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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS adotta regolamenti per l'attuazione del codice e della normativa UE direttamente applicabile.
  • Materie coperte: accesso e esercizio dell'attività, governance, fondi propri, riserve tecniche, modelli interni.
  • Sono disciplinati anche bilancio, partecipazioni qualificate, intermediazione, condotta verso assicurati.
  • Restano salve le potestà del Governo e del Ministero competente previste dal codice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 191 D.Lgs. 209/2005 — Potere regolamentare

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile , delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione; o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45) p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all' articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Commento

Il fondamento del potere normativo IVASS

L'art. 191 cod. ass. attribuisce a IVASS un potere regolamentare ampio, esercitato per l'attuazione del codice, delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea e delle linee guida emanate dalle autorità europee (EIOPA in primis). È il fondamento legislativo dei principali regolamenti IVASS in vigore: dal regolamento 38/2018 sul sistema di governo societario al 24/2008 sulle riserve tecniche, fino al 40/2018 sulla distribuzione assicurativa post IDD.

L'ampiezza dell'oggetto

Il comma 1 elenca un perimetro che copre l'intero ciclo di vita dell'impresa di assicurazione e riassicurazione. Le condizioni di accesso (lettera a) governano l'autorizzazione iniziale; quelle di esercizio (lettera b) comprendono il sistema di governo societario, sistemi di remunerazione, funzioni fondamentali (attuariale, risk management, compliance, internal audit), adeguatezza patrimoniale, riserve tecniche, copertura, valutazione degli attivi, composizione dei fondi propri, requisiti di solvibilità, formula standard e modello interno. Lettere c, d, e coprono imprese di Stato terzo, imprese locali e riassicurazione comprese le società veicolo ex art. 57-bis.

Trasparenza, bilancio, partecipazioni

Le lettere f, g, h disciplinano la classificazione dei rischi nei rami, le procedure di assunzione di partecipazioni qualificate ex art. 68, gli stretti legami e gli schemi di bilancio. È in questa cornice che si colloca il regolamento IVASS sul bilancio (oggi regolamento 25/2008 e successivi aggiornamenti), che traduce in schemi tecnici le scelte del legislatore. La trasparenza nei comportamenti verso gli assicurati, declinata nella IDD e nei regolamenti POG (product oversight and governance), trova qui il fondamento per l'azione regolatoria di IVASS.

I confini del potere e i contrappesi

La norma si apre con la salvaguardia delle potestà del Governo e del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy). Significa che restano riservati al livello primario o secondario governativo tutti gli atti che il codice attribuisce all'esecutivo, in particolare i regolamenti ministeriali in materia di RC auto e bonus malus. Il potere IVASS deve inoltre coordinarsi con la disciplina di delega ex art. 41 Cost. e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che la Corte costituzionale ha ribadito in più occasioni in tema di autorità indipendenti.

Le procedure di adozione

I regolamenti IVASS sono adottati con apposita procedura che include la consultazione pubblica preliminare, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la pubblicazione nel Bollettino IVASS. La consultazione pubblica, disciplinata dal regolamento IVASS sulla procedura, raccoglie osservazioni di imprese, associazioni di categoria (ANIA), consumatori e operatori. L'AIR valuta benefici attesi e costi di conformità per i destinatari. Sul piano della gerarchia delle fonti, i regolamenti IVASS sono atti normativi secondari sottoposti al sindacato del giudice amministrativo per vizi di legittimità, eccesso di potere o violazione di legge. Restano salvi gli atti di soft law (lettere circolari, comunicazioni, orientamenti applicativi) privi di natura regolamentare ma rilevanti per orientare la prassi del mercato.

Casi pratici

Caso 1: Adozione di un regolamento sui sistemi di remunerazione

Caso 2: Modello interno parziale

Domande frequenti

Quali regolamenti IVASS si basano sull'art. 191?

Tutti i principali regolamenti settoriali: governance (38/2018), distribuzione assicurativa post IDD (40/2018), bilancio, riserve tecniche, antiriciclaggio, condotta verso clienti.

Il potere IVASS è generale o limitato a materie elencate?

È limitato alle materie elencate al comma 1, lettere a-h, anche se l'elenco è ampio e copre l'intero ciclo di vita dell'impresa assicurativa.

IVASS può attuare anche le linee guida EIOPA?

Sì. L'art. 191 menziona espressamente raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni delle Autorità di vigilanza europee come oggetto del potere regolamentare attuativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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