- Regola terre e rocce da scavo nella Parte Quarta del codice
- Attua la gerarchia europea di gestione dei rifiuti (dir. 2008/98/CE)
- Si fonda sul principio 'chi inquina paga' e sulla EPR
- Incide su classificazione, tracciabilità e regime sanzionatorio
- Si coordina con il Catalogo europeo dei rifiuti (CER)
Testo dell'articoloVigente
Art. 186 Cod. Amb. — Terre e rocce da scavo
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L’accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e
4. 7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all’articolo
184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto. 56
Stesso numero, altri codici
- Art. 186 D.Lgs. 209/2005 — (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)
- Art. 186 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione
- Articolo 186 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 186 Codice della Strada: Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti
- Art. 186 c.p.p.: Inosservanza di norme tributarie
Commento
La disciplina dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del Codice dell'Ambiente attua la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), come modificata dal pacchetto economia circolare (direttive 2018/849-852/UE). I principi cardine sono la gerarchia europea (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento), il principio 'chi inquina paga' e la responsabilità estesa del produttore. La disposizione in esame si inserisce in questo quadro generale.
Gerarchia europea e principio di prevenzione
La norma in tema di terre e rocce da scavo attua nel diritto interno la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, sancita dall'art. 4 della direttiva 2008/98/CE: prevenzione della produzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero (anche di energia), smaltimento come opzione residuale. disciplina speciale per le terre e rocce da scavo come sottoprodotto a determinate condizioni o come rifiuto se non utilizzate. Il principio di prevenzione è la prima e più importante linea d'azione, e mira a ridurre alla fonte la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso politiche di progettazione sostenibile (eco-design).
Classificazione e tracciabilità
La corretta classificazione del rifiuto è il presupposto di tutta la disciplina applicabile: il Catalogo europeo dei rifiuti (CER), con codici a sei cifre, individua la tipologia di rifiuto e la sua eventuale pericolosità. La distinzione tra rifiuti urbani e speciali, e tra pericolosi e non pericolosi, incide sul regime autorizzatorio, sulla tracciabilità (formulario di trasporto, registro di carico e scarico, MUD), sull'imposizione tributaria e sull'apparato sanzionatorio. La giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l'errata classificazione può integrare fattispecie contravvenzionali, specie ove riguardi rifiuti pericolosi.
Sottoprodotti, end-of-waste e terre da scavo
Il codice prevede istituti che consentono di sottrarre certe sostanze al regime dei rifiuti: il sottoprodotto (art. 184-bis), sostanza derivante da un processo di produzione e utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti; l'end-of-waste (art. 184-ter), cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di determinate condizioni; la disciplina speciale delle terre e rocce da scavo (art. 186 e D.P.R. 120/2017). Tali istituti, in linea generale, richiedono un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, in coerenza con il principio di precauzione e con la prevalenza della disciplina dei rifiuti in caso di incertezza.
Smaltimento come opzione residuale
Lo smaltimento è l'ultima opzione nella gerarchia: la sua scelta deve essere giustificata dall'impossibilità tecnica o dalla non sostenibilità economica delle opzioni superiori. Si applicano i principi di autosufficienza (a livello nazionale per i rifiuti urbani non differenziati e per gli speciali destinati a smaltimento) e di prossimità (smaltimento in impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione). Gli impianti di smaltimento (discariche, inceneritori senza recupero energetico significativo) richiedono autorizzazioni specifiche e sono soggetti a stringenti requisiti tecnici di settore.
Profili sanzionatori e penali
L'apparato sanzionatorio è articolato in fattispecie amministrative e penali (artt. 255-263 del codice). La gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, in violazione di prescrizioni o con modalità non conformi alla disciplina, può integrare illeciti contravvenzionali. La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. Il traffico illecito di rifiuti (art. 259) e l'attività organizzata per il traffico illecito (art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260) sono oggetto di attenta vigilanza da parte degli organi di polizia ambientale.
Domande frequenti
Come opera la gerarchia europea dei rifiuti richiamata dall'articolo 186?
La gerarchia (prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento) costituisce criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. L'opzione meno favorevole è ammessa solo se le superiori non sono tecnicamente o economicamente sostenibili, con motivazione adeguata.
Cosa accade in caso di errata classificazione di un rifiuto?
L'errata classificazione può comportare violazioni della disciplina sulla tracciabilità e, in caso di rifiuti pericolosi non correttamente identificati, integrare fattispecie contravvenzionali (artt. 258-260 del codice). La giurisprudenza penale ha più volte ribadito l'importanza di una corretta attribuzione del codice CER.
Quando una sostanza non è più considerata rifiuto (end-of-waste)?
L'art. 184-ter consente la cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di condizioni stringenti: la sostanza è comunemente utilizzata per scopi specifici, esiste un mercato, soddisfa requisiti tecnici, il suo utilizzo non genera impatti complessivi negativi. I criteri possono essere definiti da regolamenti UE o decreti ministeriali nazionali.
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