← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I contratti vita con obbligazione in Italia sono regolati dalla legge italiana, salvo DIP.
  • Le parti possono scegliere altra legge salvo norme imperative.
  • Contratti vita con obbligazione in altro Stato UE sono regolati dalla legge di quello Stato.
  • Per rischio in Stato terzo si applica la Convenzione di Roma del 1980.
  • Cornice coordinata con il Regolamento Roma I per le obbligazioni contrattuali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 181 D.Lgs. 209/2005 — Contratti di assicurazioni sulla vita

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.

4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

Commento

Disciplina parallela ai contratti danni

L'art. 181 disciplina la legge applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita con elementi di internazionalita', specchio dell'art. 180 per il ramo vita. La differenza rispetto ai danni e' nel criterio di collegamento: non l'ubicazione del rischio (concetto poco significativo nella vita) ma lo Stato membro dell'obbligazione, di norma identificato con lo Stato di residenza abituale del contraente persona fisica o dello stabilimento principale per le persone giuridiche.

Regola del foro di residenza del contraente

Il comma 1 stabilisce che i contratti vita con obbligazione in Italia sono regolati dalla legge italiana. La nozione di "Stato membro dell'obbligazione" rinvia all'art. 178 della direttiva Solvency II e all'art. 7 Regolamento Roma I: e' lo Stato in cui il contraente ha residenza abituale o, se persona giuridica, lo stabilimento al quale il contratto si riferisce. Per i contratti retail il criterio coincide tipicamente con la residenza del contraente.

Autonomia delle parti

Il comma 2 consente la scelta di altra legge salvo limiti delle norme imperative. La liberta' di scelta nella vita e' tradizionalmente più limitata che nei danni, perché il contraente e' tipicamente persona fisica retail. Il Regolamento Roma I art. 7 par. 3 fissa un elenco tassativo di leggi tra cui le parti possono scegliere (legge dello Stato dell'obbligazione, legge della residenza abituale del contraente, legge di cittadinanza). Al di fuori di questo elenco la scelta non e' efficace.

Contratti con obbligazione in altro Stato UE

Il comma 3 disciplina l'ipotesi simmetrica: contratti vita con obbligazione in altro Stato membro sono regolati dalla legge di quello Stato. La regola attua il mutuo riconoscimento delle disciplina assicurativa nell'Unione e consente l'operativita' transfrontaliera in libera prestazione di servizi.

Rischio in Stato terzo: Convenzione di Roma

Il comma 4 rinvia, per i rischi ubicati in Stato terzo, alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La Convenzione e' oggi sostituita dal Regolamento Roma I per gli Stati membri UE, ma resta operativa per il diritto previgente e per i rapporti con Stati non comunitari. La cornice fissa il principio della legge più strettamente collegata e dell'autonomia delle parti.

Coordinamento con la fiscalita' transfrontaliera

La scelta della legge applicabile ha implicazioni fiscali significative. La residenza fiscale del contraente determina il regime impositivo dei rendimenti (capital gain, IVAFE, dichiarazione di patrimonio estero). La scelta di legge straniera non incide sul regime fiscale italiano se il contraente e' fiscalmente residente in Italia: l'Agenzia delle Entrate applica la disciplina interna. La giurisprudenza e' consolidata sul punto. Per le polizze sottoscritte presso imprese di Stati con regimi differenti (Lussemburgo, Irlanda) e' opportuno valutare ex ante gli obblighi dichiarativi (RW del modello Redditi PF) per evitare contestazioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — polizza italiana per residente in Italia

Caso 2: Caso Caia — trasferimento di residenza in Spagna

Domande frequenti

Posso sottoscrivere polizza vita da impresa irlandese?

Si', in regime di libera prestazione di servizi UE. La legge applicabile sara' tipicamente italiana (residenza del contraente), salvo scelta di altra legge nei limiti del Regolamento Roma I.

Per polizza vita con beneficiario all'estero che legge si applica alla successione?

La legge della polizza regola i rapporti contraente-impresa; la legge della successione regola la trasmissione del beneficio. Per la successione si applica la legge dell'ultima residenza abituale del de cuius (Regolamento UE 650/2012).

Trasferimento all'estero con polizza italiana in corso?

La polizza prosegue secondo le condizioni originarie. Cambia il regime fiscale del contraente (residente all'estero) e possono cambiare gli obblighi dichiarativi nel nuovo Paese di residenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.