Indice
- Regola classificazione dei rifiuti nella Parte Quarta del codice
- Attua la gerarchia europea di gestione dei rifiuti (dir. 2008/98/CE)
- Si fonda sul principio 'chi inquina paga' e sulla EPR
- Incide su classificazione, tracciabilità e regime sanzionatorio
- Si coordina con il Catalogo europeo dei rifiuti (CER)
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Cod. Amb. — classificazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2135 del codice civile , e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo
183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’ articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 .
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e
216. 218
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 D.Lgs. 209/2005 — Misure cautelari ed interdittive
- Art. 184 D.Lgs. 42/2004 — Norme abrogate e interpretative
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 184 C.d.S.: Circolazione degli animali, degli armenti e del
- Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Commento
La disciplina dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del Codice dell'Ambiente attua la direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), come modificata dal pacchetto economia circolare (direttive 2018/849-852/UE). I principi cardine sono la gerarchia europea (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento), il principio 'chi inquina paga' e la responsabilità estesa del produttore. La disposizione in esame si inserisce in questo quadro generale.
Gerarchia europea e principio di prevenzione
La norma in tema di classificazione dei rifiuti attua nel diritto interno la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, sancita dall'art. 4 della direttiva 2008/98/CE: prevenzione della produzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero (anche di energia), smaltimento come opzione residuale. distinzione tra rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, attribuzione del codice CER ai fini della tracciabilità. Il principio di prevenzione è la prima e più importante linea d'azione, e mira a ridurre alla fonte la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso politiche di progettazione sostenibile (eco-design).
Classificazione e tracciabilità
La corretta classificazione del rifiuto è il presupposto di tutta la disciplina applicabile: il Catalogo europeo dei rifiuti (CER), con codici a sei cifre, individua la tipologia di rifiuto e la sua eventuale pericolosità. La distinzione tra rifiuti urbani e speciali, e tra pericolosi e non pericolosi, incide sul regime autorizzatorio, sulla tracciabilità (formulario di trasporto, registro di carico e scarico, MUD), sull'imposizione tributaria e sull'apparato sanzionatorio. La giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l'errata classificazione può integrare fattispecie contravvenzionali, specie ove riguardi rifiuti pericolosi.
Sottoprodotti, end-of-waste e terre da scavo
Il codice prevede istituti che consentono di sottrarre certe sostanze al regime dei rifiuti: il sottoprodotto (art. 184-bis), sostanza derivante da un processo di produzione e utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti; l'end-of-waste (art. 184-ter), cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di determinate condizioni; la disciplina speciale delle terre e rocce da scavo (art. 186 e D.P.R. 120/2017). Tali istituti, in linea generale, richiedono un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, in coerenza con il principio di precauzione e con la prevalenza della disciplina dei rifiuti in caso di incertezza.
Smaltimento come opzione residuale
Lo smaltimento è l'ultima opzione nella gerarchia: la sua scelta deve essere giustificata dall'impossibilità tecnica o dalla non sostenibilità economica delle opzioni superiori. Si applicano i principi di autosufficienza (a livello nazionale per i rifiuti urbani non differenziati e per gli speciali destinati a smaltimento) e di prossimità (smaltimento in impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione). Gli impianti di smaltimento (discariche, inceneritori senza recupero energetico significativo) richiedono autorizzazioni specifiche e sono soggetti a stringenti requisiti tecnici di settore.
Profili sanzionatori e penali
L'apparato sanzionatorio è articolato in fattispecie amministrative e penali (artt. 255-263 del codice). La gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, in violazione di prescrizioni o con modalità non conformi alla disciplina, può integrare illeciti contravvenzionali. La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. Il traffico illecito di rifiuti (art. 259) e l'attività organizzata per il traffico illecito (art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260) sono oggetto di attenta vigilanza da parte degli organi di polizia ambientale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 86/2021
Illegittimita costituzionale
La disciplina dei rifiuti, ivi compresa la classificazione e le esclusioni dall'ambito applicativo del Codice, rientra nella tutela dell'ambiente: la Corte annulla la norma regionale sarda che ampliava le materie escluse dall'applicazione della disciplina statale sui rifiuti.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Linee guida SNPA · Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti
Delibera Consiglio SNPA n. 61/2019
Le Linee Guida SNPA, approvate con delibera 61/2019 e pubblicate da ISPRA, definiscono la procedura operativa per l'attribuzione del codice EER ai rifiuti e per la valutazione delle caratteristiche di pericolo HP1-HP15 secondo l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e la decisione 2000/532/CE.
Leggi il documento su www.isprambiente.gov.itDocumento tecnico ISPRA · indicazioni di supporto al produttore (2020)
Classificazione dei rifiuti urbani derivanti da TMB
ISPRA fornisce indicazioni operative al produttore per la classificazione dei rifiuti urbani derivanti da trattamento meccanico-biologico (TMB), con particolare attenzione alla corretta attribuzione del codice EER 19.12.10 (CSS) o EER 19.12.12 e alla compilazione del registro di carico e scarico.
Leggi il documento su www.isprambiente.gov.itPagina istituzionale MASE · Interpelli ambientali su Economia Circolare
Fonte ufficiale
Il MASE raccoglie le risposte agli interpelli ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti, classificazione EER, end of waste e sottoprodotti, costituendo fonte di orientamento per produttori, gestori e autorita di controllo.
Leggi il documento su www.mase.gov.itDomande frequenti
Come opera la gerarchia europea dei rifiuti richiamata dall'articolo 184?
La gerarchia (prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, altro recupero, smaltimento) costituisce criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. L'opzione meno favorevole è ammessa solo se le superiori non sono tecnicamente o economicamente sostenibili, con motivazione adeguata.
Cosa accade in caso di errata classificazione di un rifiuto?
L'errata classificazione può comportare violazioni della disciplina sulla tracciabilità e, in caso di rifiuti pericolosi non correttamente identificati, integrare fattispecie contravvenzionali (artt. 258-260 del codice). La giurisprudenza penale ha più volte ribadito l'importanza di una corretta attribuzione del codice CER.
Quando una sostanza non è più considerata rifiuto (end-of-waste)?
L'art. 184-ter consente la cessazione della qualifica di rifiuto al verificarsi di condizioni stringenti: la sostanza è comunemente utilizzata per scopi specifici, esiste un mercato, soddisfa requisiti tecnici, il suo utilizzo non genera impatti complessivi negativi. I criteri possono essere definiti da regolamenti UE o decreti ministeriali nazionali.
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