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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La proposta di contratto individuale di assicurazione sulla vita rami I, II, III, V e' sempre revocabile.
  • Le somme pagate vanno restituite dall'impresa entro 30 giorni dalla revoca.
  • Esclusione per contratti di durata pari o inferiore a sei mesi.
  • Tutela rafforzata rispetto alla revoca della proposta di diritto comune (art. 1328 c.c.).
  • Regola coerente con il principio di tutela del risparmiatore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 176 D.Lgs. 209/2005 — Revocabilità della proposta

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Commento

Deroga al diritto comune sulla revoca della proposta

L'art. 1328 c.c. consente la revoca della proposta fino a quando il contratto non sia concluso, ma con limiti restrittivi a tutela del destinatario. L'art. 176 deroga in favore del proponente nei contratti vita individuali: la proposta e' sempre revocabile, qualunque sia lo stato del procedimento di formazione del contratto. La regola attua il principio di tutela del risparmiatore-investitore tipico del settore vita.

Perimetro applicativo

La regola opera per i contratti individuali (non collettivi) di assicurazione sulla vita ricompresi nei rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana), II (assicurazioni di nuzialita' e natalita'), III (assicurazioni le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o indici), V (operazioni di capitalizzazione). Sono i rami a contenuto sia previdenziale sia di investimento. Sono esclusi i rami collettivi (gestiti tramite contraenti istituzionali) e quelli a struttura tecnica diversa (ramo IV, ramo VI).

Effetti della revoca

Il comma 2 obbliga l'impresa a restituire le somme eventualmente versate dal contraente (premi iniziali, anticipi) entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della revoca. Il termine e' breve e perentorio; in caso di ritardo il contraente può chiedere gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e i danni da ritardato adempimento. La restituzione e' integrale, salvo eventuali costi di istruttoria espressamente pattuiti e dichiarati nel DIP-Vita.

Esclusione per contratti di breve durata

Il comma 3 esclude i contratti di durata pari o inferiore a sei mesi. La ratio e' di evitare l'utilizzo strumentale della revoca in operazioni a breve dove l'impresa avrebbe già assunto rischio sostanziale. In pratica l'esclusione opera per coperture vita temporanee infrasemestrali (es. coperture caso morte legate a viaggi specifici).

Distinzione dal diritto di recesso ex art. 177

La revoca della proposta opera prima della conclusione del contratto; il recesso opera dopo la conclusione, entro trenta giorni dal momento in cui il contraente ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso (art. 177). I due strumenti sono distinti ma complementari: insieme assicurano al contraente vita una finestra di ripensamento estesa che inizia dalla proposta e prosegue per trenta giorni dalla conclusione.

Coordinamento con la disciplina precontrattuale

L'art. 176 si lega al sistema informativo precontrattuale degli artt. 185 ss.: il contraente revoca tipicamente dopo aver letto il DIP-Vita o il KID e aver maturato dubbi sulla copertura. La revoca consente di esercitare la liberta' di scelta senza vincoli, presupposto di una decisione consapevole. La giurisprudenza ha riconosciuto valenza piena alla revoca anche se motivata semplicemente da ripensamento del contraente. Una mancata o incompleta informativa precontrattuale può fondare ulteriori rimedi (nullita' della clausola, risarcimento) cumulabili con la revoca.

Domande frequenti

La revoca richiede forme particolari?

No. La norma non impone forme. E' opportuno utilizzare forme scritte (raccomandata, e-mail certificata) per documentare data e contenuto, ai fini del termine di trenta giorni per il rimborso.

L'impresa puo' trattenere somme a titolo di spese?

Solo se espressamente pattuite e dichiarate nella documentazione precontrattuale. In assenza, la restituzione e' integrale. Sono inammissibili penali generiche o trattenute non trasparenti.

Vale per le polizze collettive (es. polizze TFR aziendali)?

No. L'art. 176 si applica ai contratti individuali. Le polizze collettive seguono la disciplina del contraente istituzionale (datore di lavoro, fondo pensione) e le regole pattizie specifiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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