- I contratti danni con rischio ubicato in Italia sono regolati dalla legge italiana, salvo norme di DIP.
- Le parti possono scegliere altra legge salvo limiti delle norme imperative.
- Le norme su assicurazioni obbligatorie dello Stato che impone l'obbligo prevalgono sulla legge applicabile al contratto.
- Per garanzie destinate a operare in più Stati prevalgono le disposizioni dello Stato interessato.
- Regime coordinato con il Regolamento Roma I (CE 593/2008).
Testo dell'articoloVigente
Art. 180 D.Lgs. 209/2005 — Contratti di assicurazione contro i danni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .
Commento
Cornice di diritto internazionale privato
L'art. 180 disciplina la legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni con elementi di internazionalita'. La norma va letta in coordinamento con il Regolamento UE 593/2008 (Roma I) e con le regole specifiche per i grandi rischi e per i mass risks. La complessita' deriva dalla compresenza di principi di liberta' di scelta della legge applicabile, di tutela del contraente debole nei mass risks, di prevalenza delle norme imperative degli Stati che impongono assicurazioni obbligatorie.
Regola della legge dello Stato di ubicazione del rischio
Il comma 1 fissa il principio: quando il rischio e' ubicato in Italia (es. immobile in Italia, veicolo immatricolato in Italia, attività professionale svolta in Italia), il contratto di assicurazione danni e' regolato dalla legge italiana, salve le norme di diritto internazionale privato. La regola attua il principio di prossimita': la legge applicabile e' quella dello Stato più direttamente coinvolto nel rischio assicurato.
Autonomia delle parti
Il comma 2 consente alle parti di scegliere una legge diversa, salvo limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. La liberta' di scelta e' tipica dei contratti con grandi rischi (definiti dall'art. 1 punto cc del Codice: marittimo, aereo, ferroviario, RC veicoli per imprese di trasporto, ecc.). Per i mass risks (contraenti retail) la liberta' di scelta e' fortemente limitata dal Regolamento Roma I a protezione del contraente debole.
Prevalenza delle norme imperative su assicurazioni obbligatorie
Il comma 3 stabilisce che le norme specifiche su assicurazioni obbligatorie previste dallo Stato che impone l'obbligo prevalgono sulla legge applicabile al contratto. Esempio: per la RCA in Italia, le norme inderogabili dell'art. 122 e seguenti prevalgono anche se le parti avessero scelto la legge di altro Stato come legge del contratto. La regola tutela l'interesse pubblico alla copertura effettiva.
Garanzie multinazionali
Per le garanzie destinate ad operare in più Stati (es. una polizza RC per imprese multinazionali con stabilimenti in diversi Paesi), le disposizioni specifiche dello Stato interessato prevalgono sulla legge applicabile al contratto. Significa che, per ogni Stato di operativita' della garanzia, le norme imperative locali su massimali minimi, eccezioni opponibili al danneggiato, gestione del sinistro vincolano l'impresa.
Coordinamento con Roma I
L'art. 180 va letto unitamente all'art. 7 del Regolamento Roma I che disciplina la legge applicabile ai contratti di assicurazione. Roma I distingue grandi rischi (liberta' piena di scelta della legge) da mass risks (legge della residenza abituale del contraente per default, scelta limitata a leggi specifiche). L'art. 180 rispetta la cornice europea e ne completa l'attuazione nel mercato italiano. La cornice di sintesi: per il consumatore italiano la tutela e' assicurata dalla prevalenza della legge italiana o di norme imperative italiane sui mass risks.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — polizza incendio su immobile italiano
Caso 2: Caso Caia — polizza RC multinazionale
Domande frequenti
Posso scegliere la legge inglese per la mia polizza danni?
Solo se il rischio rientra nei grandi rischi (art. 1 punto cc del Codice). Per i rischi di massa, la liberta' di scelta e' fortemente limitata dal Regolamento Roma I a tutela del contraente debole.
Le norme italiane su RCA prevalgono anche se la polizza segue altra legge?
Si'. L'art. 180 comma 3 stabilisce la prevalenza delle norme imperative dello Stato che impone l'obbligo assicurativo, qualunque sia la legge scelta per il contratto.
Per polizza globale multinazionale che legge applicare?
La legge dello Stato di sede del contraente o quella scelta dalle parti governa il rapporto contrattuale; le norme imperative di ogni Stato di operativita' vincolano la garanzia per quanto opera in quel territorio.
Vedi anche