intermediari iscritti al RUI.

Leggi il documento su www.ivass.it

regolamento · Reg. IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

Obblighi informativi e regole di condotta dei distributori di prodotti assicurativi non-IBIP e IBIP, attuativi dell'art. 183 CAP e della IDD.

Leggi il documento su www.ivass.it

regolamento · Reg. IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 (POG)

Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Product Oversight and Governance) applicabili agli intermediari, in attuazione delle regole di comportamento previste dall'art. 183 CAP.

Leggi il documento su www.ivass.it

direttiva · Direttiva (UE) 2016/97 (IDD) artt. 17-20

Obblighi generali di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente, recepiti nell'art. 183 CAP per gli intermediari assicurativi.

Leggi il documento su eur-lex.europa.eu

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — gestione conflitti su prodotti di gruppo

Caso 2: Caso Caia — sanzione per omessa trasparenza

Domande frequenti

L'art. 183 si applica anche agli intermediari?

Si'. Le regole di comportamento si estendono agli intermediari per effetto degli artt. 119-bis e seguenti che disciplinano la distribuzione. L'intermediario e' soggetto agli stessi principi di diligenza, correttezza, trasparenza.

Cosa rischia l'impresa che non gestisce i conflitti?

Sanzioni amministrative IVASS (fino a 5 milioni o 5% del fatturato per l'impresa, art. 324-ter); azioni civili dei contraenti danneggiati; rischi reputazionali; potenziali responsabilita' degli amministratori.

La gestione sana e prudente e' verificabile?

Si'. Si verifica attraverso il rispetto dei requisiti di capitale Solvency II, della qualita' degli attivi a copertura, della governance interna. IVASS effettua ispezioni periodiche e ondemand per accertare il rispetto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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