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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La capitalizzazione e' contratto senza convenzione sulla durata della vita umana.
  • L'impresa paga somme determinate al decorso di un termine prestabilito.
  • Corrispettivo: premi unici o periodici in denaro o altre attività.
  • Sorteggio anticipato ammesso entro vincoli (non oltre 5% annuo, ad almeno semestri).
  • Durata minima cinque anni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 179 D.Lgs. 209/2005 — Nozione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

Commento

Definizione e natura tecnica

L'art. 179 definisce il contratto di capitalizzazione, ramo V dell'art. 2 del Codice. La caratteristica essenziale e' l'assenza di convenzione relativa alla durata della vita umana: a differenza dei contratti vita classici, qui non c'e' rischio demografico né assicurativo in senso tecnico. L'impresa si obbliga a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito, in corrispettivo di premi versati. E' un'operazione finanziaria con struttura assicurativa.

Caratteristiche del rapporto

Il comma 1 fissa gli elementi: pagamento di somme determinate (l'importo a scadenza e' fissato o determinabile); termine prestabilito (la durata e' contrattualmente fissata); premi unici o periodici (modalita' di versamento flessibile); premi in denaro o altre attività (ammessi conferimenti diversi dal denaro, es. quote di fondi). La determinatezza dell'importo a scadenza distingue la capitalizzazione tradizionale dalle unit linked, dove la prestazione e' indicizzata.

Sorteggio anticipato del capitale

Il comma 2 disciplina la facolta', tipica di alcune varianti, di sorteggio periodico per l'anticipato pagamento del capitale. Vincoli: nei sorteggi successivi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore al 5% annuo per ogni cento contratti emessi; i sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre. La regola tutela la regolarita' tecnica del piano e impedisce abusi che svuoterebbero la consistenza del portafoglio.

Durata minima

Il comma 3 fissa durata minima di cinque anni per i contratti di capitalizzazione. La regola attua il carattere medio-lungo dell'operazione: non si tratta di deposito a vista ma di accumulo di lungo periodo con rendimento garantito. La durata minima rende il prodotto coerente con le finalita' previdenziali e di investimento di lungo termine. Per contratti a premio unico la durata minima e' di norma maggiore.

Coordinamento con il diritto bancario

La capitalizzazione e' attività riservata alle imprese di assicurazione: l'art. 11 TUB vieta alle banche la raccolta del risparmio sotto altre forme se non quelle previste dal TUB stesso. La capitalizzazione non e' deposito bancario ma operazione assicurativa, e quindi rientra nelle riserve di legge dell'impresa di assicurazione. La distinzione e' rilevante per profili fiscali (regime tributario dei rendimenti) e per profili di tutela (Fondo di garanzia depositi vs. presidi assicurativi).

Aspetti fiscali

I rendimenti delle polizze di capitalizzazione sono tassati al momento dell'erogazione con aliquota del 26% (12,5% sulla quota investita in titoli di Stato) ex art. 26-ter DPR 600/1973. Il prelievo avviene solo al riscatto o alla scadenza, non sul maturato annuale: il differimento d'imposta e' uno dei vantaggi fiscali del prodotto. La successione esonera dall'imposta sulle successioni per le polizze vita ramo I; per la capitalizzazione ramo V opera la disciplina ordinaria delle successioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — accumulo a premio periodico

Caso 2: Caso Caia — premio unico con sorteggio

Domande frequenti

La capitalizzazione e' un'assicurazione vita?

E' classificata nel ramo V del Codice ma non ha rischio demografico. E' un'operazione finanziaria a struttura assicurativa: somme determinate a scadenza determinata, senza riferimento alla vita umana.

Posso riscattare prima della scadenza?

Si', salvo eventuali penali di riscatto fissate nelle prime annualita'. La durata minima legale di cinque anni non impedisce il riscatto, ma le condizioni possono comportare costi se esercitato nei primi tempi.

E' un prodotto adatto per chi vuole un rendimento garantito?

Si'. La capitalizzazione classica garantisce il rendimento (rendimento minimo garantito) e somma a scadenza determinata. E' adatta a profili conservativi orientati a orizzonti di medio-lungo periodo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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