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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi in materia di rifiuti a tutela di salute e ambiente
  • Strumento straordinario sussidiario alla disciplina ordinaria
  • Coinvolge sindaco e amministrazioni di vertice
  • Soggetto a sindacato di proporzionalità e motivazione
  • Si raccorda con la disciplina penale dei delitti ambientali

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 Cod. Amb. — Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell’ambito dell’affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell’Unione europea.

Commento

Il Codice dell'Ambiente prevede strumenti di intervento straordinario per fronteggiare situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, oltre a sanzioni amministrative e all'obbligo di rimozione per l'abbandono. La disposizione in esame regola un profilo specifico di questa funzione di salvaguardia ambientale, di stretta competenza dell'amministrazione locale ma con possibile attivazione dei poteri sostitutivi regionali e statali.

Funzione e ratio dello strumento

La norma in tema di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi in materia di rifiuti attribuisce alle amministrazioni locali strumenti di intervento straordinario per fronteggiare situazioni di criticità o di violazione nella gestione dei rifiuti. potere del sindaco e del presidente della Provincia/Regione di adottare provvedimenti urgenti per fronteggiare emergenze nella gestione dei rifiuti. La ratio è quella di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in tempi rapidi, anche in deroga ai procedimenti ordinari, fermo restando il rispetto dei principi di proporzionalità, motivazione e temporaneità.

Presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti

Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono una situazione di necessità non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato un'ampia casistica: l'urgenza deve essere attuale e concreta, non meramente potenziale; la motivazione deve dare conto delle ragioni che impongono l'uso dello strumento; la durata deve essere limitata al tempo necessario per il superamento dell'emergenza. In linea generale, l'eccesso di potere o la sproporzione della misura comportano l'annullamento del provvedimento in sede di giudizio amministrativo.

Divieto di abbandono e obblighi di rimozione

Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti vincola chiunque, persone fisiche e imprese. La violazione comporta sanzione amministrativa (in caso di abbandono ordinario) o sanzione penale (per quantitativi più rilevanti o per rifiuti pericolosi, con possibili fattispecie ex artt. 255-256 del codice o ex art. 452-bis c.p. nei casi più gravi). Il sindaco dispone con ordinanza motivata la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, con onere a carico del responsabile in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Responsabilità solidale del proprietario

La responsabilità del proprietario per i rifiuti abbandonati da terzi è stata oggetto di intensa elaborazione giurisprudenziale. In linea generale, la responsabilità del proprietario non è oggettiva: presuppone almeno la colpa, ossia la mancata adozione di misure idonee a impedire l'abbandono (recinzione, controllo, segnalazione alle autorità). L'orientamento prevalente esclude che il proprietario sia tenuto a sostenere costi di rimozione se ha tenuto comportamenti diligenti e ha segnalato tempestivamente l'illecito. L'onere della prova della colpa, in linea generale, grava sull'amministrazione che intende imputargli la responsabilità.

Profili penali e organi di controllo

Le fattispecie più gravi di abbandono e gestione illecita possono integrare illeciti penali. Il controllo è affidato alla polizia locale, alle ARPA, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri Tutela Ambiente, con coordinamento del MASE e del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. La l. 68/2015 ha rafforzato l'apparato repressivo con i delitti ambientali (artt. 452-bis ss. c.p.) e con l'istituto dell'estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni e asseverazione (artt. 318-bis ss. del codice), introducendo un canale premiale per chi ottempera alle prescrizioni dell'ARPA.

Domande frequenti

Quali presupposti deve avere l'ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti?

Necessità attuale e concreta non fronteggiabile con mezzi ordinari, motivazione adeguata, proporzionalità della misura, durata limitata. La giurisprudenza amministrativa annulla provvedimenti che si fondino su urgenze meramente potenziali o che impongano misure sproporzionate.

Il proprietario è sempre responsabile dei rifiuti abbandonati nel proprio fondo?

No. La responsabilità non è oggettiva ma presuppone almeno la colpa, ossia la mancata adozione di misure idonee a impedire l'abbandono o l'omessa segnalazione. L'onere della prova della colpa, in linea generale, grava sull'amministrazione che intende imputargli la rimozione.

Quali sono le conseguenze penali dell'abbandono di rifiuti?

L'abbandono integra sanzione amministrativa per il privato; per le imprese e per quantitativi rilevanti integra contravvenzione ex art. 255 ss. del codice. Nei casi più gravi, con compromissione significativa dell'ambiente, possono configurarsi i delitti di inquinamento ambientale o disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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